Lorenzo D�Onofrio
Violenza&Sport: giro di vite
Più dure le norme per il contrasto ai fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. In sperimentazione anche l'uso del taser
Premessa
Il dl 22/08/2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2014, n. 146, contiene disposizioni in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del ministero dell’Interno. Nel presente scritto sono evidenziate le modifiche apportate alla legge 401/1989 relativa alla tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, nonché alcune delle altre disposizioni del provvedimento legislativo.
Modifiche alla legge 13/12/1989, n. 401
Art. 1 (Frode in competizioni sportive). Invariata è rimasta la definizione del reato di frode sportiva, ma alle pene sono state apportate le seguenti modifiche:
la reclusione da un mese ad un anno e multa e l’applicazione della sola multa in caso di lieve entità sono sostituite dall’unica sanzione della reclusione da 2 a 6 anni e multa;
la pena della reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa nell’ipotesi in cui il risultato della competizione è influente per i pronostici e scommesse è sostituita da una circostanza aggravante rispetto alla pena principale, che comporta l’aumento della stessa fino alla metà e multa.
Per effetto delle suddette modifiche è consentito l’arresto in caso di flagranza (art. 381, co. 1 cpp) e sono ammissibili le intercettazioni telefoniche, ai sensi dell’art. 266, co. 1, lett. a) cpp.
Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). La potestà del questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime nei confronti delle persone denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva negli ultimi 5 anni, prevista per taluni reati, è stata estesa alle seguenti ipotesi criminose:
reato contravvenzionale che vieta negli impianti sportivi l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli o altre scritte o immagini incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (art. 2 bis dl 8/2007 conv. con mod. dalla legge 41/2007, i