di Lorenzo D’Onofrio*

INVECE DEL CARCERE

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La legge n. 67/2014 disciplina le deleghe al Governo introducendo significative novità in materia di depenalizzazione, disciplina sanzonatoria, messa alla prova e contumacia

INVECE DEL CARCERE

La legge 28 aprile 2014, n. 67 comprende 16 articoli ed è suddivisa in 4 capi: il primo dispone in ordine alle deleghe al Governo; il secondo introduce nel codice penale l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova; il terzo elimina nel codice di procedura penale il riferimento alla contumacia ed inserisce la disciplina degli irreperibili; infine il quarto esclude maggiori oneri per la finanza pubblica in ordine all’attuazione della presente legge.
La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 2 maggio 2014 n. 100 ed è entrata in vigore il 17 successivo, ma mentre le disposizioni relative alla messa in prova e agli irreperibili sono già vigenti, i decreti legislativi del Governo dovranno essere emanati, dalla entrata in vigore della presente legge, entro 8 mesi quelli previsti dall’art. 1; 18 mesi quelli previsti dall’art. 2.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie (art. 1)
Alle pene principali previste dall’art. 17 cp dovranno aggiungersi la reclusione domiciliare e
l’arresto domiciliare. Quando per il reato è prevista la pena dell’arresto o della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni dovrà applicarsi l’arresto o la reclusione domiciliare, che si espiano presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.
Nei casi in cui è prevista la reclusione tra i 3 e i 5 anni il giudice potrà applicare la reclusione domiciliare, tenendo conto della gravità del reato desunta dall’art. 133 cp.
Per la determinazione della pena agli effetti dell’arresto e della reclusione domiciliare occorre osservare i criteri indicati nell’art. 278 cpp. Il giudice, nei confronti dei soggetti di cui sopra, potrà disporre le modalità di controllo previste dall’art. 275-bis cpp.
Il reato di evasione (art. 385 cp) dovrà configurarsi anche nei confronti del condannato ai domiciliari che si allontani dal luogo di esecuzione della pena.
Nei casi in cui manchi un domicilio o il comportamento del condannato è incompatibile con la prosecuzione dei domiciliari, il giudice dovrà disporre la reclusione o l’arresto in carcere.
Il giudice, ad integrazione dei domiciliari, potrà applicare anche la sanzione dei lavori di pubblica utilità con le modalità indicate nella lett. l) del co. 1.
La reclusione o l’arresto domiciliare non sono applicabili nei casi previsti dai seguenti artt. del cp: 102 (Abitualità presunta dalla legge), 103 (Abitualità ritenuta dal giudice), 105 (Professionalità nel reato) e 108 (Tendenza a delinquere).
Dovrà essere esclusa la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’azione civile ai fini del risarcimento del danno.
La nuova disciplina delle pene detentive non carcerarie dovrà essere coordinata con le varie disposizioni legislative attinenti alla materia, elencate nel co. 1, lett. n) del presente articolo.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria (art. 2)
Dovranno essere trasformati in illeciti amministrativi le seguenti condotte penalmente rilevanti:
tutti i reati per i quali è prevista la sola pena dell

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01/10/2014