Lorenzo D�Onofrio

In difesa dei più piccoli

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Le ultime novità in materia di tutela dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale

Premessa
Nella Gazzetta ufficiale dell’8 ottobre 2012, n. 235, è stata pubblicata la legge 1/10/2012, n. 172, attuativa della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25/10/2007. Al fine di adeguare l’ordinamento interno alla Convenzione la legge ha apportato modifiche al cp, cpp e ad altre disposizioni legislative.
In via preliminare si richiama l’art. 3 il quale attribuisce al ministero dell’Interno la responsabilità della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali. In relazione al contenuto della legge è da ritenere che il riferimento sia limitato ai reati sessuali in danni dei minori.

Modifiche al codice penale
disposte dall’art. 4
Nell’art. 157, relativo alla prescrizione, il raddoppio del tempo necessario a prescrivere, previsto per taluni reati, è stato esteso ad altri delitti indicati nel secondo periodo aggiunto al co. 6.
Con il nuovo art. 414-bis è stato introdotto il reato di “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, che punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’istigazione con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente, a commettere in danno di minori uno o più delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quiquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies.
La stessa pena è applicabile in caso di apologia, fatta pubblicamente, di uno o più delitti di cui sopra.
Non ha rilevanza richiamare a propria giustificazione motivazioni di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
È stato aggiunto un nuovo comma (il 7°) al reato di associazione per delinquere (art. 416), che prevede una specifica aggravante se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti richiamati dal comma. L’aggravante comporta la reclusione da 4 a 8 anni per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione; da 2 a 6 anni per i partecipanti all’associazione.
È stato riscritto l’art. 572 relativo ai maltrattamenti in famiglia con l’inserimento dei conviventi tra i destinatari dei maltrattamenti e l’aumento delle pene se il reato è commesso in danno dei minori degli anni 14, nonché se dal fatto derivano lesioni gravi, gravissime o la morte.
L’art. 576, contenente alcune circostanze aggravanti relative all’omicidio (art. 575) che comportano l’ergastolo, è stato integrato aggiungendo nel n. 5 (sostituito) del co. 1 ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies, i delitti di cui agli artt. 572, 600-bis e 600-ter (ergastolo se l’omicidio è commesso in occasione della commissione di taluno dei suddetti delitti).
Nell’art. 583-bis, relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, è stato inserito un comma (il quarto), il quale dispone che in caso di condanna o patteggiamento, se il reato è commesso dal genitore il medesimo è soggetto alla decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; se commesso dal tutore consegue l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
Le modifiche che seguono, sempre introdotte dall’art. 4, riguardano alcuni delitti contro la “personalità individuale” (artt. 600 - 604) e altri contro la “libertà personale” (artt. 605 - 609-undecies), rispettivamente sezione prima e seconda del capo terzo, titolo dodicesimo, libro II cp.
È stato riscritto l’art. 600-bis (Prostituzione minorile), il quale punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e multa il reclutare o l’indurre alla prostituzione una persona inferiore agli anni 18; nonché il favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di una persona m

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01/02/2013