di Marco Accolla*
I tempi giusti
Novità in tema di ritardo dell’attività amministrativa introdotte dal dl 5/2012, come convertito dalla L. 35/2012: il meccanismo di sostituzione interna per la conclusione dei procedimenti amministrativi
L’efficienza dell’attività amministrativa è uno dei criteri su cui si regge l’operato della PA. A tal proposito, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie disposizioni normative tese a garantire al cittadino risposte e tempi certi dell’agire pubblico.
Così, la legge 241/90 prevede un generale obbligo della PA di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2 L. 241/90), salvo i casi di silenzio “significativo” (assenso o rigetto). Oltre a quest’obbligo generalizzato, si sancisce, come noto, l’individuazione di un responsabile del procedimento e un dovere di rispettare un termine che attualmente, salvo casi particolari o deroghe congruamente motivate, è di trenta giorni.
Su altro versante, si presenta articolato il sistema di conseguenze cui la PA si espone quando contravviene a siffatte prescrizioni, tutte le volte in cui cioè denoti un’inerzia ingiustificata che si traduca in una tardiva o mancata risposta.
Proprio in tale ottica, il recente dl di semplificazione n. 5/2012 (Decreto “Monti”), convertito nella legge 35/2012, tra le numerose previsioni interviene anche in materia di procedimento amministrativo, tentando di contrastare con ancor più efficacia il fenomeno dei ritardi dell’attività amministrativa. Tali novità si inseriscono nel richiamato art. 2 della L. 241/90, ampliandone la portata.
Le novità della legge 35/2012
Così, accanto al rito avverso il silenzio-inadempimento previsto e disciplinato dagli artt. 31 e 117 del dlgs 104/2010, e alla previsione di cui all’art. 2-bis della L. 241/90, introdotto dalla L. 69/2009, che sancisce a carico della PA l’obbligo di risarcimento del danno ingiust