a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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Cassazione civile

 

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale non coperti dal segreto – Monoffensività della condotta – Autonoma pretesa risarcitoria – Esclusione – Apprezzamento della marginalità della riproduzione - Necessità

Il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale non coperti dal segreto, di cui all’art. 684, commi 2 e 3, c.p., ha natura monoffensiva, tutelando solo l’amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale, sicché la sua sola violazione non legittima una autonoma pretesa risarcitoria, fermo l’apprezzamento della marginalità della riproduzione alla luce del principio della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità.

(Sez. Unite - 25 febbraio 2016 n. 3727)

 

Art. 132, commi 2 e 3, del dlgs n. 196 del 2003 – Testo risultante dal dl n. 144 del 2005 – Utilizzo di dati del traffico telefonico, e accesso agli stessi, oltre il termine di ventiquattro mesi - Limiti

La Suprema Corte ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 132, commi 2 e 3, del dlgs n. 196 del 2003 - nel testo, utilizzabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal dl n. 144 del 2005, conv., con modif. dalla l. n. 155 del 2005 - trascorso il primo termine di ventiquattro mesi, è precluso l’utilizzo dei dati del traffico telefonico, nonché l’accesso agli stessi, da parte dei privati, per finalità di repressione dei reati diversi da quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a, cpp.

(Sez. I – 28 gennaio 2016 n. 1625)

 

Comunione e condominio – Conflitto di interesse tra il singolo condomino e il condominio – Incidenza sul computo della maggioranza assemblare – Esclusione – Facoltà di astensione – Configurabilità - Conseguenze

Ribadito il principio secondo il quale, in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le deliberazioni sono quelle inderogabilmente previste dalla legge, ai fini sia del conteggio del quorum costitutivo che di quello deliberativo, e includono anche i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, che possono astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità, per ogni partecipante, di adire l’autorità giudiziaria per impossibilità di funzionamento del collegio in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria.

(Sez. II – 8 settembre 2015 n. 19131)

 

Comunione e condominio – Conflitto di interesse tra il singolo condomino e il condominio – Incidenza sul computo della maggioranza assemblare – Esclusione – Facoltà di astensione – Configurabilità - Conseguenze

Ribadito il principio secondo il quale, in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le deliberazioni sono quelle inderogabilmente previste dalla legge, ai fini sia del conteggio del quorum costitutivo che di quello deliberativo, e includono anche i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, che possono astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità, per ogni partecipante, di adire l’autorità giudiziaria per impossibilità di funzionamento del collegio in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria.

(Sez. II – 8 settembre 2015 n. 19131)

 

Responsabilità extracontrattuale. Circolazione di veicoli – Responsabilità ex art. 2054, quarto comma, cod. civ. – “Vizio di costruzione” – Riferibilità anche a interventi strutturali modificativi del veicolo o di sue parti

Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2054, quarto comma, cod. civ., la nozione di “vizio di costruzione” non va riferita ai soli interventi compiuti in sede di produzione di un veicolo, ma anche agli interventi strutturali modificativi della meccanica e/o della dinamica dello stesso.

(Sez. III – 27 agosto 2015 n. 17240)

Responsabilità civile dei magistrati – Giudizio in ordine all’ammissibilità della domanda risarcitoria – Abrogazione ad opera della l. n. 18 del 2015 – Applicazione retroattiva della norma sopravvenuta - Esclusione

In materia di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 - non esplica efficacia retroattiva, sicché l’ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, proposta sotto il vigore della norma abrogata, deve essere delibata alla stregua della disciplina previgente.

(Sez. III – 15 dicembre 2015 n. 25216)

 

Irragionevole durata del processo – Diritto all’equa riparazione – Manifesta infondatezza della domanda originaria – Carattere ostativo - Insussistenza

In tema di durata irragionevole del processo, anche nella vigenza del comma 2 quinquies dell’art. 2 della l. n. 89 del 2001, aggiunto dal dl n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, la manifesta infondatezza della domanda non esclude di per sé il diritto dell’attore all’equa riparazione, ove non sussista il requisito soggettivo della temerarietà od abusività della lite.

(Sez. VI – 23 settembre 2015 n. 18834)

Cassazione penale

 

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Ordine dell’autorità giudiziaria rivolto all’internet service provider – Contenuto – Oscuramento o inaccessibilità di un intero sito o di una pagina web – Legittimità –Testata giornalistica telematica – Sottoposizione a sequestro in caso di diffamazione a mezzo stampa – Possibilità – Esclusione 

Pur essendo ammissibile l’ordine dell’autorità giudiziaria rivolto all’Internet Service Provider di rendere inaccessibile un intero sito o una singola pagina web, non può essere sottoposta a sequestro preventivo una testata giornalistica telematica, al pari di quella cartacea, in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.

(Sez. Unite – 29 gennaio 2015 n. 31022)

 

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro – Circostanza aggravante di aver procurato un incidente stradale – Configurabilità - Esclusione

L’aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

(Sez. Unite – 29 ottobre 2015 n. 46625)

 

Proposta di applicazione della sola sorveglianza speciale di P.S. – Applicazione anche dell’obbligo di soggiorno – Legittimità – Sussistenza - Ragioni

In tema di misure di prevenzione personali, è legittima l’applicazione dell’obbligo di soggiorno, unitamente alla sorveglianza speciale di P.S., anche nell’ipotesi in cui la proposta abbia avuto ad oggetto solo quest’ultima misura, in quanto la valutazione giudiziale in ordine alla concreta pericolosità del prevenuto, ed alla conseguente individuazione delle misure da applicare, è del tutto autonoma dal contenuto dell’iniziale proposta di applicazione formulata da uno dei soggetti legittimati, pur essendo tale proposta indispensabile per l’avvio del procedimento.

(Sez. I – 14 ottobre 2015 n. 45417)

Misure di sicurezza – Personali – Libertà vigilata – Facoltativa od obbligatoria – differenza a seguito dell’art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 633 - Conseguenze

Anche dopo l’introduzione dell’art. 31 della legge 663 del 1986 - che ha abrogato la cd. “pericolosità presunta” di cui al previgente art. 204 cod. pen. e ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale del condannato - permane la distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all’art. 229 cod. pen. e quella obbligatoria prevista dal successivo art. 230 cod. pen., nel senso che nei casi di misura di sicurezza facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità sociale e l’integrazione dei limiti di pena edittali, il giudice può escludere l’applicazione della libertà vigilata a condizione di motivare adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, in relazione allo spessore individuale della pericolosità e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso.

(Sez. III – 24 aprile 2015 n. 33591)

 

Cause di estinzione – Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto

In tema di declaratoria di non punibilità 

per particolare tenuità del fatto:

 

anche la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. presuppone che l’imputato e il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità;

ai fini della pronuncia della sentenza di proscioglimento di cui all’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen., è necessario consentire alla persona offesa di interloquire sulla questione della tenuità del fatto mediante notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio, con espresso riferimento alla procedura ex art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen.;

il reato permanente non è riconducibile nell’alveo del comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio ex art. 131 bis cod. pen., sebbene possa essere oggetto di valutazione con riferimento all’ ”indice-criterio” della particolare tenuità dell’offesa;

il concorso formale di reati non consente di considerare operante lo sbarramento dell’abitualità del comportamento che impedisce l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

la consistenza dell’intervento abusivo costituisce solo uno dei parametri di valutazione ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche.

(Sez. III – 8 ottobre 2015 n. 47039)

 

consiglio di stato

 

Pubblico impiego, parente disabile, trasferimento, requisiti

In materia di trasferimento dei dipendenti per l’assistenza a familiari disabili, a seguito della novella di cui alla l. n. 183/2010, è stata eliminata dall’art. 33 della l. n. 104/1992, la previsione dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza; tali requisiti, pertanto, non possono più essere pretesi dall’Amministrazione come presupposto per la concessione dei benefici di cui al citato art. 33, e dunque gli unici parametri entro i quali l’Amministrazione deve valutare se concedere o meno il trasferimento presso una determinata sede di servizio o località limitrofe sono, da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative, e dall’altro l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale. Agli effetti del trasferimento di cui sopra - per dare assistenza con carattere di continuità a parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione di handicap - l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, nel settore del pubblico impiego sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento. In ogni caso, la disciplina del trasferimento dettata dall’art. 33, co. 5, per l’assistenza a familiari disabili, risponde a finalità del tutto distinte rispetto al regime ordinario previsto per i trasferimenti e, quindi, la necessità di garantire l’avvicendamento del personale non può costituire valida ragione per ledere il preminente diritto all’assistenza spettante al disabile.

(Sez. III – 10 novembre 2015 n. 5113)

(Fonte: Massimario.it - Altalex 32/2015)

 

corte costituzionale

 

Dipendente pubblico, attività non autorizzata, compenso, danno erariale, giurisdizione

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa di un soggetto che, legato all’amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, causi un danno con azioni od omissioni connesse alla violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali, attinendo al merito e, dunque, ai limiti interni della potestas iudicandi, ogni questione attinente al tipo ed all’ammontare del danno stesso diverso da quello all’immagine. Rientra in tale ipotesi la condotta di un ufficiale pilota dell’aeronautica militare, il quale, durante un periodo di congedo straordinario senza assegni concessogli dall’amministrazione, abbia svolto, senza autorizzazione, attività lavorativa retribuita quale pilota di elicotteri presso una società spagnola, il quale, pertanto, ripreso il proprio servizio, dovrà restituire automaticamente all’Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per gli incarichi extraistituzionali privi della prescritta autorizzazione, avendo i pubblici dipendenti l’obbligo di osservare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, che trova fondamento nell’art. 98, co. 1 Cost.

(Ordinanza del 26 maggio 2015 n. 90)

(Fonte: Massimario.it - Altalex 23/2015)

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IL COMMENTO

Associazione con finalità di terrorismo internazionale: Imam condannato

Cassazione penale, Sez. V, sentenza 21/01/2016 n. 2651.

L’evidenza dell’organizzazione finalizzata al compimento di atti di terrorismo in nome dell’Islam fa scattare la condanna del capo religioso se viene confermato il suo ruolo di vertice nell’ambito della cellula jihadista. E’ quanto emerge dalla sentenza della V Sezione penale della Corte di Cassazione del 21 gennaio 2016, n. 2651. Il caso vedeva un Imam essere condannato per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, avendo operato con funzioni direttive all’interno di detta organizzazione. In particolare, all’imputato veniva addebitato il fatto di essere all’apice dell’organizzazione sovranazionale denominata “Ansar Al Islam”, diretta alla commissione di azioni terroristiche contro governi, forze militari, istituzionali ed organismi internazionali nel quadro del jiad. La difesa dell’Imam precisava che l’imputato si era, in realtà, limitato a raccogliere fondi da utilizzare per il sostegno delle persone arrestate, senza che avesse assunto il ruolo di coordinamento che gli si attribuiva. La Corte di Cassazione ricorda come anche la condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative integri il delitto di cui all’art. 270 bis cp, avente natura di delitto di pericolo presunto. Secondo gli ermellini, se si dimostra l’esistenza di una struttura organizzativa in grado da rendere almeno possibile l’attuazione del programma criminale, che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, il reato associativo risulta integrato non essendo necessario che l’associazione si esprima attraverso la predisposizione di un programma di azioni terroristiche. Nella fattispecie viene provato il ruolo che, essendo svolto con continuità, esprime una posizione apicale, di organizzazione della struttura terroristica.

 (Altalex, 11 febbraio 2016. Nota di Simone Marani)

04/04/2016