di Lorenzo D’Onofrio

Obiettivo legalità

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Nuove più restrittive norme per frenare il dilagare del malaffare nella PA, strangolata da peculato e corruzione

Obiettivo legalità

La legge n. 69 del 27-05-2015 pubblicata sulla G.u. del 30-05-2015 n. 124 comprende 12 articoli, suddivisi in due capi.
Il primo (artt 1-8) contiene disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazione di tipo mafioso, nonché modifiche al cpp, alle relative norme di attuazione ed alla legge 6-11-2012, n. 190 relativa alla corruzione ed all’illegalità nella PA; il secondo (artt. 9-12) disposizioni penali in materia di società e consorzi.
Per la definizione dei contratti di società e di consorzio si rinvia rispettivamente agli artt. 2247 e 2602 cc.
Si delineano nel seguito gli aspetti essenziali del provvedimento, seguendo l’ordine degli articoli.

Art.1
Sono aumentate le pene per i seguenti delitti previsti dal cp: peculato (314), corruzione per l’esercizio della funzione (318), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (319), corruzione in atti giudiziari (319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater).
Sono, altresì, aumentate le pene accessorie previste dai seguenti artt. del cp: incapacità a contrattare con la PA (32-ter), casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o d’impiego (32-quinquies), sospensione dell’esercizio di una professione o di un’arte (35).
Si richiama l’attenzione sull’estinzione del rapporto di lavoro o d’impiego, per la condanna alla reclusione non inferiore a 2 anni (prima non inferiore a 3 anni).
Infine è integrato l’art. 323-bis del cp, modificato anche nella rubrica, con l’aggiunta di una nuova circostanza attenuante, la quale prescrive la riduzione della pena da un terzo a due terzi per il ravvedimento operoso relativamente ai delitti del cp previsti dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.
In particolare l’attenuante è applicata “per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”.

Art.2
L’art. 165 cp, relativo agli obblighi del condannato in caso di sospensione condizionale della pena, è stato integrato con l’inserimento di un comma dopo il terzo, il quale prescrive che in caso di condanna per i reati pre

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01/11/2015