Lorenzo D�Onofrio

Stretta contro il terrorismo

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Le misure di contrasto agli attacchi contro la sicurezza dello Stato, anche di matrice internazionale, diventano legge. Ecco gli articoli del provvedimento introdotti nei nostri codici

Stretta contro il terrorismo

Il dl n. 7 del 18/2/2015 relativo alle misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, è stato convertito nella legge n. 43 del 17/4/2015.
Nel presente scritto sono evidenziate le principali innovazioni introdotte dal provvedimento, seguendo l’ordine degli articoli.

Art. 1 - Nuovi delitti in materia di terrorismo nel cp
L’art. 270 quater, relativo all’incriminazione di coloro che arruolano persone per finalità di terrorismo, è stato integrato con l’aggiunta del co. 2 che punisce con la reclusione da 5 a 8 anni la persona arruolata per commettere atti di terrorismo “fuori dei casi di cui all’art. 270 bis e salvo il caso di addestramento”; tale norma è da intendersi residuale in quanto non applicabile se la persona è partecipe all’associazione per finalità di terrorismo (art. 270 bis) oppure se all’arruolamento segue l’addestramento per finalità di terrorismo previsto autonomamente dall’art. 270 quinquies.
Dopo l’art. 270 quater è stato inserito l’art. 270 quater.1, il quale punisce con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati alle condotte con finalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies “fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater”; anche questa norma è residuale perché non è applicabile se la persona è partecipe di associazione per finalità di terrorismo, oppure svolge attività di arruolamento per finalità di terrorismo (art. 270 quater).
L’art. 270 quinquies, che punisce con la reclusione da 5 a 10 anni sia l’addestratore che l’addestrato per finalità di terrorismo, è stato modificato con la previsione che la stessa pena si applica alla persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di terrorismo, pone in essere univocamente comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’art. 270 sexies.
All’articolo è stato aggiunto un comma che dispone un aumento di pena per chi addestra o istruisce, se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici.
La legge di conversione ha poi aggiunto il co. 3 bis all’art. 1, stabilendo che la condanna per i delitti previsti dagli artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quater.1 e 270 quinquies comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, quando è coinvolto un minore.

Art. 2 - Modifiche al cp, cpp e al controllo siti internet utilizzati per finalità di terrorismo
Agli artt. 302 e 414 cp, relativi rispettivamente all’istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato e all’istigazione a delinquere è stata aggiunta l’aggravante se i fatti ivi previsti sono commessi con strumenti informatici o telematici.
La pena prevista dall’art. 497 bis, co. 1 cp per il possesso di documento falso valido per l’espatrio è stata elevata da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 4 anni).
Conseguentemente aumenta la pena di cui al co. 2, essendo previsto che la pena indicata nel co. 1 è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso o lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Dopo l’art. 234 cpp relativo alla prova documentale è stato inserito il 234 bis, il quale consente l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli pubblici, ma in quest’ultimo caso con il consenso del titolare.
Per i delitti di cui all’art. 497 bis cp, di cui sopra, è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, co. 2, lett. m-bis cpp); in precedenza era previsto in flagranza l’arresto facoltativo (art. 381, co 2, lett. m-bis).
Com’è noto l’art. 226 delle disposizioni di attuazione del cpp disciplina le intercettazioni preventive consentite per taluni gravi reati al solo fine investigativo, senza quindi la possibilità di utilizzare le notizie acquisite nel procedimento penale.
Le innovazioni apportate a questo articolo sono le seguenti:
ai reati già previsti sono stati aggiunti i delitti di cui all’art. 51, co. 3 quater, commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche;
al termine delle operazioni di intercettazione la relativa documentazione deve essere depositata presso il procuratore che ha autorizzato l’intercettazione entro 5 giorni, ma tale termine è stato elevato a 10 giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni (tale termine è stato prorogato dal co. 3 dell’art. 75 bis, inserito nel codice antimafia 159/2011, dall’art. 4);
in deroga alla prescrizione dell’imm

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01/10/2015