Lorenzo D�Onofrio
Giustizia, cosa cambia
Risarcimento ai detenuti e internati che hanno subito un trattamento inumano, modifiche in materia processuale e all'ordinamento della polizia penitenziaria
Il dl n. 92 del 26/06/2014 “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati, che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”, convertito con modificazioni dalla legge n. 117 dell’11/08/2014, è composto da 10 articoli, ai quali la legge di conversione ha aggiunto gli artt. 5-bis e 6-bis.
Nel prosieguo oltre ai rimedi risarcitori ai detenuti o internati che hanno subito un trattamento inumano sono prese in esame le innovazioni processuali e sarà fatto cenno al riordino della polizia penitenziaria.
Risarcimento ai detenuti ed internati
L’art. 1 ha inserito nella legge 354/1975 relativa all’ordinamento penitenziario l’art. 35-ter, il quale prescrive rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti e internati (nel seguito ogni riferimento ai detenuti è quindi da ritenere estensibile agli internati, che sono i sottoposti a misure di sicurezza detentiva). L’art. 3 della citata Convenzione dispone “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
I rimedi risarcitori prescritti dall’art. 35-ter, su richiesta dell’interessato, sono i seguenti:
quando la detenzione è in atto ed il danno si protrae per un periodo non inferiore a 15 giorni il risarcimento è attribuito ridu