Giammario Di Gregorio
L'ordine europeo di indagine
Un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale
Il 3 Aprile 2014 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione la direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 1 maggio 2014.
Le disposizioni contenute nella direttiva, da recepire entro il 22 maggio 2017, segnano un importante passo in avanti nel percorso di progressiva implementazione della cooperazione giudiziaria in materia penale, con notevoli ricadute sui profili di cooperazione investigativa nel contrasto alla criminalità transfrontaliera.
In premessa, occorre ricordare come l’Unione Europea si è data l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (art. 82, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
L’istituzione del mandato di arresto europeo (decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio) ha rappresentato la prima concretizzazione del principio del mutuo riconoscimento nel settore penale, limitatamente alla “libera circolazione” dei provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale.
Al contrario, è rimasta per molti anni insoddisfatta l’esigenza di individuare strumenti di reciproco riconoscimento degli atti di indagine e delle richieste di acquisizione probatoria in deroga all’ordinaria disciplina delle rogatorie internazionali e alle rigide procedure di assistenza giudiziaria.
L’obiettivo della direttiva in esame è di istituire un sistema di “libera circolazione delle prove” nei processi penali, sostituendo tutti gli strumenti di cooperazione esistenti con un unico strumento di applicazione del mutuo riconoscimento, in grado di superare la frammentarietà delle legislazioni degli Stati membri.
L’Ordine europeo di indagine (Oei) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro al fine di acquisire prove conformemente alle disposizioni della direttiva, siano o meno le stesse già in possesso dell’autorità destinataria della richiesta.
Preliminarmente, occorre precisare che la direttiva intende per:
“Stato di emissione” lo Stato nel quale è emesso l’Oei;
“Stato di esecuzione” lo Stato che esegue l’Oei, nel quale l’atto di indagine deve essere compiuto;
“autorità di emissione” il magistrato inquirente o pubblico ministero competente nel caso interessato o qualsiasi altra autorità competente, d