a cura di Cristiano Morabito

In nome della legge

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- CASSAZIONE CIVILE -

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa
In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cc., non essendo tenuto il conducente dell’altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l’obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.
(Sez. III – 2 agosto 2013 n. 18497)

Matrimonio - Determinazione del contributo che grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole - Non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge - Conseguenza
La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.
(Sez. I – 2 agosto 2013 n. 18538)

Divorzio - Assegno - Riconoscimento - Criterio di necessità
Nel giudizio di divorzio il riconoscimento dell’assegno non è precluso né dall’autosufficienza economica del richiedente, occorrendo soltanto che quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati alla conservazione del precedente “standard“ di vita, né dall’addebito della separazione, che può incidere soltanto sulla misura dell’assegno, per effetto della valutazione demandata al giudice di merito in ordine alle cause del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi.
(Sez. I – 2 agosto 2013 n. 18539)

Matrimonio - Regime patrimoniale - Separazione dei beni - Prova della proprietà dei beni
L’art. 219 cc – riconoscendo al coniuge di poter provare con ogni mezzo, nei confronti dell’altro, la proprietà esclusiva di un bene, ed aggiungendo che quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi – riguarda essenzialmente le controversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull’onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna eccezione configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto, quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d’acquisto, l’altro coniuge, che alleghi l’interposizione reale, non può provarla con giura

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01/11/2014