Luigi Lucchetti*

PICCOLI TESTIMONI

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Esiste la possibilità che la suggestione intervenga nei processi che coinvolgono i minori? Domande mal poste possono dare origine a falsi ricordi attraverso il fenomeno della “costruzione collettiva”

PICCOLI TESTIMONI

Estate del 2006: il fantasma minaccioso della pedofilia inizia a scuotere la comunità di Rignano Flaminio, un tranquillo paese a cinquanta chilometri da Roma.
Il 9 luglio i genitori di tre bambini di 3 e 4 anni che frequentano la scuola materna Olga Rovere si rivolgono ai Carabinieri per raccontare una storia di abusi che i loro figli avrebbero subito dentro e fuori l’asilo. A queste prime denunce ne seguiranno in breve molte altre: sono i primi passi di una vicenda giudiziaria che coinvolgerà come presunte vittime ventuno bambini e sette indagati: quattro maestre, il marito di una di esse, una bidella e un benzinaio, dividendo la gente di Rignano e l’opinione pubblica nazionale in innocentisti e colpevolisti. Il 24 luglio 2007 sei degli imputati vengono arrestati e condotti nel carcere di Rebibbia con le accuse di associazione per delinquere, maltrattamento di minori, atti osceni, sottrazione di persone incapaci, sequestro di persona, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale aggravata, violenza di gruppo, atti contrari alla pubblica decenza. Quindici giorni dopo il Tribunale del riesame rimette in libertà, senza alcun obbligo, gli indagati. Nell’ordinanza si fa riferimento sia a indizi “insufficienti” e “contraddittori” in un caso nel quale, invece, per escludere un “processo di auto o di eterosuggestione” ovvero di “esaltazioni o di fantasie”, le accuse vanno sottoposte ad una verifica particolarmente attenta, che al materiale – filmati e altro – che i genitori hanno predisposto a supporto delle denunce presentate. Al riguardo il Collegio rileva che i genitori in buona sostanza hanno svolto un ruolo che non gli apparteneva, non spettando ai medesimi il compito di documentare le dichiarazioni dei loro figli, e ciò a prescindere dagli indubbi riflessi che tale attività può aver determinato sulla genuinità delle prove. La terza sezione penale della Corte di Cassazione, adita dal ricorso della Procura di Tivoli contro la decisione del Tribunale del riesame, dichiara lo stesso inammissibile rilevando fra l’altro che, fatta salva la buona fede dei genitori, esiste la possibilità che gli adulti abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità del racconto dei bambini almeno in due casi nei quali, attraverso l’esame delle videoregistrazioni prodott

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01/10/2014