a cura dell’Ufficio per l’amministrazione generale - Area armi ed esplosivi - Primo dirigente dell

Armi e prodotti esplodenti

CONDIVIDI

Tipologie, legislazione e licenze

1. Porto d’armi
“Portare” un’arma significa esercitare il diritto di circolare sul suolo pubblico avendo l’immediata disponibilità di un’arma da fuoco o di un’arma propria da punta e taglio (il cd “bastone animato”, ovvero un bastone che cela al suo interno una lama di lunghezza non inferiore a cm 65), con la possibilità quindi di farne uso in caso di bisogno.
Non ci sono particolari vincoli alle modalità del porto; di conseguenza il titolare dell’apposita licenza può portare le armi cariche o scariche, con o senza colpo in canna, in qualsiasi tipo di fondina o senza, in una borsa, in un marsupio o nel cruscotto dell’autovettura.
La vigente normativa prevede diverse tipologie di licenza di porto d’armi, di seguito singolarmente illustrate: per difesa personale, per uso di caccia, per il tiro a volo.

1.1 Porto d’armi per difesa personale
Norme: art. 42 Tulps e artt. 61 e segg. Reg. Tulps.
Per la difesa personale distinguiamo tre diverse licenze: la licenza di porto d’armi corte (pistola o rivoltella), la licenza di porto di bastone animato per difesa personale (rilasciate dal prefetto “in caso di dimostrato bisogno”) e la licenza di porto di fucile per difesa personale (rilasciata dal questore). Si tratta di tre licenze diverse e quindi chi ha licenza di porto di pistola non può portare fucili o bastoni animati. Poiché le licenze di porto di bastone animato e di fucile per difesa personale rivestono carattere assolutamente residuale rispetto al porto di pistola, ci soffermeremo, in particolare, su tale ultimo tipo di licenza.


1.2 Licenza di porto di pistola per difesa personale
Come già anticipato, per ottenere questo titolo, che ha validità annuale ed è rilasciato dal prefetto, l’interessato – che deve essere maggiorenne – deve poter dimostrare il proprio bisogno di girare armato. Si tratta chiaramente di un requisito altamente soggettivo, valutando il quale il prefetto tiene conto, oltre che della condizione personale del richiedente, anche della particolare situazione socio-ambientale, del contesto territoriale, del momento storico, ecc.
Considerato che la tutela del cittadino è un’attività esercitata dallo Stato per mezzo delle Forze dell’ordine, la concessione della licenza in questione è limitata ad una ristretta tipologia di casistiche, tra le quali, ad esempio, possono figurare le seguenti:
persone che nell’ambito della loro attività lavorativa portano con sé valori, quali rappresentanti di gioielli, impiegati addetti a prelevare o versare somme rilevanti, ecc.;
persone che commerciano valori (es. gli orefici);
soggetti che, in relazione alla loro attività, portano al seguito ingenti somme di denaro;
persone che svolgono attività per le quali sono esposte a particolari rischi di aggressione o vendetta (es. ufficiali giudiziari o gli arbitri );
persone ritenute dall’Autorità a particolare rischio per l’incolumità personale (es. rischio di sequestro).
La licenza consente, oltre al porto di pistola per la difesa personale, anche l’acquisto di armi e munizioni, la loro detenzione (fermo restando l’obbligo di denuncia) e il trasporto delle armi stesse.
Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la questura, il commissariato di pubblica sicurezza o la stazione dei carabinieri, può essere consegnato ai predetti uffici nei seguenti modi:
direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta si devono allegare:
due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 115,00. Sono escluse dal pagamento le persone che possono avvalersi dell’esenzione;
la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all’Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,14 per le guardie particolari giurate e di euro 1,50 per la versione bilingue);
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la dichiarazione attestante il bisogno di andare armati;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni);
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (organo della Presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi dell’art. 636, comma 3, del dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Ad ogni istanza di rinnovo di tale titolo, oltre alla prevista documentazione è necessario riesporre le motivazioni dalle quali discende il dimostrato bisogno di portare le armi.
Pertanto, per il rinnovo annuale (nei 5 anni di validità del libretto), deve essere seguita la stessa procedura indicata per il primo rilascio del titolo, con la sola differenza che non è più necessario dimostrare il possesso dell’idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”. La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo. In occasione del rinnovo annuale che coincide con la scadenza del libretto, dovranno essere allegate anche le due foto tessera e la ricevuta del versamento per il pagamento del libretto.
 

1.3 Licenza di porto di fucile per uso di caccia
Norme: art. 42 Tulps, artt. 61 e segg. Reg. Tulps
e art. 22 legge 11 febbraio 1992, n. 157.
È il titolo che consente di portare un’arma lunga (fucile o carabina) per effettuare la caccia durante i periodi di apertura della stagione venatoria.
Per poter ottenere questa licenza è necessario sostenere e superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio dinanzi ad una commissione regionale che ha sede in ogni capoluogo di provincia. In particolare, l’abilitazione si ottiene a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Essi vengono sostenuti per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.
Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie:
legislazione venatoria;
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola;
norme di pronto soccorso.
La licenza, di competenza del questore, ha la validità di sei anni; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa, a cui si accompagna anche il pagamento della tassa regionale. Tali versamenti possono non essere effettuati nel caso in cui il titolare della licenza decidesse di non praticare l’attività venatoria per un certo periodo.
Inoltre, per l’esercizio venatorio è richiesta una polizza assicurativa il cui scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore. Oltre alle ordinarie compagnie assicurative, anche le associazioni venatorie si occupano di tale aspetto, proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge.
Per andare a caccia è, poi, necessario essere muniti del tesserino venatorio rilasciato dal comune di residenza. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al comune che lo ha rilasciato. Esso consente l’esercizio della caccia negli Atc (Ambiti territoriali di caccia) di residenza e non.
I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia;
b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale;
c) pagamento per l’Atc.
È possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.
L’istanza di rilascio della licenza di porto d’arma lunga uso caccia, presentabile con le medesime modalità – sopra illustrate – previste per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, deve essere corredata da:
due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 168,00 più un’addizionale di euro 5,16 (come previsto dall’art. 24 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992);
la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (polizia-carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,50 per la versione bilingue);
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (organo della Presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi dell’art. 636, comma 3, del dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio nazionale per il servizio civile.

1.4 Licenza di porto d’arma lunga per il tiro a volo
La licenza di porto d’arma lunga per il tiro a volo (c.d. “licenza di porto d’armi ad uso sportivo”) di competenza del questore e con validità di sei anni, autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro.
Per il rilascio di tale licenza non sono richiesti particolari requisiti se non quelli genericamente previsti per le licenze in materia di porto d’armi (cfr. artt. 11 e 43 Tulps), come pure analoghe sono, altresì, le modalità di presentazione dell’istanza. Quanto poi, alla documentazione da consegnare a corredo della domanda di rilascio della licenza, può farsi riferimento a quanto sopra illustrato in relazione alla licenza di porto d’armi ad uso caccia, ad eccezione dell’abilitazione all’attività venatoria, del pagamento della tassa di cc.gg. e della tassa regionale che, ovviamente, non sono richiesti.

2. Detenzione di armi (e munizioni)
Norme: art. 38 Tulps e artt. 57, 58 e 97 Reg. Esec. Tulps;
artt. 10 e 26 legge 18 aprile 1975, n. 110.
La detenzione di un’arma è la possibilità di disporne, anche in maniera non continuativa, e sta ad indicare un rapporto non solo tra persona ed arma, ma anche e soprattutto tra luogo ed arma stessa. La legge, infatti, prende in considerazione anche il luogo ove l’arma (e le relative munizioni) viene detenuta.
Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l’autorizzazione (porto d’armi o nulla osta al trasporto).
Tutte le armi acquistate con idoneo titolo di polizia (licenza di porto d’armi o nulla osta all’acquisto) o ereditate e detenute presso la propria abitazione (residenza o domicilio), devono essere denunciate presso la questura o il commissariato di zona, oppure alla stazione carabinieri competente per territorio.
La denunzia di detenzione deve essere effettuata dal detentore entro 72 ore dal momento in cui si entra in possesso delle armi, munizioni o polveri da sparo e deve essere ripetuta in caso di variazione del luogo di detenzione. Deve, inoltre, essere denunziata anche la cessione delle armi medesime.
Il modello per la denuncia di detenzione è anche reperibile presso il sito istituzionale della Polizia di Stato. Di seguito si elenca il suo contenuto quando riferito alle armi comuni da sparo, che, però, dovrà essere adeguato al genere di arma che si denunzia. In esso bisognerà indicare:
le generalità complete del detentore (cioè di colui che ha il possesso dell’arma);
il luogo di detenzione (indirizzo completo);
il tipo d’arma o il tipo di parte d’arma;
la marca;
l’eventuale modello;
il calibro;
la matricola (necessaria anche per le canne intercambiabili);
l’eventuale numero di iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
il numero delle munizioni (con le relative caratteristiche) eventualmente detenute a corredo dell’arma;
la provenienza dell’arma (da chi sia stata acquistata/ricevuta);
gli estremi del titolo di polizia (nulla osta o porto d’armi) in forza del quale l’arma denunziata è stata acquistata o comunque ricevuta;
le armi già denunziate ed i relativi luoghi di detenzione.
I limiti alla legittima detenzione delle armi comuni da sparo, del relativo munizionamento e delle materie esplodenti sono i seguenti:
3 armi comuni: si tratta, in genere, delle armi corte; ma vi rientrano anche carabine che siano camerate per cartucce non ammesse in ambito venatorio (e cioè di calibro pari o inferiore a 5,6 mm, con bossolo di lunghezza pari o inferiore a 40 mm);
6 armi sportive: si tratta sempre di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, purché abbiano ricevuto tale qualifica (in passato dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, attualmente dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia e dalle sue sezioni). Le armi ad aria compressa con energia cinetica superiore a 7,5 joule sono considerate armi, quindi devono essere denunciate e, in particolare, poiché sono, di solito, classificate armi sportive, le stesse dovranno rientrare nel numero massimo di armi sportive detenibile (sei);
un numero illimitato di armi lunghe da caccia, che sono anch’esse armi comuni da sparo;
1.500 cartucce per fucile, nelle quali vanno conteggiate anche le munizioni a salve . Tuttavia, fino a “1.000 cartucce a pallini per fucile da caccia” sono detenibili senza denunzia, ovviamente se legittimamente in possesso del relativo fucile. Superato il tetto di 1.000, vanno denunziate tutte;
200 cartucce per pistola o rivoltella, nelle quali vanno ricomprese anche quelle utilizzabili in armi lunghe per uso venatorio e le munizioni a salve1;
5 kg di polvere da sparo, che vanno considerati come il quantitativo massimo di materie esplodenti detenibili senza licenza prefettizia, nel senso che tale quantitativo massimo deve essere comprensivo della polvere contenuta nelle cartucce. Tale computo è possibile, secondo i criteri di equivalenza posti dal dm 23/9/99, considerando ogni cartuccia per arma lunga equivalente a grammi 1,785 di polvere senza fumo ed ogni cartuccia per arma corta equivalente a grammi 0,25 di polvere senza fumo (1.500 cartucce per fucile corrisponderanno a kg 2.677,5 di polvere senza fumo <1 kg = 560 cartucce>, mentre 200 cartucce per pistola equivarranno a g 50 di polvere senza fumo <1 kg = 4.000 cartucce).
Per le materie esplodenti la detenzione in misura eccedente i quantitativi sopra riportati è subordinata al rilascio di licenza prefettizia di deposito ex artt. 50 e 51 Tulps. È anche possibile che il privato cittadino, motivando adeguatamente la relativa istanza (ad es. se istruttore di tiro o tiratore agonista o perito balistico), possa essere autorizzato a tenere in deposito munizioni in quantità superiore a quella fissata dall’articolo 97 Tulps.
Appaiono opportuni alcuni cenni ai (rari) casi di legittima detenzione delle armi da guerra o tipo guerra (si parla solo delle armi, in quanto le relative munizioni non sono assolutamente detenibili), che è stata quasi del tutto congelata dall’entrata in vigore della legge n. 110/75, con cui è stato posto il divieto (art. 10) di rilascio di licenze per la detenzione o la raccolta delle armi e delle munizioni di cui all’articolo 1 della stessa legge (quelle da guerra o tipo guerra), con alcune eccezioni di seguito riportate.
Infatti, oggi il privato può detenere legittimamente armi da guerra o tipo guerra:
in forza di licenza prefettizia, ex art. 28 Tulps, rilasciata antecedentemente all’entrata in vigore della l. n. 110/75 e sottoposta alla “revisione straordinaria” prevista dall’art. 39, comma I, della stessa legge;
oppure a seguito di trasferimento delle stesse “per successione a causa di morte” del legittimo detentore ex art. 28 Tulps, con consequenziale rilascio di analoga licenza all’erede;
ovvero, se titolare di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
Oltre a ciò, il trasferimento a privati può avvenire:
se il privato che le riceve è residente all’estero (osservando le norme relative all’esportazione);
se chi le riceve è un ente pubblico fra quelli indicati all’articolo 10, comma V, oppure è ente residente all’estero.
Relativamente, poi, alle armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica di modello anteriore al 1890, il limite per la detenzione di questo genere di armi è di 8 unità (art. 7 DM 18/4/1982).
La detenzione di armi comuni o antiche da sparo o di munizioni in quantità superiore ai limiti sopra indicati può essere consentita solo previo rilascio di apposita licenza di collezione (cfr. per le armi comuni l’art 10, comma VI, l. n. 110/75 e, per le armi antiche, gli articoli 11 del dm 18 aprile 1982 e 32 Tulps). La licenza di collezione consente di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento.
Inoltre, quanto alle armi proprie non da sparo – quali le c.d. “armi bianche” che hanno come destinazione naturale l’offesa alla persona (es. il pugnale, gli stiletti, le spade con lama tagliente, ecc.) – anch’esse sono acquistabili con idoneo titolo di polizia e sono soggette all’obbligo di denuncia alla competente Autorità di ps, pur potendo essere detenute in quantità illimitata. In particolare, con riferimento alle armi bianche antiche, bisogna rammentare che l’articolo 5 della l. 21/2/1990, n. 36, ha stabilito che “la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione”.
Infine, va ricordato che, a seguito della promulgazione del dm 23/9/1999, è libera la vendita, l’acquisto e la detenzione (in misura illimitata) di inneschi e bossoli innescati.
Si tratta, ora, di chiarire se sia possibile detenere un’arma presso un luogo diverso dalla propria abitazione.
Al riguardo, si deve, innanzitutto, osservare come l’art. 38 del Tulps, nel disciplinare la denuncia delle armi e delle munizioni, non abbia previsto particolari limitazioni circa i luoghi in cui esse possono essere custodite.
Anche l’art. 58 del Regolamento del Tulps, nell’indicare le modalità di compilazione della denuncia, si limita ad affermare, genericamente, che in essa deve essere riportato “il luogo dove si trovano”.
Deve, al riguardo, anche richiamarsi la giurisprudenza in materia di “privata dimora”. Infatti, nella sentenza n. 10531 del 7.12.1983, la Suprema Corte di Cassazione (V Sezione Penale) ha stabilito, in relazione al concetto di abitazione di cui all’art. 614 del codice penale, che “per privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente alla esplicazione della vita privata o delle attività lavorative. Il concetto di privata dimora è, pertanto, più ampio di quello di casa di abitazione, rientrando in esso ogni altro luogo, diverso dalla casa di abitazione, dove la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata (di commercio, di lavoro, di studio, di svago ecc…)”.
A tale giurisprudenza si rifà, inoltre, il nuovo testo dell’art. 52 del codice penale, modificato dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, che ha previsto espressamente la possibilità di esercitare la legittima difesa con armi legalmente detenute all’interno di luoghi ove venga esercitata l’attività professionale, commerciale o imprenditoriale.
Pertanto, si deve convenire sul fatto che la legittima detenzione di un’arma all’interno di luoghi considerabili come privata dimora, in base al concetto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sia un’attività espressamente contemplata dall’ordinamento vigente.
Tali luoghi, comunque, dovranno sempre offrire adeguate garanzie di sicurezza atte ad impedire un facile impossessamento delle armi da parte di terzi, così da configurare quella “diligente custodia” richiamata dal legislatore nell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Residuati bellici
Norme: artt. 10, 20 e 32 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Accade, non di rado, che durante degli scavi (in impianti industriali, stabilimenti, cave, ma anche presso private abitazioni) vengano rinvenuti residuati bellici utilizzati durante le guerre mondiali.
Occorre, da subito, rappresentare che, anche nel caso in cui il privato cittadino rinvenga presso la propria abitazione parti di ordigni esplosi o comunque materiali bellici che, in tutta evidenza, appaiano costituire meri simulacri (materiali inerti) e seppure la giurisprudenza abbia, con varie sentenze (vedasi, ad es. Sentenza Trib. Vicenza del 12.12.2006) assolto privati detentori di residuati bellici dagli stessi rinvenuti, si ritiene sia sempre necessario, all’atto del rinvenimento, informare la competente autorità di ps per il sopralluogo e le valutazioni del caso.
In occasione del rinvenimento di ordigni inesplosi, l’autorità di ps informa immediatamente le competenti articolazioni del Genio militare, per il relativo disinnesco e rimozione ad opera degli artificieri, e, inoltre, sino al compimento di tali operazioni di bonifica, adotta tutte le misure ritenute opportune a tutela della pubblica e privata incolumità, quali, ad esempio, l’evacuazione dell’area ed il relativo piantonamento, nonché l’eventuale blocco della viabilità.
La questione concernente l’attività di bonifica degli ordigni bellici è stata, anche di recente, oggetto di interventi normativi. Si richiama, in particolare, la legge 1° ottobre 2012, n. 177, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” che, modificando il dlgs 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto specifiche disposizioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche connessa ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in cantieri interessati dalle attività di scavo, o dal loro innesco accidentale derivante dallo scavo medesimo, nonché disposizioni riguardanti la possibilità, ai fini della bonifica, di potersi avvalere anche di imprese specializzate, iscritte in un apposito albo istituito presso il ministero della Difesa, da adottarsi con decreto del ministro della Difesa, di concerto e sentiti altri dicasteri interessati (ivi compreso il ministero dell’Interno).

4. Raccolta di armi e munizioni nei musei
Per quanto attiene alla vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei, fatta salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito dalla legge 1° giugno 1939 n. 1089, e successive modifiche, sulle cose di interesse storico o artistico, si dovrà far riferimento in via principale alla legge 18 aprile 1975, n. 110, (recante Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in particolare agli artt. 10 e 32.
L’art. 32 prevede che i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche dovevano, entro tre mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, redigere l’inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell’art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
I medesimi responsabili sono altresì obbligati a curare il puntuale aggiornamento dell’inventario suddetto, comunicandone immediatamente le variazioni al questore. Per la compilazione dell’inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all’articolo 31, terzo comma, lettera b) della legge 110/1975. L’inventario dei materiali custoditi sul citato registro dovrà precisare, in particolare per le armi, la descrizione per numero matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza.
L’inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I direttori dei musei rispondono anche dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, della stessa legge 110/1975, riguardanti l’adozione ed il mantenimento di efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.
Ai musei in questione non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Rd 18 giugno 1931, n. 773).
La licenza del ministero dell’Interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi da parte degli stessi musei pur rimanendo valido quanto disposto dall’art. 37, ultimo comma Rd 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alla vendita o cessione delle armi o munizioni da guerra custodite.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all’autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio, anche in riferimento alle circostanze indicate all’art.6 della legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico).
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza anzidetta. Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai corpi armati dello stato eventualmente destinate alla distruzione.
Per quanto attiene profili sanzionatori di natura penale relativi all’attività in questione, il comma 6 dell’art. 32 suindicato prevede che “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda da euro 206 a euro 1.032”.

5. Prodotti esplodenti
Norme: dlgs 2 gennaio 1997, n. 7; dlgs 4 aprile 2010,
n. 58; Rd 18 giugno 1931 (Tulps), n. 773
e Rd 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. Tulps).
I prodotti comunemente indicati come “esplosivi”, in realtà devono essere denominati prodotti esplodenti, suddivisi in prodotti esplosivi ed articoli pirotecnici.
Al riguardo, si ricorda che tutti i prodotti esplodenti sono disciplinati da due, distinte direttive europee: la direttiva 93/15/CEE del 5 aprile 1993, recepita dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, che regolamenta gli esplosivi ad uso civile, e la direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007, recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, relativa agli articoli pirotecnici. Tali norme comunitarie stabiliscono che tutti i prodotti esplodenti, per essere immessi sul mercato, debbono essere muniti di un marchio Ce, rilasciato da un Ente notificato. È, tuttavia prevista, dalla relativa citata direttiva europea, la commercializzazione, fino al 4 luglio 2017, degli articoli pirotecnici, non muniti della marcatura CE, purché già autorizzati dal ministero dell’Interno.
In generale, per esplosivi ad uso civile devono intendersi le dinamiti e tutti gli esplosivi ad alto potenziale (anche detti “detonanti”), i loro sistemi di innesco (detonatori) e le polveri da lancio. Agli articoli pirotecnici, che, come detto, sono l’altra famiglia dei prodotti esplodenti (attenzione, non abbiamo detto esplosivi), appartengono tutti i tipi di fuochi artificiali da divertimento (da quelli per uso interno come le candeline per torte a quelli per gli spettacoli pirotecnici), gli artifizi per uso scenico (utilizzati, ad esempio, per riprodurre i più svariati effetti speciali sui set dei film) e tanti altri prodotti pirotecnici di limitata potenzialità, contenuti in tanti oggetti di largo consumo, tra cui quelli costituenti le piccole cariche esplosive che consentono il funzionamento degli air bag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, componenti “di sicurezza passiva”, obbligatori su tutte le autovetture.
Oltre a tale impiego “pacifico” e salvavita di un prodotto esplodente, si possono citare altre tipologie di utilizzo dei medesimi prodotti: nel settore aeronautico speciali cartucce esplosive provvedono ad attivare impianti antincendio di bordo, nonché ad aprire portelloni e scivoli di emergenza; la nitroglicerina trova largo impiego nell’industria farmaceutica anche per la realizzazione di farmaci salvavita; esplosivi al plastico vengono utilizzati da veri esperti, quasi “artisti” del settore, per abbattimenti controllati di costruzioni, come ponti o grattacieli; speciali cariche esplosive (i cosiddetti “fucili”) vengono utilizzate nei pozzi petroliferi per sondaggi; esplosivi, appositamente approvati dal ministero dello Sviluppo economico, vengono impiegati in tutta sicurezza nelle miniere.
Il complesso quadro normativo in materia, che di seguito si riassume, contiene disposizioni atte a garantire la detenzione e l’utilizzo sicuro e lecito dei prodotti esplodenti.
Gli esplosivi ad uso civile (come abbiamo detto in precedenza, quelli più potenti e per questo detti “detonanti”) possono essere ceduti solo dai depositi, autorizzati con dedicate licenze di ps alla detenzione ed alla vendita, alla pubblica autorità, o ai fabbricanti, o ad altri depositi autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell’esercizio della sua professione, arte o mestiere, e che dia garanzia di non abusarne (art. 104 Reg. Tulps).
Pertanto, una ditta che abbia necessità di tritolo o di un qualsiasi altro esplosivo detonante per gli scavi di una galleria stradale, dovrà impiegare personale specializzato ed autorizzato all’impiego di esplosivo (il fochino) e, sotto il controllo dell’autorità locale di pubblica sicurezza, potrà effettuare tutte le operazioni di trasporto ed impiego dell’esplosivo in questione e degli eventuali detonatori utilizzati.
Diversa normativa, invece, si applica per le polveri da caccia e tiro che, pur rientrando come definizione tra gli “esplosivi ad uso civile”, possono godere della vendita al dettaglio presso gli esercizi di minuta vendita dotati di licenza di ps, che sono regolamentati dal cap. VI dell’allegato “B” al regolamento al Tulps.
In sostanza, si tratta di esercizi commerciali che possono essere ubicati anche nei centri abitati e che possono detenere e vendere, nel rispetto di particolari e severe norme di sicurezza, fino a 200 kg di esplodenti del tipo cartucce, polveri da lancio e fuochi artificiali.
Pertanto, un privato cittadino, recandosi presso queste dedicate attività commerciali, potrà acquistare, se munito del porto d’armi o del nulla osta del questore, fino a 5 chilogrammi di polvere da lancio e detenerle presso la propria abitazione (art. 97 Reg. Tulps), facendo la denuncia di tale acquisto presso il locale ufficio di pubblica sicurezza (art. 38 Tulps).
Passiamo ora ad analizzare i prodotti disciplinati dalla direttiva 2007/23/CE, tra cui troviamo anche i fuochi artificiali che sono certamente i prodotti che suscitano maggior interesse tra i lettori poiché il loro uso, almeno in occasione del Capodanno, rientra nella tradizione del nostro Paese. La norma prevede che i fuochi artificiali muniti della marcatura CE siano suddivisi nelle categorie, di crescente pericolosità, denominate: cat.1, cat. 2, cat. 3 e cat. 4. L’Unione Europea, ben conscia che si tratta di prodotti di largo consumo che possono essere utilizzati anche da coloro che non hanno conoscenze specialistiche nel settore esplosivistico, ha predisposto un sistema di etichettatura per il quale su ciascun prodotto, o sulla sua confezione, sono indicate, tra l’altro, le modalità d’uso e la destinazione alla vendita.
Si potranno trovare le seguenti diciture:
cat. 1 – vendita ai maggiori di anni 14;
cat. 2 – vendita ai maggiori di anni 18;
cat. 3 – vendita ai maggiori di anni 18 muniti della licenza del porto d’armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore;
cat. 4 – vendita ai maggiori di anni 18 muniti dell’abilitazione di cui all’art. 101 del reg. Tulps (persone con conoscenza specialistica).
Il cittadino può trovare i prodotti della cat. 1 e parte della cat. 2 in tutti gli esercizi che abbiano interesse a commercializzarli, quali ad esempio supermercati, tabaccai, cartolerie, mentre per poter acquistare prodotti appartenenti alle cat. 3 e 4 dovrà recarsi presso un esercizio di minuta vendita dotato di licenza di ps.
Come appare subito evidente, la norma prevede che al crescere della pericolosità del fuoco artificiale corrispondano maggiori requisiti di conoscenza settoriale da parte dell’acquirente, essendo sufficiente la sola maggiore età di anni 14 per la cat. 1 ma rendendosi necessario possedere il titolo di pirotecnico abilitato per la cat. 4.
Considerato che gli acquirenti delle cat. 3 e cat. 4 sono persone che hanno già dato prova alla pubblica autorità di avere conoscenze tecnico giuridiche nello specifico settore, occorre sottolineare alcune cautele da adottare per gli utilizzatori delle cat. 1 e cat. 2.
Laddove si acquistino prodotti appartenenti alla cat. 1 o cat. 2 presso gli esercizi commerciali non dotati di licenza di ps (ad esempio supermercati, tabaccai, cartolerie, ecc.) è bene ricordarsi di non superare il limite di 5 chilogrammi di massa attiva contenuta negli articoli stessi. Si ricorda che la massa attiva è indicata su ciascun prodotto e superata tale soglia occorre munirsi della licenza di trasporto rilasciata dal prefetto ed effettuare la denuncia ex art. 38 del Tulps; in ogni caso, non è consentito eccedere i 25 kg di massa lorda.
Ove l’acquisto venga effettuato presso un esercizio di minuta vendita dotato di licenza di ps, ove è disponibile tutta la tipologia di prodotti appartenenti alla cat. 2, sarà il titolare dell’esercizio medesimo a dover indicare all’acquirente i prodotti che sono sempre soggetti a denuncia e quelli per i quali, invece, solo qualora si superi il quantitativo di 5 chilogrammi di massa attiva, occorre procedere alla denuncia.
Il rispetto di tali norme, tuttavia, non può prescindere dall’applicazione di un codice di comportamento da parte dell’utilizzatore, improntato sulla prudenza ed il buon senso, impiegando il prodotto conformemente allo scopo cui è destinato, eseguendo diligentemente le istruzioni d’uso, affinché un momento di svago e divertimento rimanga sempre tale.
D’altra parte, l’apposizione della marcatura CE su un qualsiasi prodotto, ivi compresi quelli esplodenti, rappresenta una forma di salvaguardia del consumatore di tutta l’Unione Europea, tutela che è garantita come principio dall’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Per conseguire tale scopo, nonché per infondere sempre più fiducia nel consumatore, allorché un prodotto presenta il simbolo grafico della marcatura CE, tutti i prodotti esplodenti devono superare una serie di prove che vengono eseguite presso gli “enti notificati”. Tali organismi, che a loro volta sono sottoposti al controllo da parte di altre strutture, per la continua verifica della competenza, professionalità ed imparzialità, effettuano prove preliminari su prototipi di prodotto, certificano la loro corrispondenza alle norme tecniche della direttiva di riferimento ed espletano, nel corso della vita del prodotto, controlli sul prodotto stesso e sulle procedure di qualità messe in atto dal suo fabbricante. E se un prodotto non conforme dovesse passare attraverso la fitta maglia dei controlli e test effettuati sul luogo di produzione, ad ulteriore filtro di tale ipotesi, già di per sé remota, agisce l’autorità nazionale di vigilanza del mercato di ciascuno stato membro che ha la facoltà, esperiti gli opportuni accertamenti, di disporre il ritiro o il richiamo di un prodotto (ad esempio individuando un lotto difettoso), avvisando gli altri stati membri e tutelando, di fatto, tutti i consumatori dell’Unione Europea da un potenziale pericolo per la salute umana o per l’ambiente.
Quanto descritto, proprio al fine di accrescere il senso di fiducia che deve generarsi nel consumatore che acquista un prodotto provvisto della marcatura CE. In realtà il vero pericolo è rappresentato da quegli oggetti che recano una falsa marcatura CE, contro il cui commercio, chiaramente abusivo, le forze di polizia di tutti gli stati membri combattono una continua battaglia, avvalendosi anche di sinergie e di continui scambi di informazioni.
In virtù delle garanzie fornite dalla lecita apposizione della marcatura CE, tutti gli articoli pirotecnici possono liberamente circolare nel territorio dell’Unione, essendo sufficiente la sola comunicazione al prefetto della provincia di destinazione (in caso di introduzione nel territorio nazionale) o di partenza (in caso di uscita dal territorio nazionale) prevista dall’art. 6 bis del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.
Per gli esplosivi ad uso civile, disciplinati dalla direttiva 93/15/CEE, il trasferimento intracomunitario è regolamentato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza del luogo di partenza e di arrivo. In tal caso, la libera circolazione è ugualmente garantita, ma sono fatte salve le esigenze di pubblica sicurezza mediante la preventiva autorizzazione, in presenza di determinati presupposti, a favore di colui che voglia effettuare movimentazioni di esplosivi ad alto potenziale.
Per completare il quadro normativo che interessa i prodotti esplodenti, occorre parlare delle fabbriche e dei depositi, ovvero dei luoghi dove tali prodotti “nascono” e vengono detenuti in attesa di essere resi disponibili agli acquirenti finali.
In funzione dei prodotti esplodenti che si intende fabbricare occorre ottenere il rilascio di una licenza del ministro dell’Interno ex art. 46 del Tulps o del prefetto della provincia in cui è posto lo stabilimento, come previsto dall’art. 47 del medesimo testo unico. In particolare la licenza ex art. 46 è sostanzialmente riferibile a quei prodotti a più alto potenziale e cioè “detonanti”, mentre la licenza ex art. 47 riguarda le fabbriche di fuochi artificiali e di polveri piriche. Ogni fabbrica deve avere, oltre ai vari caselli di stoccaggio di materie prime e semilavorati, un “deposito di fabbrica” per i prodotti finiti.
È possibile esercire la sola attività di deposito, che è anche essa sottoposta al rilascio di una licenza da parte del prefetto o del ministro dell’Interno a seconda di quale sia il prodotto esplodente che si intende detenere in tale sito.
L’Allegato “B” al Reg. Tulps detta le norme da osservare per l’impianto di edifici da destinare alla fabbricazione di prodotti esplodenti e le condizioni da soddisfarsi nell’impianto di un fabbricato ad uso di deposito di prodotti esplodenti. Tale norma, pur risalendo al 1940, mantiene integra la sua attualità e validità, imponendo determinati coefficienti per la definizione del carico di esplodenti che forniscono ampie garanzie per la sicurezza e l’incolumità di quanto presente nelle aree circostanti agli impianti. Sebbene la cronaca riporti notizie di esplosioni con tragiche conseguenze specialmente nei luoghi di fabbricazione, i successivi accertamenti hanno verificato che tali tristi eventi sono determinati per la maggior parte dei casi dall’imprudenza degli addetti alla lavorazione o dal mancato rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle normative vigenti.
Occorre, ancora, soffermarsi sulla realtà dei fuochi artificiali non muniti della marcatura CE che, come detto, possono essere immessi sul mercato fino al 4 luglio 2017, in ragione di un regime transitorio che prevede tale possibilità per quei prodotti che siano stati omologati secondo le norme nazionali prima dell’entrata in vigore della direttiva 2007/23/CE.
Essi sono classificati nelle categorie nazionali (da non confondere con quelle europee!), previste dall’art. 82 del Reg. Tulps, che sono: IV, V gruppo C, V gruppo D e V gruppo E.
Per l’acquisto della IV categoria occorre esibire il porto d’armi o il nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore o l’abilitazione prevista dall’art. 101 del Reg. Tulps, mentre per l’acquisto delle altre categorie è sufficiente esibire un documento d’identità ed essere maggiorenni.
Gli artifizi appartenenti alla IV categoria ed alla V categoria – gruppo C (entro un limite massimo di 25 kg in peso lordo) sono soggetti all’obbligo di denuncia ex art. 38 del Tulps. Quelli appartenenti alla V categoria – gruppo D possono essere trasportati, acquistati ed impiegati senza licenza, nonché essere detenuti senza l’obbligo della denuncia di cui al citato art. 38, entro un limite massimo di 5 chilogrammi netti.
Sull’etichetta di ciascun prodotto è previsto che siano indicati, tra l’altro, la massa attiva e la categoria ex art. 82 del Reg. Tulps ed è, pertanto, agevole effettuare acquisti essendo in grado di poter rispettare quanto previsto dalla vigente normativa.

5.1 I fochini e i pirotecnici abilitati
È opportuno, ora, meglio descrivere i già accennati fochini ed i pirotecnici abilitati, che costituiscono figure centrali nelle varie attività connesse ai prodotti esplodenti.
Il fochino attende a compiti lavorativi connessi all’uso di mine e dinamiti in cave e miniere e, più precisamente, in tutte le attività espressamente indicate nell’art. 27 del dpr n. 302/1956 che consistono in: disgelamento delle dinamiti; confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento di fori da mina; brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; eliminazione delle cariche inesplose. La licenza per l’abilitazione al mestiere di fochino viene rilasciata dal sindaco dopo che il richiedente ha superato un esame presso la Commissione tecnica provinciale ed ha ottenuto il nulla osta del questore che verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per chi richiede autorizzazioni in materia di armi.
Altro tipo di capacità professionale ed altro tipo di licenza, questa volta rilasciata dal prefetto, è prevista, invece, per il pirotecnico abilitato ai sensi dell’art. 101 del Reg. Tulps, che deve superare un esame presso la Commissione tecnica provinciale e risultare idoneo per le attività di fabbricazione e accensione di fuochi artificiali. Il pirotecnico abilitato è quella persona che allestisce uno spettacolo di fuochi artificiali e che con la sua creatività è capace di suscitare in noi emozioni con suoni, luci, colori che sempre più spesso sono sincronizzati con colonne sonore musicali. Tali spettacoli sono autorizzati con licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza che, nel concederla, valuta le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
È bene ribadire che l’art. 57 del Tulps vieta, senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza, l’accensione, tra l’altro, dei fuochi d’artificio in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. Il richiamo a tale articolo pone in evidenza la questione circa il corretto uso dei fuochi artificiali, dei quali è, al contrario, frequente un impiego “disinvolto”, se non illecito, ancorché legittimamente acquistati e detenuti. Si ricorda, infatti, che tali prodotti non possono essere impiegati su balconi di abitazioni, nei cortili dei palazzi e neppure in giardini privati adiacenti a condomini o a pubbliche vie. La volontà di festeggiare una qualsiasi ricorrenza non può giustificare il pericolo cui vengono esposte le persone che possono trovarsi nelle vicinanze di chi sta impiegando articoli pirotecnici senza tener conto delle corrette modalità d’uso.
Chi acquista fuochi artificiali per festeggiare qualunque ricorrenza personale, deve recarsi – se non autorizzato all’accensione su strada ai sensi del suindicato art. 57 Tulps – in un luogo sufficientemente isolato, come l’aperta campagna, e, solo dopo aver valutato l’impossibilità di recare danni all’ambiente (ad esempio innescando incendi per la ricaduta di frammenti ancora incandescenti), potrà accendere i fuochi acquistati.

6. Le armi proprie, improprie e “bianche”
Norme: artt. 30 e 42 Tulps – artt. 45
e 49 Reg. Tulps – art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110;
artt. 585, commi II, n. 1, e III, 699 e 704 cp

6.1 Le armi proprie
Sono armi proprie quelle la cui naturale destinazione è l’offesa alla persona (art. 30 Tulps):
le armi (comuni) da sparo, cioè quelle che lanciano proiettili mediante l’azione di un esplosivo (e perciò denominate “da fuoco”) o di altra energia (ad es.: aria compressa, a molla ecc);
le armi bianche, che sono quelle, non da sparo, che si usano mediante l’energia e l’abilità dell’uomo (es.: la baionetta, la lancia, il pugnale, la spada, lo stiletto, la mazza ferrata, il bastone ferrato, la noccoliera ecc);
i congegni esplodenti, dirompenti, incendiari, cioè quegli strumenti o quelle macchine che offendono scoppiando e/o proiettando schegge e/o diffondendo sostanze incendiarie o chimiche (granate, bombe incendiarie, bombe chimiche, bombe a mano, bombe molotov ecc.);
le armi chimiche, che sono: a) le sostanze o i reagenti utilizzati nella produzione di un composto chimico, i quali a causa dei propri effetti sui processi vitali sono in grado di provocare nell’uomo la morte o lesioni di varia natura tali da menomarne l’efficienza per un periodo più o meno lungo; b) le munizioni e tutti quei dispositivi che per mezzo delle caratteristiche tossiche dei reagenti e delle sostanze chimiche che li compongono, cagionano morte o altri danni; c) le sostanze tossiche utilizzate ordinariamente per la tutela dell’ordine pubblico (gas lacrimogeni ecc.), quando vengano utilizzati come strumenti bellici.

6.2 Le armi improprie
Sono armi improprie tutti quegli oggetti o strumenti, che, pur essendo idonei all’offesa alla persona, non sono naturalmente destinati a tale scopo.
Questa denominazione nasce in dottrina e sono tali, così come indicato nell’articolo 585, comma II, n. 2, cp, tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.
Appare, tuttavia, evidente che non possa esistere uno strumento il cui porto sia vietato in modo assoluto che non sia stato pensato e realizzato per l’offesa, e che non sia, quindi, un’arma propria (in proposito, v. nota n. 2). È l’articolo 4 della legge 18/4/75, n. 110, a fornire, nel comma II, un’elencazione delle armi improprie, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, cioè quando si realizza in circostanze tali da indicare che esso avviene per recare offesa alla persona, più vasta rispetto a quanto in precedenza previsto dal Tulps e che ricomprende:
i bastoni muniti di puntale acuminato;
gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere;
mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche;
qualsiasi altro strumento non espressamente considerato come strumento da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l’offesa alla persona.
Nel nostro ordinamento la violazione dell’articolo 4 è sanzionata come contravvenzione; tuttavia, è possibile procedere all’arresto facoltativo nella flagranza delle ipotesi previste dai commi IV e V ed anche, quando realizzate con finalità di discriminazione razziale, nelle flagranza di quelle di cui ai commi I e II (art. 6, comma 2, d. l.26/4/1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25/6/1993, n. 205).
L’ultimo comma dell’articolo 4 l. n. 110/’75 esclude dal novero delle armi ai fini delle disposizioni penali dell’articolo “le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni utilizzate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, e gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti”.

6.3 Le armi a ridotta capacità offensiva
Esiste, poi, un tertium genus, costituito dalle armi a “ridotta capacità offensiva” e che, in quanto tali, sono sottoposte ad una disciplina meno rigorosa rispetto alle armi comuni, ovvero:
a) le armi ad aria compressa con modesta capacità offensiva, cioè sviluppanti un’energia cinetica, alla volata, non superiore a 7,5 joule;
b) le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Tale tipologie di armi sono state disciplinate dal dm Interno 9 agosto 2001, n. 362, nel quale è stato stabilito, per le armi improprie sub a), che:
spetta al Banco nazionale di prova controllo delle armi, previa verifica di conformità, accertare che la loro energia cinetica non superi i 7,5 joule;
è prevista l’apposizione, a cura del produttore o dell’importatore, di uno specifico punzone che ne “dichiari” la potenza inferiore a 7,5 joule;
non vi è più l’obbligo di denunzia ex art. 38 Tulps, dato che questi strumenti in quanto non più armi proprie;
è prevista l’apposizione dei segni identificativi di cui all’articolo 11, comma I, l. n. 110/’75, nonché, a cura del produttore o dell’importatore, uno specifico punzone, che ne certifichi l’energia cinetica entro i limiti consentiti;
è previsto il libero acquisto da parte di persona maggiorenne, che esibisca un valido documento d’identità;
l’armiere dovrà riportare su apposito registro le generalità dell’acquirente ed il documento d’identità da questi esibito al momento dell’acquisto;
ne è consentita la vendita e il comodato ai maggiorenni;
ne è vietato l’affidamento a minori (con deroga in caso di assistenza da parte di soggetti maggiorenni e per il Tiro a segno nazionale);
il loro porto non è soggetto ad alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza, ma non possono essere portate fuori dalla propria abitazione o dalla appartenenze di essa senza giustificato motivo; inoltre, ne è vietato il porto in riunioni pubbliche, cosicché nessun giustificato motivo può sussistere con riferimento a quest’ultima circostanza;
il loro trasporto deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti atte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per le armi a ridotta capacità offensiva sub b), valgono le medesime prescrizioni di quelle sub a), con la differenza che:
vi è l’obbligo di apporvi i segni distintivi di cui all’articolo 11 l. n. 110/75;
il porto “è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo”.

6.4 La suddivisione delle armi proprie
Le armi proprie, a loro volta, vengono suddivise in:
armi da guerra;
armi tipo guerra;
armi comuni da sparo ;
armi antiche, artistiche e rare (sia da sparo che non);
armi non da sparo (“bianche”).
Sono armi da guerra quelle “di ogni specie” (art. 1, comma I, l. n. 110/’75) che abbiano i seguenti tre requisiti concorrenti:
spiccata potenzialità offensiva;
destinazione attuale o potenziale al moderno armamento delle truppe nazionali o estere;
utilizzazione per l’impiego bellico.
Ad esempio, rientrano tra le armi da guerra: le mitragliatrici, i fucili automatici, le pistole mitragliatrici ecc. .
Sono armi tipo guerra, come stabilito dall’articolo 1, comma II, della legge n. 110/75, “… quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra…” abbiano, almeno, uno dei seguenti requisiti:
che possano utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra;
che siano predisposte per il funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica;
che presentino caratteristiche balistiche o d’impiego comuni con le armi da guerra.
Sono, invece, armi comuni da sparo quelle elencate nell’articolo 2, l. 18/4/1975, n. 110, ovvero, riassumendole:
i fucili con una o più canne ad anima liscia (il monocanna, la doppietta, il sovrapposto, il semiautomatico);
i fucili con più canne ad anima liscia e/o ad anima rigata (“drilling”, “express”…);
le carabine ad una canna ad anima rigata a ripetizione ordinaria o semiautomatica;
le pistole semiautomatiche di qualunque calibro, con la sola eccezione, oggi, di quelle calibro 9 Parabellum;
le rivoltelle di qualunque calibro;
le repliche a più colpi di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;
gli strumenti lanciarazzi, salvo che per certi tipi per i quali sia stata riconosciuta la mancanza di attitudine a recare offesa alla persona.
Per quanto riguarda, infine, le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica, le stesse sono disciplinate dal dm 14 aprile 1982, nel quale vengono definite armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all’art. 2, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110; armi da sparo artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; armi da sparo rare di importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

6.5 Le armi “bianche”
Dopo aver effettuato una generale panoramica sulla tipologia di armi, soffermiamoci ora sulle armi bianche.
Tra queste ultime sono ricomprese quelle da punta e da taglio, cioè dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona.
Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette (coltelli a scatto), stelle ninja.
Tutte queste armi vengo generalmente definite “bianche”; tale termine non figura in nessun testo giuridico e come tale non è adatto a definire correttamente questa categoria di armi.
Esso trova origine in tempi remoti, quando si volle indicare il passaggio tecnologico dalle lame di pietra, rame, bronzo e ferro (tutte di colore scuro e dalla modesta qualità), a quelle molto più efficienti in acciaio, che in confronto apparivano, appunto, di colore bianco.
Questa categoria di armi è quella che presenta le maggiori difficoltà di identificazione e, quindi, di corretta applicazione del disposto normativo.
Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto può facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria).
Il pugnale (che nasce con lo specifico scopo di arrecare offesa alla persona) è dotato di alcune peculiarità tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliante, necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo un’impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l’uguale impiego in ambo i lati, è ben bilanciato, per consentirne il lancio.
Nei coltelli, strumenti progettati per impieghi diversi (caccia, pesca, domestici, tempo libero ecc…) le predette caratteristiche non sono presenti.
Tuttavia, qualora il “coltello” presenti apertura a scatto (denominato anche molletta), esso è assimilabile al pugnale ed allo stiletto ed è da considerare arma propria, avendo, per l’appunto, come destinazione naturale l’offesa alla persona.
Tenuto conto che per le armi bianche, in generale, è vietato il porto in modo assoluto (con l’unica eccezione del c.d. bastone animato, previa specifica licenza rilasciata dal prefetto per esigenze di difesa personale) anche il coltello a scatto ricade in tale divieto, come, peraltro, confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Penale – Sez. I, 7 aprile 2010, n. 16875) ai fini dell’applicabilità dell’art. 699, comma secondo, del codice penale. Il relativo acquisto è soggetto ad autorizzazione di polizia (nulla osta del questore o licenza di porto d’armi), mentre la detenzione è soggetta all’obbligo di denuncia di cui all’art. 38 Tulps.
Per il coltello che non presenta le suddette caratteristiche, trattandosi comunque di arma impropria (ai sensi dell’art. 45 Reg. Esec. Tulps), il relativo porto è consentito solo in presenza di un “giustificato motivo”, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, della legge 110/75, mentre la relativa mera detenzione non è soggetta ad autorizzazioni di polizia.
Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un’arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa. In tal caso, l’elemento distintivo e caratterizzante è costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata, anche se il legislatore non definisce mai tali caratteristiche, rimettendole, quindi, alle singole e soggettive interpretazioni. A titolo di esempio, la zona di confine tra una sciabola da combattimento ed un suo simulacro destinato a scopi ornamentali o scenici è, perciò, alquanto sottile e sfumata, non potendosi rinvenire nell’esperienza giuridica un termine di paragone con il quale definire le caratteristiche tecniche destinate all’offensività.
Inoltre, con particolare riguardo alle armi bianche utilizzate nelle arti marziali (es. la katana), si rappresenta che, nel ritenere strumenti sportivi non considerabili armi, ai sensi del citato art. 45, 2° comma, Reg. Tulps, quelli utilizzati nell’ambito delle Federazioni sportive riconosciute dal Coni, le spade giapponesi, poiché utilizzate in discipline non riconosciute da detto organismo sportivo, non rientrano in tale ipotesi. Ne deriva che, tranne il caso in cui esse siano state rese meri “simulacri” e dunque non più idonee a recare offesa alla persona (poiché private della punta e del taglio), le stesse non possano considerarsi strumenti sportivi e, pertanto, siano da includere fra le armi proprie da punta e taglio di cui all’art. 45, 1° comma Regolamento Esec. Tulps, data la loro naturale destinazione naturale all’offesa alla persona.
Ed ancora, si richiama il disposto di cui all’art. 49 Reg. Tulps, che vieta l’introduzione nello Stato delle armi di cui non è permesso il porto, a meno che essa non avvenga per comprovati motivi di studio o da parte di chi sia munito di licenza di collezione di armi artistiche, rare o antiche, ex art. 31 Tulps.
Ne deriva che, ove il materiale che si intende introdurre nello Stato si annoveri nella categoria delle armi bianche proprie, la relativa importazione illecita determina un comportamento penalmente sanzionabile, ai sensi dell’art. 695 cp, (vedasi, in tal senso, Cass. Penale, Sez. I, sent. n. 15431 del 24.02.2010).
Più in generale, occorre ribadire che, nel nostro ordinamento, le armi bianche sono tassativamente proibite solo in relazione ad alcune attività, e, dunque, non possono considerarsi illegali in maniera assoluta. A titolo di esempio, si riportano, di seguito, alcuni tipi di “armi bianche”, dei quali è consentita la vendita (ovviamente nelle sole armerie) ai titolari di idonea licenza di polizia e la detenzione con relativa denuncia al competente ufficio di ps, pur restandone proibito il porto in luogo pubblico:
armi proprie da punta e da taglio;
sfollagente (denominato anche manganello, tonfa, bastone estensibile) – Il porto di tale arma è riservato esclusivamente alle forze di polizia dello Stato in virtù dei rispettivi ordinamenti che ne prevedono la dotazione;
mazza ferrata – è un’arma di origine medioevale, costituita da un’impugnatura alla sommità della quale è posta una sfera metallica dotata di punte acuminate. Armi di questo tipo tornarono in auge nel corso della prima guerra mondiale, utilizzate dai fanti dei vari eserciti per gli assalti alle trincee nemiche;
bastone ferrato – si tratta di una versione “artigianale” della mazza ferrata. I militari della prima guerra mondiale le realizzavano piantando grossi chiodi sull’estremità di bastoni;
noccoliera (meglio nota come “tirapugni”) – si tratta di uno strumento metallico composto da 4 grossi anelli uniti tra loro, nei quali inserire le dita della mano. Chiudendo il pugno, esso si presenta con una superficie metallica che ne aumenta notevolmente la capacità d’offesa;
armi elettriche – nel settore delle c.d. “armi non letali” stanno trovando ampia diffusione quelle in grado di tramortire un aggressore per mezzo di una scarica elettrica ad alto voltaggio (ma di ridotto amperaggio). Questi apparecchi sono in grado di generare un arco voltaico attraverso due elettrodi. Negli apparecchi destinati alla difesa personale gli elettrodi si trovano all’estremità di un’impugnatura dotata di interruttore; è sufficiente portare gli elettrodi a contatto con il corpo di una persona per somministrare una scarica elettrica in grado di stordirlo per qualche secondo (ed infatti, questi strumenti vengono denominati “storditori elettrici”). Vi sono poi delle versioni più sofisticate destinate agli usi di polizia. In questo caso abbiamo delle pistole, con tanto di sistema laser di puntamento, capaci di sparare i loro elettrodi ad alcuni metri di distanza; quando entrambi gli elettrodi colpiscono il corpo della vittima, generano la scarica elettrica destinata ad invalidarla temporaneamente.
Per questa tipologia di strumenti dobbiamo necessariamente parlare di armi proprie, in quanto essi sono naturalmente destinati a produrre offesa alla persona. Le cronache statunitensi, dove queste pistole sono largamente impiegate dalle forze di polizia, smentiscono, inoltre, la loro presunta caratteristica di armi non letali, in quanto, in detto Paese si registrano ogni anno numerosi casi di decessi provocati dalla somministrazione di scariche elettriche su soggetti cardiopatici o, comunque, che si trovavano in precarie condizioni di salute.

7. Le armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica
Norme: Art. 10 legge 18 aprile 1975, n. 110; dm 14.4.1982.
Si tratta di una categoria di armi già individuata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma non disciplinata nel dettaglio: infatti, prima dell’entrata in vigore della legge 18/4/1975, n. 110, a menzionarla era l’articolo 31, comma II, che prevedeva il rilascio della licenza anche per chi intendesse collezionare “armi artistiche, rare od antiche”.
La definizione di arma antica si ha, appunto, con la legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 10, co. VII, e viene stabilito che le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica saranno disciplinate da apposito regolamento.
Quindi:
“… Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890 …”, cioè anche quelle a retrocarica, purché fabbricare anteriormente al 1890 (art. 10, comma VII, 2° periodo); questo concetto è ribadito nell’articolo 6, comma III, del decreto ministeriale 14/4/1982, per il quale: “per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica , escluse le repliche di cui all’articolo 2, lettera h) della legge18 aprile 1975, n. 110”;
“per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento…” (art. 10, comma VII, 3° periodo); ed è nel Regolamento emanato con il citato Decreto ministeriale (art. 6, ult. co.) che vi è la definizione arma artistica e arma rara di importanza storica, cioè: “ … sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale”;
“dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma”, cioè il comma che fissa il numero delle armi comuni da sparo detenibili senza licenza di collezione (art. 10, comma VII, 4° periodo).
La materia, come prima detto, è oggi disciplinata dal Regolamento decreto ministeriale 14 aprile 1982, e riguarda, appunto: a) le armi da sparo antiche; b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890.
Per la detenzione delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è prescritto l’obbligo di denuncia secondo le disposizioni di cui all’articolo 38 Tulps (articolo 7 dm).
Le armi antiche non possono essere mai considerate da guerra (articolo 2 dm), per le armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare di importanza storica e loro parti, fabbricate su modello successivo al 1890, invece, “si osserva la disciplina stabilita dall’articolo 10, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110” (articolo 3 dm).
Il limite alla loro detenzione è di otto unità ed in tale numero non vanno computate le armi comuni da sparo, il cui numero, ex art. 10, comma VI, l. n. 110/1975, non può essere superiore a tre; oltre il numero di otto bisogna munirsi della relativa licenza di collezione.
La denunzia, presentata in duplice copia, deve contenere: 1) le generalità del denunciante; 2) i dati dell’identificazione delle armi; 3) l’epoca alla quale sono attribuite; 4) la loro provenienza; 5) i locali in cui vengono custodite (articolo 7, comma II, dm).
Ogni cambiamento “della specie, della quantità o del luogo di custodia” deve essere denunziato nelle forme previste dallo stesso articolo 7 (articolo 7, co. V, dm).
Tra i dati identificativi delle armi antiche quello matricolare non è obbligatorio (articolo 5 dm) e ciò deriva dal fatto che il dato matricolare era apposto solo da pochi costruttori. Tuttavia, nel caso di armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, la matricola deve essere presente, tant’è che l’articolo 4 del dm ha previsto che tali armi, entro un anno dalla pubblicazione del dm medesimo, “ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia …” per l’apposizione della stessa (articolo 11, c. VIII, l. n. 110/1975).
L’acquisto delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è consentito a chi sia titolare di porto d’armi o munito di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.
La qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, se non sufficientemente comprovata in sede di denunzia, deve essere “accertata per quanto possibile a richiesta del questore … dalla Sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i fini indicati, della consulenza dell’esperto …” (articolo 6, co. I, dm) “nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio” (articolo 32, co. IX, l. n. 110/1975).
La detenzione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in misura superiore alle otto unità è subordinata al rilascio della relativa licenza di collezione da parte del questore della provincia in cui le armi sono detenute (articolo 31, comma II, Tulps e articolo 8 dm).
La licenza è permanente (articoli 32, co. III, Tulps ed 11, co. I, dm).
La domanda per ottenere la licenza deve contenere (articolo 8, co. II, dm):
i dati indicati nell’articolo 7, co. II, dm;
con riferimento al luogo ove vengono custodite, l’indicazione delle misure adottate per la custodia dei materiali.
La domanda deve essere corredata da:
due marche da bollo (contrassegni telematici) da €16,00, una da applicare all’istanza e l’altra alla licenza (analoga imposta di bollo, due marche da bollo da €16,00, è dovuta per ogni istanza finalizzata alla modifica ovvero all’integrazione della licenza);
certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza o da un medico militare, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 35, co. VII, Tulps);
dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: a) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; b) le generalità delle persone conviventi; c) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (organo della Presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi dell’art. 636, comma 3, del dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
All’atto del rilascio della licenza il questore può impartire al titolare prescrizioni sul modo di custodia delle armi e sulle difese antifurto da installare e che dovranno essere mantenute in efficienza (articolo 20 l. n. 110/1975).
Alla titolarità della licenza di collezione consegue (articolo 11, co. IV, dm) la possibilità, nel rispetto della normativa sui beni culturali ed ambientali di acquistare o vendere le armi in argomento “senza l’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché sia certo dell’identità del cedente o dell’acquirente e che lo stesso disponga legittimamente dei materiali di specie o possa detenerli in conformità alle vigenti disposizioni ...”.
Ciò vuol dire: a) che l’arma che il collezionista intende acquistare non deve essere provento di reato; b) che l’acquirente dell’arma che il collezionista intende cedere sia munito di idoneo titolo di acquisto (porto d’armi o nulla osta o licenza di collezione di armi antiche...).
Debbono essere denunziate e, poi, annotate sulla licenza, nelle forme di cui all’articolo 7, co. II, dm) solo le modifiche sostanziali delle collezioni ovvero il cambiamento del luogo di custodia (articolo 11, co. II, dm). La “modifica sostanziale” di una collezione “si verifica soltanto se viene mutata la natura della collezione e cioè se da armi artistiche si passa ad armi antiche o da armi corte ad armi lunghe o viceversa e non già quando il numero delle armi subisce un mutamento” (Cass., Sez. 1, sent. n. 9456 del 28/02/1986, dep. 16/09/1986).
È vietata per il collezionista (articolo 8, co. V, dm, che richiama l’articolo 10, co. IX, della legge n. 110/1975) la detenzione del munizionamento per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica inserite nella collezione.
Per le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica che non siano antiche, nel senso sopra indicato, continuano ad applicarsi le norme relative al possesso delle armi comuni da sparo.
Un cenno deve essere fatto alle repliche di armi antiche ad avancarica menzionate, come sopra detto, nell’articolo 2, co. I, lettera h), della legge 18/4/1975, n. 110, che concerne, appunto, le armi comuni da sparo.
Considerato che la legge dispone per il futuro e tenuto conto sia di quanto stabilito nell’articolo 6, comma III, del decreto ministeriale 14/4/1982, e cioè che “per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all’articolo 2, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110”, sia delle modifiche apportate al citato articolo 2 l. n. 110/1975 dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526:
sono armi comuni da sparo le repliche di armi antiche ad avancarica a più colpi;
sono armi a modesta capacità offensiva (e, pertanto, sottoposte alla disciplina meno rigorosa di cui al dm 9 agosto 2001, n. 362) le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo.
Le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica possono essere vendute in asta pubblica (infatti il divieto imposto dall’articolo 10 bis del decreto legge n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203/1991, che ha riscritto l’articolo 33 della legge n. 110/1975, riguarda solo le armi da guerra e quelle comuni), ma chi le presiede deve informare almeno tre giorni prima dell’asta la Sovrintendenza per i beni artistici e storici di competenza (articolo 14 dm).
Per quanto riguarda le armi bianche antiche, artistiche o rare di importanza storica va detto che il legislatore non ne ha dato definizione e non le ha ricomprese nel dm in questione. L’individuazione di queste armi, che, come quelle non antiche, sono armi proprie non da sparo, appare necessaria alla luce di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, che, prendendo in considerazione, appunto, le armi antiche non da sparo, ha stabilito che “la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione”.
Perciò, in assenza di alcuna definizione legislativa, si può far riferimento a quanto indicato dalla dottrina, e cioè al dato temporale della fine del 1900 quale periodo entro cui poter ricomprendere le armi bianche non da sparo.
Si richiamano, infine, i principali reati concernenti le armi in questione:
1) detenzione illegale di armi antiche, sia da sparo che bianche: articolo 697 cp, contravvenzione, reato oblabile ex art. 162 bis cp;
2) porto illegale di armi antiche: la Cassazione è orientata ad applicare l’articolo 699, co. I, cp (contravvenzione, non oblabile) per quelle da sparo (essendo ammesso il porto con licenza), mentre per quelle bianche, diverse dal bastone animato, troverà applicazione l’articolo 699, co. II, cp (contravvenzione, non oblabile); la dottrina, invece, ritiene applicabile in tutte le situazioni l’articolo 4 della legge n. 110/1975, per il principio della successione delle leggi nel tempo (contravvenzione, non oblabile);
3) collezione di armi antiche senza licenza: articolo 695 cp, contravvenzione, reato oblabile ex art. 162 bis cp;
4) detenzione di munizioni per armi in collezione: articolo 10, co. IX, legge n. 110/1975, delitto.

8. Importazione di armi
Norme: Art. 31 Tulps; Artt. 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 17,
legge 18 aprile 1975; artt. 7 e 8 dlgs 30 dicembre 1992,
n. 527; dm 9 agosto 2001, n. 362.
Per poter importare o trasferire da un Paese comunitario armi comuni da sparo, è necessario ottenere la licenza del questore prevista all’art. 31 del Tulps.
Tale licenza (come peraltro tutte le autorizzazioni o licenze di pubblica sicurezza) è personale e, dunque, potrà essere rilasciata esclusivamente nei confronti dei soggetti che ne faranno richiesta, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che l’art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, vieta ai privati di detenere armi da guerra o tipo guerra, di parti di esse o delle relative munizioni.
Ne consegue che le armi oggetto della richiesta di importazione di cui trattasi dovranno essere armi classificate “comuni” e, pertanto, non essere modelli definiti “da guerra” o “tipo guerra”.
Difatti, l’art. 12, quarto comma, della legge n. 110/75, stabilisce che non possa essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo che “ . . . non abbiano superato la verifica di cui all’art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.
Per quanto concerne la “verifica” delle armi comuni da sparo, va, in particolare, ricordato che, con le modifiche recentemente introdotte al citato art. 12, quarto comma (v. art. 2, d. lgs. n. 121/2013), tale attività, stante la nota soppressione del Catalogo nazionale delle armi, è oggi attribuita al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia.
Potrà, quindi, essere autorizzata esclusivamente l’importazione definitiva delle armi comuni da sparo per le quali il Banco di prova abbia “verificato” tale qualità, ai sensi della richiamata normativa, escludendosi, conseguentemente, la possibilità di poter importare armi che non abbiano superato tale accertamento, ivi comprese le armi comuni da sparo già catalogate e recanti i punzoni di prova di uno dai banchi riconosciuti per legge in Italia.
Tale attività di “verifica”, si va, oggi, pertanto, ad affiancare alla “prova” delle armi da fuoco portatili ex art. 1 della legge 23 febbraio 1960 già svolta dal Banco medesimo.
In proposito, si fa presente che il Bnp non esegue (nuovamente) le prove CIP su armi già bancate presso altri Banchi esteri riconosciuti, ma appone quelle marcature richieste dalla legge ai fini della tracciabilità, quali ad esempio l’ anno o il paese di produzione, che manchino sulle armi importate.
Sempre in tema di importazione, si ricorda che, nel caso di richiesta di importazione di un numero di armi (comuni) superiore a tre (nello stesso anno solare), il citato art. 12 prevede che l’interessato (se non è un fabbricante o un commerciante di armi) debba munirsi, oltre che della cennata licenza del questore, anche della specifica licenza del prefetto della provincia in cui il richiedente ha la propria residenza anagrafica.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi del disposto di cui all’art. 49 Reg. Esec. Tulps, non può essere consentita l’introduzione nel territorio dello Stato di armi di cui non sia permesso il porto, quali, ad esempio, gli storditori elettrici, gli sfollagente, ecc.
Al fine di assicurare la “tracciabilità” delle armi importate, queste dovranno riportare il numero di matricola ed i segni distintivi del fabbricante, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge 110/75 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo) e dall’art. 8 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Marcatura delle armi da fuoco).

9. La compravendita di armi per corrispondenza
Per quanto concerne la compravendita di armi per corrispondenza (tra cui può ricomprendersi quella tramite il Web), si ricorda che l’art. 17 della citata legge n. 110/75, vieta tale modalità di acquisto-vendita delle armi, salvo che l’acquirente (sia in caso di importazione che in caso di acquisto effettuato nel territorio dello Stato) sia autorizzato ad effettuare attività industriali o commerciali in materia di armi o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede.
Il nulla osta del prefetto, ove rilasciato, deve, ovviamente, accompagnarsi a tutte le altre richiamate autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Lo stesso art. 17, inoltre, impone che “Di ogni spedizione, la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario”, anche disponendo una sanzione penale, per i relativi trasgressori, con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.
Più in generale, sul piano sanzionatorio, si ricorda che è punito penalmente, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modd., chi effettua le richiamate attività in materia di armi senza le previste autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Va, a questo punto, considerato che, la sopra richiamata disciplina normativa delle armi comuni da sparo – tra cui, ordinariamente, si annoverano le armi da fuoco, quali le pistole ed i fucili o le carabine, si riferisce – e, dunque, si applica – anche alle armi ad aria compressa o gas compressi superiori a 7,5 joule, ai sensi dell’art. 2 della più volte citata legge n. 110/75.
Per quanto concerne la disciplina normativa delle “armi a modesta capacità offensiva”, ovvero delle armi ad aria compressa o gas compressi non superiori a 7,5 joule (e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo), per le stesse si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) e al dm Interno 9 agosto 2001, n. 362. In particolare, si ricorda che il citato art. 11, comma 5, lett. a), stabilisce che la verifica di conformità “ è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi (oggi sostituita da un apposito Tavolo tecnico presso il ministero dell’Interno), accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. . . omissis”. Inoltre, l’art. 2 del Regolamento n. 362/2001 ribadisce tale verifica da parte della menzionata Commissione, che tuttavia è effettuata anche sulla base di una preventiva certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova.
Per quanto attiene il regime delle importazioni di tale tipologia di armi, le stesse soggiacciono alla medesima disciplina autorizzatoria prevista per le armi comuni da sparo, ovvero all’ottenimento della licenza del questore di cui all’art. 31 del Tulps, anche applicandosi il disposto di cui all’art. 12 della legge n. 110/75 di cui si è detto in precedenza.
Il loro acquisto per corrispondenza da parte di un privato (che non sia, quindi, un fabbricante o un commerciante) non è consentito. Ciò in base al disposto dell’art. 7 del dm 362/2001, che impone al commerciante l’obbligo di identificare l’acquirente (che deve sempre essere maggiorenne) e di annotare gli estremi del documento di identificazione sul registro delle operazioni giornaliere. La vendita per corrispondenza può, invece, avvenire, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 110/75, a favore di operatori commerciali. Una volta annotata l’operazione di vendita sul citato registro, la consegna materiale dell’arma a modesta capacità offensiva all’acquirente privato potrà avvenire anche a mezzo spedizione. La successiva detenzione dell’arma medesima non è sottoposta all’obbligo di denuncia di cui all’art. 38 Tulps.
Per le infrazioni alla disciplina delle armi a modesta capacità offensiva di cui al dm 362/2001, è previsto uno specifico regime sanzionatorio individuato all’art. 16 del dm medesimo.

 

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01/07/2014