di Claudio Cappelli*

Spegnere la Terra dei fuochi

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Introdotto il nuovo reato di “combustione illecita di rifiuti” per contrastare il fenomeno mafioso che sta distruggendo la Campania felix

Spegnere la Terra dei fuochi

Il dl n. 136/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 6/2014, ha introdotto nel Testo unico dell’ambiente l’art. 256-bis, che disciplina i delitti di combustione illecita di rifiuti.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui agli artt. 255 e 256 del dlgs n. 152/2006, e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

1. Soluzioni normative per spegnere la “Terra dei fuochi”
La legge 8 febbraio 2014, n. 6 ha convertito, con (significative) motivazioni, il dl del 10 dicembre 2013, n. 136 con cui il Consiglio dei ministri era intervenuto per affrontare la grave situazione di degrado ambientale e sanitario che affligge quella porzione di territorio nazionale ormai tristemente nota con l’appellativo di “Terra dei fuochi”.
La vicenda si colloca nell’ambito della più ampia riflessione sull’ormai ventennale “emergenza rifiuti” nella quale è stretta la Regione Campania, ed in particolar modo le provincie di Napoli e Caserta.
Allo scopo di porre un argine al drammatico fenomeno dei roghi di rifiuti, e di preservare la sicurezza delle produzioni agricole, la riforma è intervenuta prevedendo, tra l’altro, nuove ed autonome fattispecie incriminatrici (art. 3, comma 1) che si vanno ad inserire nel Testo unico dell’ambiente, all’art. 256-bis, rubricato “Combustione illecita di rifiuti”, ai sensi del quale:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’art. 255, co. 1, e le condotte di reato di cui agli artt. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al co. 1 è commesso

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01/07/2014