a cura di Cristiano Morabito

In nome della legge

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Cassazione civile

Circolazione stradale - Responsabilità risarcitoria
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, cc, non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove sia accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso e sul latistante marciapiede, deve anche dimostrare che il pedone investito (nella specie, un bimbo di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto) non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.
(Sez. III – 13 febbraio 2013 n. 3542)

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l’inosservanza da parte di uno dei conducenti dell’obbligo di circolare, percorrendo una curva, il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, ai sensi dell’art. 143, commi 2 e 3, cds, non sussistono automaticamente la colpa esclusiva di quello e la liberazione dell’altro conducente dalla presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, cc, dovendo il giudice valutare in ogni caso se quest’ultimo abbia a sua volta rispettato le norme di comportamento di cui all’art. 141 cds, nonché quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto.
(Sez. III – 13 febbraio 2013 n. 3543)

Risarcimento del danno morale - Liquidazione equitativa - Fattispecie di colpa medica neonatale
È viziata la motivazione della sentenza che, in fattispecie di colpa medica neonatale, liquidi equitativamente il danno morale del neonato e
dei genitori senza riferirsi alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all’entità della sofferenza e del turbamento d’animo, nonché liquidi, sempre in via equitativa, il danno patrimoniale del neonato con generico riferimento alle chances di futuro lavoro: una motivazione siffatta rende impossibile il controllo sull’iter logico seguito dal giudice di merito nelle relative quantificazioni
(Sez. III – 13 fe

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01/04/2014