Lorenzo D�Onofrio

Più sicurezza per tutte

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Femminicidio e violenza di genere. Analizziamo i punti salienti della legge

Il dl 14/08/2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” è stato convertito con modificazioni dalla legge 15/10/2013, n. 119. Affrontiamo le innovazioni al cp e al cpp rilevanti per l’attività di polizia giudiziaria, nonché le disposizioni relative ai provvedimenti del questore in materia di contrasto alla violenza domestica.

Codice Penale
Maltrattamenti contro familiari e conviventi e circostanze aggravanti comuni
L’aggravante “se il fatto è commesso in presenza di minore degli anni 18”, inserita nel co. 2 dell’art. 572 relativo ai maltrattamenti contro familiari e conviventi dal decreto legge, è stata soppressa dalla legge di conversione.
Nell’art. 61, relativo alle aggravanti comuni, sono state introdotte, con il n. 11-quinquies, due aggravanti che si riferiscono anche all’art. 572: nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui all’art. 572 aver commesso il fatto “in presenza o in danno di un minore degli anni 18” ovvero “in danno di persona in stato di gravidanza”.

Circostanze aggravanti della violenza sessuale
Nell’art. 609-ter, co. 1, è stato modificato il n. 5, elevando l’età della vittima da minore degli anni 16 a minore degli anni 18 e sono state introdotte due aggravanti se i fatti sono commessi:
nei confronti di donna in stato di gravidanza (co. 1, 5-ter);
nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (co. 1, 5-quater).
Si evidenzia che l’aggravante del fatto commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza è previsto dall’art. 61 con riferimento anche ai reati contro la libertà personale, tra i quali è compresa la violenza sessuale, nonché dall’art. 609-ter, inserito nella sezione relativa ai delitti contro la libertà personale. Sarebbe stato opportuno a riguardo un migliore coordinamento tra le norme, comunque nel delitto di violenza sessuale dovrà applicarsi, per la sua specificità, l’aggravante di cui all’art. 609-ter.

Minaccia e atti persecutori
La sanzione della multa per la minaccia non grave, prevista dal co. 1 dell’art. 612 nella misura fino a 51 euro è stata elevata fino a 1.032 euro. Invariato è rimasto il co. 2 relativo alla minaccia aggravata.
Il co. 1 dell’art. 612-bis definisce gli atti persecutori e prescrive che il fatto, salvo che costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (la pena è stata elevata nel massimo da 4 a 5 anni dall’art. 1-bis del dl 78/2013 conv. con mod. dalla l. 94/2013). Il co. 2, modificato dal decreto legge e poi ulteriormente dalla legge di conversione, prescrive l’aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Invariate sono rimaste le aggravanti previste dal terzo comma. In ordine alla querela sono state apportate modifiche dal dl e poi dalla legge di conversione. L’ultimo comma prescrive a riguardo quanto segue:
il delitto è perseguibile a querela della persona offesa;
il termine per la querela è di 6 mesi;
la remissione della querela può essere effettuata solamente in sede processuale, ma la stessa è irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi indicati nel co. 2 dell’art. 612.
Invariati sono rimasti i casi di perseguibilità d’ufficio previsti dal’ultimo periodo del comma in questione.

CODICE DI PROCEDURA PENALE
L’allontanamento dalla casa familiare
L’art. 282-bis, relativo alle misure cautelari, è stato innovato

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01/03/2014