Danilo Cortellessa*

Concussione e induzione indebita

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Novità e criticità riguardanti reati che espongono lo Stato alle più che mai giustificate critiche dell’opinione pubblica

Ad ormai un anno di vita della legge anticorruzione (L. 190/2012), più che mai opportuna si rende la disamina complessiva e generale sui principali profili applicativi finora emersi, nonché sulle più spinose questioni problematiche evidenziate tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Non va sottaciuto, del resto, che i reati contro la Pubblica amministrazione, in specie quelli commessi da pubblici ufficiali, rappresentano un banco di prova importante per testare la correttezza e l’imparzialità dell’agere amministrativo lato sensu inteso, ma anche la caratura e lo spessore morale e deontologico di un funzionario dello Stato. L’operatore di polizia non può e non deve sottrarsi ad una verifica di tal fatta, a maggior ragione nei tempi attuali, in cui sovente emergono profili di illiceità penale (oltre che disciplinare ed amministrativa), che certamente espongono l’apparato Stato alle continue e più che mai giustificate critiche di una opinione pubblica spietata, che, stretta anche dalla morsa di una crisi economica lunga ed estenuante, mal si presta ad accettare passivamente le deplorevoli politiche del malaffare.
Prendendo le mosse da questa considerazione di carattere generale, ci si accingerà, nel prosieguo, ad una sintetica ricognizione delle nuove norme anticorruzione entrate in vigore il 28 novembre scorso, focalizzando l’indagine de qua su quello che dai più esperti in materia viene considerato il vero punctum dolens della riforma: il rapporto intercorrente tra la fattispecie penale di concussione di cui all’art. 317 cp e quella appena introdotta di cosiddetta induzione indebita di cui all’art. 319-quater cp.
Prima di porre l’accento sulle ricadute della legge in parola all’interno del tessuto normativo penalistico, però, giova preliminarmente ripercorrere le principali linee direttrici che hanno orientato la politica legislativa del provvedimento varato qualche mese fa. In particolare, infatti, pare opportuno rievocare quell’inciso – fatto proprio dal compianto ed indimenticato capo della Polizia Antonio Manganelli – di una Amministrazione come “casa di vetro”, ispirata alla logica della trasparenza e della partecipazione del privato. L’idea, emersa già ai tempi della L. 241/90, si è rafforzata sempre più nel corso degli ultimi anni e trova il suo più evidente contraltare nelle sanzioni, non solo penali, previste nei confronti di condotte non conformi a questa cristallina concezione della cosa pubblica. Non solo pubblicità ed accessibilità ai documenti amministrativi, ma anche attribuzioni

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01/02/2014