Paolo Maria Pomponio* e Raffaella Renzi**

Stranieri: diritti e doveri

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Tutte le norme sull’ingresso e la presenza dei cittadini stranieri in Italia

 

1. L’IMMIGRAZIONE LEGALE
Questo inserto ha il fine di fornire un utile strumento di informazione, consultazione e orientamento sui complessi aspetti normativi e amministrativi in materia di immigrazione, aggiornato con i più recenti provvedimenti legislativi, e sulla presenza degli stranieri in Italia (dlgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni).

Ingresso e soggiorno
Lo straniero o l’apolide, in provenienza diretta dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen, può entrare in Italia solo se:
si presenta presso un valico di frontiera;
possiede un passaporto o un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
è titolare, nei casi in cui è richiesto, del visto d’ingresso o di transito valido;
esibisce documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno;
dimostra la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
non è segnalato, ai fini della non ammissione, nel Sistema d’informazione Schengen;
non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
non risulta condannato, anche a seguito di patteggiamento o con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l’ingresso in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti in tema di tutela del diritto d’autore o per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale;
siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell’Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso ovvero la revoca dello stesso da parte della competente prefettura;
non deve essere espulso o non è segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Lo straniero o l’apolide che non soddisfa tali condizioni, pertanto, è respinto alla frontiera e non entra in Italia ovvero, qualora già si trovi sul territorio nazionale, non può più soggiornarvi, salvo che da una valutazione del singolo caso emerga l’esigenza di conferirgli il diritto di soggiorno.
Al riguardo, se lo straniero già si trova sul territorio nazionale ed è legato da vincoli familiari con altra persona legalmente soggiornante, la sussistenza di una delle suddette condanne penali non produce un automatico effetto ostativo alla sua permanenza in Italia. Infatti, nelle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce un soggetto si ripercuote sugli altri componenti del nucleo familiare, specie in presenza di minori, per cui prima di rifiutare il permesso di soggiorno occorre effettuare un circostanziato esame della situazione personale dello straniero e dei suoi familiari.
Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale lo straniero o l’apolide deve:
chiedere il permesso di soggiorno alla questura della provincia ove si trova;
oppure rendere la dichiarazione di presenza, anziché chiedere tale permesso, solo se è entrato in Italia per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.
L’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall’apolide:
qualora proveniente da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio;
qualora proveniente da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, presentandosi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo; in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l’apposita scheda per alloggiati. Copia del modello redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all’obbligo di legge; tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

I documenti di viaggio
(circolare del ministero degli Affari esteri del 24 ottobre 2001, n. 14)

Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo italiano.
Il passaporto può essere:
diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario;
il passaporto è di norma individuale, cioè valido solo per la persona che ne è titolare. Solo in alcuni casi, e per viaggi in uno Stato estero che ne riconosce la validità, è previsto anche il rilascio di un passaporto collettivo, intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen; ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia.
In alternativa al passaporto, sono considerati validi per il passaggio delle frontiere i seguenti documenti di viaggio:
titolo di viaggio per apolidi: è rilasciato a coloro che sono considerati apolidi, ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata con legge 1 febbraio 1962, n. 306;
documento di viaggio per rifugiati: è rilasciato a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato, in applicazione della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia il 24 luglio 1954;
titolo di viaggio per stranieri: è rilasciato a chi non può ricevere un valido documento di viaggio dalle autorità del Paese di cui è cittadino;
libretto di navigazione: è il documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività e valido per l’ingresso nello Spazio Schengen, solo per le esigenze professionali del marittimo;
documento di navigazione aerea: è rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili per l’esercizio della loro attività e esenti dall’obbligo di visto, solo se l’ingresso è determinato da esigenze professionali;
lasciapassare delle Nazioni Unite: è rilasciato al personale Onu e a quello delle istituzioni dipendenti;
documento rilasciato da un quartier generale della Nato: è rilasciato al personale civile e militare in servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica. I membri delle forze Nato sono esenti dal visto, ma non i familiari né il personale civile al seguito;
carta d’identità per i cittadini degli Stati della Ue: consente al titolare la libera circolazione nel territorio dell’Unione Europea, anche per motivi di lavoro,e consente l’espatrio nei Paesi esteri che ne hanno comunicato formalmente il riconoscimento, in esenzione dal visto;
carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto: è valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno dei citati Stati per viaggi di durata inferiore a 3 mesi, senza obbligo di visto;
elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della Ue: è rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della Ue, che sono esenti dall’obbligo di visto;
lasciapassare: è un foglio sostitutivo del passaporto, che viene rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido;
lasciapassare (o tessera) di frontiera: è concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.

La disponibilità di mezzi finanziari
(direttiva del ministro dell’Interno 1° marzo 2000)

Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento; la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno o nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito (v. tabella 1).
Lo straniero deve inoltre indicare l’esistenza di un alloggio idoneo nel territorio nazionale e la disponibilità della somma necessaria al rientro nel Paese di origine, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
A tali importi è subordinato l’ingresso in Italia per soggiorni fino a 90 giorni, per motivi di turismo ma anche per motivi di affari, cure mediche, gara sportiva, studio, invito, per motivi religiosi, per trasporto e per transito.
Nel caso in cui lo straniero presente in Italia sia interessato al ricongiungimento con i propri familiari residenti all’estero, preliminarmente all’ingresso dei congiunti, deve dimostrare, in Prefettura, presso il competente Sportello unico per l’immigrazione, la disponibilità di un reddito annuo proporzionato al numero dei familiari con i quali vuole ricongiungersi, e pari agli importi indicati nella tabella 2. Per i genitori che hanno più di sessantacinque anni è richiesta un’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
 

1.1 VISTO D’INGRESSO
(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 e novellato Regolamento (CE) n. 539 del 2001; novellato Regolamento (CE) n. 562 del 2006 - codice frontiere Schengen; regolamento (CE) n. 810 del 2009 -codice dei visti).

Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri e agli apolidi per l’attraversamento delle frontiere e, quindi, per l’ingresso nel territorio italiano. È stampato su carta adesiva e la relativa vignetta è applicata sulle pagine dedicate del passaporto o di altro valido documento di viaggio del richiedente.

Chi deve richiedere il visto
Tutti gli stranieri e gli apolidi per entrare in Italia devono chiedere il visto d’ingresso.
Sono esenti da tale obbligo e solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni (tranne che per cure mediche e attività lavorativa remunerata) le persone provenienti da: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahama, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Maurizio, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, San Marino, Santa Sede, Serbia, Seicelle, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.
La misura della esenzione dal visto si applica inoltre a:
cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas), nonché ai cittadini delle regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese (RAS di Hong Kong e RAS di Macao), e ai cittadini di Taiwan;
cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, titolari di permesso per il traffico frontaliero locale rilasciato in applicazione del regolamento (Ce) n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006, quando esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico locale;
allievi di un Paese terzo i cui cittadini sono sottoposti ad obbligo del visto, che frequentano istituti scolastici e risiedono in uno Stato membro che applica la Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994, relativa ad un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro quando partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;
rifugiati statutari (recognised refugees), titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un titolo di soggiorno e di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti nei Paesi Baltici e titolari di un documento di viaggio definito “Alien’s passport”).
Il periodo di permanenza previsto dal visto è prorogato qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto. Tale periodo di validità può essere prorogato se il titolare del visto dimostri l’esistenza di ragioni personali serie che ne giustifichino la proroga.
Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno valido è esente da visto per soggiorni la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Al riguardo, occorre considerare il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno.
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, lo straniero deve sempre munirsi di visto, anche se cittadino di Paese non soggetto ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.
Particolari agevolazioni per l’ingresso in Italia, anche in esenzione di visto, sono previste invece, per il titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, ovvero per il titolare di carta blu UE (lavoratori altamente qualificati) rilasciata da un altro Stato membro che sia ivi legalmente soggiornante da 18 mesi, per lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all’UE, e per lo studente universitario che ha iniziato il corso di studio in altro Stato membro.
I cittadini di San Marino e della Santa Sede sono esenti dall’obbligo di visto per l’ingresso in Italia.

Tipologie di visto
Ai sensi del codice comunitario dei visti sono previsti visti Schengen uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare sul territorio di tutti gli Stati dell’area Schengen; visti con validità territoriale limitata (VTL), che invece consentono al titolare di circolare solo sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato; visti di transito aeroportuale, che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, sulla vignetta adesiva, alla voce “tipo di visto”, è apposta una lettera, che può essere A (nel caso di transito aeroportuale), C (nel caso di soggiorni di breve durata, validi fino a un massimo di 90 giorni) e D (nel caso di soggiorni di lunga durata, validi oltre 90 giorni).
Il decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 elenca e delinea l’ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti all’estero. Tali visti possono essere rilasciati per i seguenti 19 motivi:
adozione;
affari;
motivi familiari;
cure mediche;
diplomatico;
gara sportiva;
invito;
lavoro autonomo;
lavoro subordinato;
missione;
motivi religiosi;
reingresso;
residenza elettiva;
studio;
ricerca;
transito;
turismo,
vacanze lavoro;
volontariato.

Come ottenere il visto
Il codice dei visti prevede che il visto possa essere richiesto dallo straniero, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese. La domanda deve essere presentata non prima di 3 mesi dall’inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto con ingressi multipli possono presentare la domanda prima della scadenza del visto valido per un periodo di almeno 6 mesi.
La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda deve allegare un documento di viaggio valido su cui sarà eventualmente apposto il visto e la eventuale documentazione giustificativa specifica per il tipo di visto richiesto, in particolare quella:
inerente la finalità del viaggio,
relativa all’alloggio o alla prova della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per l’alloggio,
relativa ai mezzi di sussistenza per l’intera durata del soggiorno e per il rientro in Patria,
inerente la sua intenzione di lasciare il territorio dello Stato membro in conformità alla scadenza del visto.
Inoltre, il richiedente deve consentire il rilevamento delle proprie impronte digitali e, ove previsto, dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d’urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri.
Nel caso di minori, il decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 ha previsto l’obbligo dell’atto di assenso all’espatrio da parte di ambedue gli esercenti la potestà genitoriale, attribuendo al Comitato per i minori stranieri (le cui competenze sono state trasferite alla Direzione generale dell’immigrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) l’onere di rilasciare una preventiva autorizzazione alla concessione del visto, nel caso di ingresso per la partecipazione a programmi solidaristici di soggiorno.

Il rilascio
Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di residenza stabile del richiedente. Tale rappresentanza deve accertare il possesso dei requisiti necessari; inoltre, dopo aver valutato la ricevibilità dell’istanza sulla base della documentazione presentata, avvia le verifiche preventive di sicurezza. A tale scopo è consultato, tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
L’esame della domanda si fonda, in particolare, sull’autenticità e l’affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni del richiedente.
Al termine dei controlli, a meno che non siano necessari ulteriori accertamenti, il visto uniforme Schengen (VSU = visto di tipo C che consente il soggiorno di breve durata) è rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni ovvero, in casi specifici, di 60 giorni.
Invece, il visto nazionale (VN = visto di tipo D che consente il soggiorno di lunga durata) deve essere rilasciato dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all’estero, secondo le tipologie, entro 90 giorni dalla richiesta, tranne nelle ipotesi di lavoro subordinato (entro 30 giorni) e di lavoro autonomo (entro 120 giorni).
La rappresentanza diplomatica o consolare può negare il visto, con provvedimento da notificare al richiedente; questi, entro 60 giorni, può opporsi al diniego, presentando ricorso al Tar del Lazio. Nel caso di diniego di visto richiesto per motivi familiari, il ricorso va presentato al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui risiede il familiare del ricorrente (presente in Italia), senza limiti di tempo.
Il diniego può essere disposto anche qualora il richiedente sia a rischio di immigrazione illegale (nei casi di visti di breve durata e anche per i visti di lunga durata, ma limitatamente alle ipotesi di richiesta per motivi di studio) o costituisca un rischio per la sicurezza dello Stato membro.
La stessa rappresentanza, infine, può emettere un provvedimento di annullamento o di revoca del visto qualora risulti, rispettivamente, che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio (in particolare, nelle ipotesi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento), ovvero siano successivamente venute meno.

1.2 DICHIARAZIONE DI PRESENZA PER CITTADINI STRANIERI
(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; legge 28 maggio 2007, n. 68; decreto del ministro dell’Interno 26 luglio 2007)

Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.
Quelli che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un apposito modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo. La copia del suddetto modulo con cui lo straniero ha dichiarato la propria presenza è rilasciata all’interessato, in modo che egli possa attestare l’adempimento dell’obbligo di legge; tale copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.
L’inosservanza delle disposizioni previste comporta l’espulsione dello straniero che:
1) ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
2) pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.
Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

1.3 PERMESSO DI SOGGIORNO
(dlgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni)

Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di permanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il Regolamento (Ce) n. 1030/2002 del Consiglio dell’Unione Europea, del 13 giugno 2002, modificato dal Regolamento (Ce) n. 380/2008 del Consiglio dell’Unione Europea, del 18 aprile 2008, ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Tale permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui dimora lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l’immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.
Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall’11 dicembre 2006, dopo una prima fase sperimentale; è stato attribuito all’Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle questure.
Tale documento consiste in una smart card, resistente all’usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:
le generalità del titolare;
la foto del titolare;
il numero del documento;
la tipologia del documento;
la data di emissione e di validità dello stesso;
le generalità dei figli;
il codice fiscale;
il motivo del soggiorno.
Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.
Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale.
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed i costi della procedura possono così riassumersi:
€ 16,00 per la marca da bollo in contrassegno telematico;
€ 30,00 per le spese postali da pagare al momento della spedizione dell’assicurata, contenente l’istanza;
€ 27,50 quale costo del permesso elettronico;
da € 80,00 a € 200,00 quale contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (la cifra varia in base alla durata del titolo di soggiorno).

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
(Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il ministro dell’Interno, del 6 ottobre 2011, recante “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”)

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. È infatti determinato in:
€ 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
€ 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
€ 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo 286/98.
Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:
il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
lo straniero o l’apolide sono minori;
l’ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
è richiesto l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il rilascio
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso.
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno pro-tempore del 5 agosto 2006 e del 20 febbraio 2007, nonché delle disposizioni operative impartite dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere il 30 gennaio 2009, lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell’accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).
Nell’attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un’eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. Detta comunicazione deve essere notificata non solo all’interessato, ma anche al datore di lavoro.
La suddetta procedura vale anche nell’ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che tale titolo rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Il rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, almeno 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno; non può, comunque, superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno pro-tempore del 5 agosto 2006 e del 20 febbraio 2007, nonché delle disposizioni operative impartite dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno il 30 gennaio 2009, lo straniero titolare della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Nell’attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo. Detta comunicazione deve essere notificata non solo all’interessato, ma anche al datore di lavoro.

Le tipologie dei permessi di soggiorno
L’interessato deve inoltrare l’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno al questore della provincia in cui dimora tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati abilitati, affinché precompilino l’istanz

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01/01/2014