a cura di Cristiano Morabito

In nome della legge

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Cassazione civile

Vedute - “Apertura” - Criterio di necessità
A norma dell’art. 900 c.c., perché un’”apertura” possa qualificarsi come “veduta” occorre che essa sia destinata, per sua normale e prevalente funzione, a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, come accade per le finestre, i balconi, le terrazze e simili. Ne consegue che tale qualifica non spetta ad una botola, la quale non sia stabilmente collegata, mediante una scala o altro manufatto, con il sottostante terrazzo, e la cui destinazione naturale risulti, dunque, non quella di inspicere, quanto quella di consentire l’accesso, occasionalmente e quando necessario, alla copertura del medesimo terrazzo.
(Sez. II – 5 giugno 2012 n. 9047)

Servitù di passaggio coattivo - Esenzioni di cui all’art. 1051 IV co. cod. civ.
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, comma 4, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un’elencazione tassativa che trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che, per stabilire se sussista o meno l’ipotesi del cortile o del giardino, occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la pronuncia del giudice del merito

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01/11/2013