a cura di Cristiano Morabito
In nome della legge
Cassazione civile
Servitù di passaggio coattivo - Ampliamento
Condizioni necessarie per procedere all’ampliamento di una servitù di passaggio coattivo già esistente sono, ai sensi del richiamo operato dal comma 3 dell’art. 1051 cc, quelle poste dal comma 2 della stessa disposizione, che attribuisce rilievo all’accesso più breve alla via pubblica e al minor danno al fondo servente ed impone, perciò, una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati, dovendo escludersi invece, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 3 Cost.), che, ove la servitù già esista, occorre senz’altro procedere all’ampliamento della stessa a meno che ciò sia impossibile o attuabile solo con dispendio o disagi eccessivi. Ne consegue che il proprietario del fondo servente è legittimato ad eccepire l’idoneità di altro accesso in diverso sito o fondo, se questo realizzi la via più breve e sia meno dannoso dell’ampliamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda rilevando l’esistenza di percorsi alternativi da realizzare su fondi di terzi, i quali assicuravano un accesso più breve alla via pubblica e non implicavano l’abbattimento di alberi, come, invece, sarebbe stato necessario nel caso di ampliamento della servitù già esistente, nonché l’assenza di vantaggi per il fondo dominante derivanti dalla meccanizzazione del processo produttivo).
(Sez. II – 23 maggio 2012 n. 8153)
Servitù di passaggio - Ampliamento coattivo
Il soggetto nei cui confronti è richiesto l’ampliamento coattivo della servitù di passaggio non può utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul fondo di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l’ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi.
(Sez. II – 23 maggio 2012 n. 8157)
Cassazione penale
Atti contrari alla pubblica decenza - Fattispecie
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cp) il comportamento di colui che, completamente nudo ed immobile, si trovi a dormire all’interno di un’autovettura al fianco di una donna semisvestita, poiché, pur senza compiere gesti attinenti alla sfera sessuale, ha un atteggiamento comunque idoneo ad offendere il comune sentimento di costumatezza e composte