Mariachiara Basurto*

L’allontanamento dal territorio nazionale

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Il principio di legalità e l’inottemperanza all’ordine del questore: l’incidenza della novella normativa sull’applicazione intertemporale della fattispecie

Le modifiche normative apportate di recente al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione offrono l’occasione di riflettere su aspetti pratici che l’operatore di diritto si trova a dover affrontare. Il riferimento è alla nuova formulazione dell’articolo 14 del citato TU e ai connessi problemi di applicazione intertemporale della disciplina.
La questione richiama l’attenzione sul principio di irretroattività sfavorevole e su quello di retroattività favorevole previsti dal codice Rocco all’articolo 2.
Il primo costituisce uno dei corollari del principio di legalità (fondamento del diritto penale moderno) giacché evita la retroazione della norma penale contra reum.
La retroazione della disposizione sfavorevole tradirebbe, infatti, la necessità di una anticipata conoscenza delle astratte fattispecie di reato quale presupposto condizionante l’effettiva attitudine deterrente della pena.
Diversi i riferimenti normativi: basti pensare all’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta la condanna per un fatto non previamente previsto come reato dal diritto vigente.
Sul piano internazionale l’articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York e ratificato e reso esecutivo nel 1977 con legge n. 881 stabilisce che se dopo la commissione del reato la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il reo deve beneficiarne. La Corte ha in più occasioni precisato che il principio della applicazione retroattiva della pena più mite appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dunque ha valenza di principio generale dell’ordinamento comunitario.
Giova però precisare che, se è vero che l’irretroattività sfavorevole, trovando espresso riconoscimento nell’articolo 25 della Costituzione, implica un divieto assoluto di retroazione, è altrettanto pacifico che il principio di retroattività della norma più favorevole deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale se sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli.
Riconosciuto ormai da tempo il rango costituzionale anche al principio di retroazione favorevole, il cui fondamento è ormai ravvisato nel principio di uguaglianza, il problema pratico è capire come applicare questi principi in caso di successioni normative che potrebbero far sorgere dubbi interpretativi.
Il tema ha riguardato anche la disciplina del reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento da parte del questore, modificato nel 2011.
Punto di partenza della

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01/08/2013