Lorenzo D�Onofrio
Disposizioni contro la corruzione
Le modifiche in materia sia civile che penale previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190
Premessa. La legge anticorruzione 190/2012 è composta da due articoli. Il primo è suddiviso in 83 commi e contiene tutta la disciplina della materia; il secondo dispone solamente che dall’attuazione della legge non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.Il presente scritto è limitato alla trattazione delle innovazioni relative alle seguenti materie: codice penale (co. 75); codice di procedura penale (commi 78 e 79); art. 12-sexies, commi 1 e 2-bis del dl 306/1992 conv. con mod. dalla legge 356/1992 (co. 80); delitto previsto dall’art. 2635 del codice civile (co. 76).
Modifiche al codice penale
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318)
Il presente articolo è stato completamente rinnovato nella rubricazione (da “Corruzione per un atto d’ufficio” all’attuale) e nel contenuto.La precedente disposizione comprendeva due commi: il primo si riferiva al pubblico ufficiale che riceveva per sé o per un terzo una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, o ne accettava la promessa, per compiere un atto del suo ufficio (reclusione da 6 mesi a 3 anni); il secondo riguardava la retribuzione per un atto d’ufficio già compiuto (reclusione fino a 1 anno).
L’attuale norma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Si evidenzia che con la nuova formulazione la ricezione indebita di denaro o altra utilità non è più collegata ad un atto da compiere o compiuto, ma genericamente all’esercizio della funzione con conseguente assoggettamento del pubblico ufficiale alle richieste del privato, a scapito dell’imparzialità della funzione pubblica. L’art. 318 è applicabile anche all’incaricato di pubblico servizio, di cui però non è più richiesto che rivesta la qualità di pubblico impiegato; invariata è rimasta la riduzione della pena in misura non superiore a un terzo (art. 320, co. 1 sostituito). La stessa pena di cui all’art. 318, ridotta di un terzo si applica a chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di ps per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 322, co. 1 modificato).
In ordine alla pena è da precisare che impropriamente non è stato modificato il richiamo al co. 1 dell’art. 318, non più vigente (“soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel 1° comma dell’art. 318, ridotta di un terzo”), quindi il riferimento non può che essere all’unica sanzione prevista dal rinnovato art. 318, ridotta di un terzo.
La stessa pena di cui sopra si applica al p.u. o incaricato di p.s. che sollecita una promessa o