Giuseppe Iannello*

Accesso ai ruoli: cosa cambia

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Nuove norme per agenti, direttori tecnici e sull’equipollenza dei titoli

Il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 nell’introdurre misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’Interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, non aveva previsto alcuna disposizione concernente ai ruoli della Polizia di Stato. Durante la fase di conversione sono stati introdotti gli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies concernenti rispettivamente: Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato, disposizioni urgenti per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, equipollenza dei titoli conseguiti. Nella legge di conversione, la n. 131 del 7 agosto 2012, il capo secondo che contiene gli articoli in questione risulta, come si vedrà appresso, poco omogeneo al corpo della stessa legge. L’articolo 2-ter modifica il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato, con lo scopo di garantire adeguati risparmi di spesa da un alto e per assicurare la piena operatività della Polizia di Stato dall'altro. Viene riscritto interamente l’articolo 6-bis, del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiunto dal decreto legislativo n.197 del 12 maggio 1995, prevedendo la riforma della disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti. La novità di maggior rilievo è l’aver previsto che il secondo semestre del corso possa includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell’idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Va detto che il vecchio testo del precedente articolo 6 bis già prevedeva un periodo di applicazione pratica di tre mesi ma esso veniva a svolgersi dopo i primi nove mesi del corso di formazione della durata complessiva di dodici mesi. Il nuovo articolo 6 bis prevede adesso che il corso per allievo agente della uguale durata di dodici mesi si svolga in due semestri. Il primo semestre è finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all’applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante il primo semestre del corso i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e (come previsto dal precedente articolo 6-bis) non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d’onore, mentre in precedenza venivano fatti salvi i servizi operativi d’istituto, quelli previsti dal piano degli studi. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia. Gli allievi riconosciuti idonei sono nomin

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01/04/2013