di Sergio Wretschko*

Le nuove pensioni per la Polizia di Stato

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Guida al sistema pensionistico

1. Le fasi della crisi e la previdenza
Il paese Italia è caratterizzato, rispetto agli altri Paesi dell’area euro, da una notevole incidenza del debito pubblico sul Prodotto interno lordo (Pil). La spesa pensionistica incide in larga percentuale sul complessivo ammontare.
Il sistema pensionistico italiano a partire dal 1992 è stato interessato da un processo di continue riforme volte alla sostenibilità della spesa previdenziale nel quadro economico complessivo. Con la Riforma Amato (decreto legislativo n. 503 del 1992) è stato introdotto un graduale aumento dell’età e dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; la Riforma Dini (legge 335 del 1995) ha cercato di riequilibrare il sistema con l’obiettivo di stabilizzare il rapporto tra spesa per le pensioni e ricchezza prodotta dal Paese. Furono infatti gettate le basi per un processo di armonizzazione dei vari regimi previdenziali presenti nel nostro Paese; si cercò di fronteggiare le crescenti difficoltà del sistema previdenziale derivante da un rapporto popolazione attiva/pensionati sempre più squilibrato e stabilizzare la spesa previdenziale mediante l’adozione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni (sistema contributivo).
Nel 2004, con la Riforma Maroni (legge n. 243 del 2004) anche l’età per la pensione di anzianità è salita gradualmente. È stata poi la volta della Riforma Damiano (legge n. 247 del 2007) che, con il Protocollo Welfare nel 2007, ha introdotto le cosiddette “quote”. E arriviamo ai nostri giorni dove l’imperativo che troviamo in ogni manovra è “stabilizzazione dei conti pubblici”.
Uno dei fattori principali che alimenta la spesa pubblica e, per tali motivi oggetto di continui interventi, è la spesa previdenziale.
Come si finanziano i sistemi pensionistici?
I sistemi di finanziamento del sistema previdenziale sono due:
Il sistema a capitalizzazione.
Il lavoratore durante l’attività accantona una parte del reddito sotto forma di contributi che è versata presso istituti assicurativi ed investita in attività fruttifere nei mercati finanziari; il montante di questi investimenti serve per pagare le prestazioni previdenziali future degli stessi lavoratori che nel frattempo sono andati in pensione. I contributi di oggi quindi capitalizzati pagano le pensioni di domani.
Sistema a ripartizione.
Si basa su principi che richiedono un patto intergenerazionale; implica cioè un’accordo tra soggetti che appartengono a diverse generazioni in quanto i contributi versati dai lavoratori sono utilizzati per pagare nello stesso periodo coloro che non lavorano più. Pertanto i contributi di oggi pagano le prestazioni pensionistiche di oggi.
Anche il nostro sistema, originariamente funzionava con il sistema di finanziamento a capitalizzazione.
L’estensione della previdenza a categorie sempre più ampie ivi compresi coloro che in effetti non avevano versato alcun contributo ( prestazioni di tipo assistenziale quali le pensioni sociali e le pensioni di invalidità) hanno determinato una massa contributiva in realtà inferiore rispetto alle prestazioni che lo Stato doveva garantire. Tali effetti determinarono il passaggio al sistema a ripartizione.
Cosa incide maggiormente sull’entità delle prestazioni previdenziali?
L’incremento della speranza di vita: il vivere “più a lungo” determina un esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga durata che innalza il numero dei beneficiari incidendo, negativamente, sull’entità della spesa rispetto al Pil.
La crisi finanziaria: le recenti ripercussioni sui mercati finanziari a livello mondiale hanno determinato un basso livello di occupazione con bassi livelli di salari reali, restringendo, di fatto, l’area della massa contributiva a cui attingono, oggi, i sistemi per finanziare le prestazioni pensionistiche.
Come già accennato, è solo dal 1° gennaio 1996 che entra in vigore il sistema contributivo. Tale sistema si applica soltanto per coloro che sono assunti da tale data e che comunque non possono vantare anzianità contributive prima di tale data. Coloro che alla data del 31/12/1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni conservano il regime retributivo per le anzianità maturate fino al 31/12/1995 e vedono applicarsi il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente. Viene mantenuto integralmente il sistema retributivo se alla data del 31/12/1995 si ha un’anzianità pari o superiore ai 18 anni. Come si avrà modo di vedere oltre, per tali ultime posizioni, a decorrere dal 1/1/2012 si applica il sistema contributivo nella forma del pro-rata.
Infatti, fino alla riforma del 1995 gli oneri prodotti dall’innalzamento della speranza di vita, intercorso sino a tale data, sono stati di fatto posti a carico del sistema pubblico.
Dopo il 1995 l’innalzamento della speranza di vita è stato invece posto a carico del lavoratore attraverso la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante dei contributi versati.
Le riforme introdotte a seguito dell’acuirsi della crisi finanziaria, che ha fatto emergere le criticità del sistema dell’economia italiana sulla quale grava un debito pubblico non più sostenibile, sono state dirette sostanzialmente a innalzare i limiti di età per accedere al pensionamento contestualmente alla modifica del sistema da applicare per il calcolo del trattamento pensionistico.
Con il dl 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 decreto “salva Italia” si è voluto estendere anche per coloro che potevano vantare al 31/12/1995 più di 18 anni di anzianità contributiva e pertanto destinatari del sistema retributivo, il sistema contributivo pro-rata introducendo, pertanto, una modifica sostanziale al procedimento di calcolo delle pensioni.
Articolo 24 comma 2 del dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011.
A decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

2. I criteri di calcolo delle pensioni
Come funzionano i sistemi pensionistici

La legge di riforma del sistema pensionistico n. 335 dell’8/8/1995 ha stabilito che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
nei confronti dei lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il sistema retributivo. A decorrere dal 01/01/2012 contributivo pro-rata (riforma Fornero);
nei confronti di coloro che vantano meno di 18 anni si applicano entrambi, e cioè il retributivo per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, cioè che a quella data non avevano accreditata nessuna contribuzione utile in alcun Fondo previdenziale, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Il calcolo della pensione è basato sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa e rapportato ad aliquote di rendimento collegate agli anni di anzianità contributiva.
Con il dlgs 503/92 la pensione, viene calcolata sulla base di due quote:
quota A, la quale è basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata all’aliquota di “rendimento” corrispondente all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992;
quota B, determinata sulla media delle retribuzioni percepite:
negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento – (per chi può vantare i 15 anni al 1992-
dal 1993 per chi può vantare meno di 15 anni al 1992 e
rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) rapportate alle anzianità contributive maturate dal 1/1/1993.
L’aliquota di rendimento è la percentuale che si applica alla retribuzione pensionabile per ricavare l’importo della pensione. In sostanza corrisponde a quanto rende un anno di retribuzione ai fini pensionistici.
Per il personale della Polizia di Stato si applicano le seguenti aliquote di rendimento:

RUOLI AGENTI, ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI
Assunto prima della data del 25/6/1982
(vedi pdf)

Opera il disposto dell’articolo 7 comma 1 della legge 569/1982 che prevede solo per il personale appartenete al ruolo degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, e degli ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di ps l’applicazione della legge 3 novembre 1963, n. 1543, ovvero l’aumento della pensione del 3,60% per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e comunque fino al 31/12/1997, dal 1/1/1998 in applicazione dell’articolo 8 del dlgs 165/1997 l’aliquota corrisponde al 2%.

RUOLI AGENTI, ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI (assunti dopo 25/06/1982)
RUOLI COMMISSARI E RUOLI DIRIGENTI (dirigenti e direttivi) (assunti da qualsiasi data)

(vedi pdf)
per la valorizzazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici, si applicano le aliquote di rendimento previste dall’articolo 44 comma 1 del dpr 1092/1973, ovvero l’1,80% per ogni anno di servizio successivo al quindicesimo, così come illustrato nella circolare Inpdap n. 6 del 23/03/2005.

Il tetto pensionistico
La Riforma Amato (dlgs 503/1992) ha introdotto per i dipendenti pubblici, con modalità progressive dal 1993 al 31/12/1997 e dal 1/1/1998 integralmente, la riduzione delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzione media eccedenti il tetto pensionabile già previste per l’Ago (Assicurazione generale obbligatoria).
Si deve tener conto che le riduzioni da apportare alle aliquote pensionistiche della quota B di pensione per il c.d. tetto pensionistico da operare a decorrere dal 1/1/1998 al 31/12/2011 sono le seguenti:

Fasce di retribuzione anno 2013 Riduzioni
fino a € 45.530 Nessuna
Da 45.530 a 60.554,90 20%
Da 60.554,90 a 75.579,80 32,5%
Da 75.579,80a 86.507,00 45%
Oltre 86.507,00 55%

Per detto personale ( sistema retributivo) per le anzianità maturate dal 01/01/2012 si applica il sistema contributivo pro-rata. Tenendo debitamente conto che la norma di cui all’articolo 2 comma 18 della legge 335 del 1995, che disciplina il c.d. “Massimale contributivo” sotto illustrato è prevista per i soli destinatari del sistema contributivo pieno, la stessa norma per tale fattispecie non trova applicazione.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa. Attualmente i contributi pagati per ogni lavoratore dipendente sono pari al 33% della retribuzione, per questa categoria di lavoratori l’aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione è stata fissata pertanto al 33%. Ciò significa che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante contributivo, il quale ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita lavorativa. Per salvaguardare il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del Pil negli ultimi 5 anni. Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal valore del montante moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l’età del pensionamento.
Gli elementi determinanti, pertanto sono:
coefficiente di trasformazione (speranza di vita all’età di pensione);
tasso di crescita del proprio reddito (più cresce e più accumuli);
tasso di crescita del Pil.

Il massimale contributivo
Nel sistema contributivo puro, per gli assunti dal 1996 e che non vantano anzianità contributive pregresse, è previsto un massimale annuo della base contributiva, annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, su cui applicare l’aliquota di computo del 33%. Per l’anno 2013 è pari a 99.034 euro. Il massimale vale sia per il versamento dei contributi, sia per il calcolo della pensione. In buona sostanza esiste un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi ma allo stesso tempo la retribuzioni che eccede il “tetto” non darà alcun beneficio in termini di pensione. Ad esempio con il limite del 2013 la quota pensionistica di accantonamento annuo non può superare i 32.681 euro. (99.034 x 33% = 32.681) .
A.Coefficiente di trasformazione (tabella sotto)
Con il sistema contributivo la quota di pensione aumenta all’aumentare dell’età in quanto a più elevati limiti di età corrispondono coefficienti di trasformazione più elevati.
La legge di riforma del sistema pensionistico del 1995, la c.d. legge Dini, ha introdotto i coefficienti prevedendo, altresì, la loro revisione ogni 10 anni. Solo con la legge 247/2007 si è provveduto ad aggiornare i coefficienti, prevedendo il loro primo aggiornamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 con revisione ogni 3 anni. Con l’articolo 12 comma 12 quinques della legge 122/2010, la revisione, a decorrere dal 2019 avverrà con cadenza biennale.
Con il Decreto “Salva Italia” D.L. 201/2011 sono stati previsti all’articolo 24 comma 16 i coefficienti di trasformazione fino all’età di 70 anni. Con Circolare n. 2 del 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che per i dipendenti pubblici non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino all’età di 70 anni.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 24 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2012 recante la Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. con decorrenza dall’1/1/2013.

B.Tasso di crescita del proprio reddito (più cresce e + accumuli)
Nel sistema pro-quota, a retribuzioni più elevate corrisponde più montante e quindi più pensione.Infatti il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato sul montante derivante dai contributi accantonati e rivalutatati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti” al lavoratore sotto forma di pensione, rapportati al citato coefficiente detto di trasformazione, legato all’età alla data del pensionamento.

Quindi i soggetti che avranno costantemente incrementi di retribuzioni e una vita lavorativa ancora da svolgere la quota contributiva sarà maggiore e tanto sarà maggiore quanto più la si potrà valorizzare con coefficienti di trasformazione legati ad età elevate.
Inoltre per anzianità oltre i 40 anni il sistema pro-quota consente incrementi di pensione altrimenti non valorizzabili con il sistema retributivo che oltre il 40° anno non prevede incrementi maggiori all’80%.
Per il personale della Polizia di Stato l’applicazione immediata (1/1/2012) del comma 2 dell’articolo 24 del dl 201/2011 – pro-quota contributivo – determina per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti d’età il calcolo della pensione tenendo conto dei benefici previsti dall’art. 3, comma 7 del dlgs 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio.

C.Tasso di crescita del PIL
Come abbiamo avuto modo di vedere, per salvaguardare il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del Pil negli ultimi 5 anni. È di tutta evidenza che in presenza di un’economia stagnante o a bassi tassi di crescita del prodotto interno lordo anche gli importi dei trattamenti pensionistici futuri ne saranno influenzati. Le politiche economiche dei Paesi dell’area euro risentono di tale andamento di bassa crescita e le azioni poste a rimedio sono tutte incentrate ad un rilancio dell’economia prevedendo interventi che possano rilanciare il sistema Italia verso una crescita sostenuta. Si auspica che le misure adottate rendano l’economia italiana immune dagli attacchi speculativi e possano effettivamente contribuire ad un rilancio dell’immagine dell’Italia nel

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01/02/2013