Flaminia Callisto e Giuseppe De Bonis

Causa di servizio

CONDIVIDI

Manuale pratico per l’operatore della Polizia di Stato

Questo inserto si vuole rivolgere già dal titolo agli operatori di polizia e non agli addetti ai lavori che comunque potranno trovare notizie utili ai fini pratici. Si compone di due parti distinte. Una prima parte discorsiva dove vengono trattati in modo semplice e speriamo facile da capire i concetti che stanno alla base della causa di servizio nonché gli aspetti procedurali riguardanti la fase istruttoria e quella diciamo dibattimentale (la definizione della pratica presso le Commissioni mediche ospedaliere). Nella seconda parte, sperando di fare cosa utile, abbiamo invece inserito le cosiddette Faq, cioè le domande che più frequentemente ci vengono fatte nel nostro lavoro quotidiano presso la Cmo del Dipartimento di medicina legale militare della Cecchignola di Roma dove lavoriamo da oltre un decennio.
Per causa di servizio comunemente si intende una procedura mediante la quale un dipendente della Polizia di Stato chiede che una data infermità, o una data lesione traumatica, venga riconosciuta come dipendente dal servizio svolto: in modo causale diretto nel caso di una lesione traumatica, in modo concausale efficiente e determinante nel caso di una infermità. In altri termini se si tratta di un trauma la causa che produce il danno o la lesione deve essere direttamente collegabile all’evento di servizio (es. frattura del femore in corso di inseguimento per una rapina); mentre nel caso di una infermità si parlerà non già di causa diretta ma di concausa, volendo intendere che in tal caso il lavoro svolto ha partecipato in modo efficiente e determinante alla sua insorgenza (es. ipertensione arteriosa in soggetto che ha effettuato servizi stressanti per lungo tempo), ma non ne è stato la causa diretta. La domanda di dipendenza va inoltrata entro sei mesi di tempo dalla piena conoscenza che l’interessato ha dell’infermità per non perdere il diritto all’equo indennizzo. Una volta in congedo la domanda va presentata entro cinque anni di tempo per chiedere una nuova dipendenza o entro dieci anni in caso di infermità particolari. La dipendenza, in casi specifici, può anche essere richiesta d’ufficio e, nel caso di lesioni di particolare gravità, tramite il modello C.

ITER PROCEDURALE AMMINISTRATIVO
1) Prima del dpr 461/ 2001
Prima del 2001 la domanda di dipendenza da causa di servizio veniva istruita negli uffici competenti (uffici malattie dell’ufficio del personale) col parere del medico della Polizia di Stato e del direttore dell’ufficio da cui dipendeva il soggetto che la richiedeva. La domanda veniva quindi inviata alle Commissioni mediche ospedaliere degli Ospedali militari, che emettevano un verbale di visita medica collegiale. Nel verbale veniva identificata la patologia, emesso il giudizio di dipendenza (si dipendente no dipendente), valutata la menomazione prodotta, proposta la categoria ai fini dell’equo indennizzo (Tabella B o Tabella A) e formulato il giudizio di idoneità. Il dipendente veniva quindi dimesso dagli Ospedali militari con un giudizio circa la dipendenza che, se positivo, gli valeva vari benefici, come la possibilità di usufruire della riforma parziale, della concessione delle cure termali, dell’esenzione dal ticket a livello del Ssn, della riduzione delle tariffe per i trasporti pubblici ecc. Tale giudizio di dipendenza dato dalle Cmo difficilmente veniva sconfessato da altre Commissioni o dal Comitato di controllo, che allora si chiamava Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo), ma quest’ultimo, chiamato ad esprimere un parere soltanto quando si richiedeva la concessione dell’equo indennizzo, poteva variare la categoria a cui era stata ascritta dalle Cmo l’infermità e/o la lesione e, spesso, la abbassava o addirittura la annullava. Al Cppo andavano quindi solo le pratiche medico-legali con infermità ascritte ad una delle categorie delle Tabelle A e B (parleremo dopo delle categorie) di cui il dipendente chiedeva l’equo indennizzo. Non vi andavano invece le pratiche in cui le infermità non erano state classificate, né quelle per le quali, seppur classificate, non veniva chiesto l’equo indennizzo e infine nemmeno le cosiddette “riforme parziali” di cui parleremo in seguito. Tale precisazione è utile per comprendere il perché, dopo l’entrata in vigore del 461, il cosiddetto Comitato di verifica esprime il suo parere sulla dipendenza anche sui processi verbali precedenti al 2001 ma che non erano mai stati sottoposti al giudizio del precedente Cppo.

2) Dopo il DPR 461/2001
a) A domanda dell’interessato
A partire dal 2001, con il dpr 461/2001, l’iter procedurale della richiesta di dipendenza da causa di servizio è totalmente cambiato (non è cambiata invece la procedura di riconoscimento tramite modello C, come vedremo in seguito). Da tale data, infatti, l’istruzione della domanda resta sempre a carico degli uffici pratiche sanitarie ai quali afferiscono gli interessati, ma è stata cosi modificata: innanzitutto non servono più né il parere del direttore dell’ufficio di appartenenza né quello del medico della polizia, in secondo luogo la pratica medico-legale viene suddivisa in due parti. La parte contenente tutti i rapporti informativi circa i servizi svolti resta in ufficio e l’altra parte, contenente la documentazione sanitaria, viene inviata presso le Cmo dei Dipartimenti militari di medicina legale competenti per territorio per essere valutata. Le Cmo emettono, anche oggi, un verbale di visita medica collegiale nel quale viene identificata la patologia, effettuata la valutazione del danno prodotto dall’infermità e/o lesione, proposta la categoria ai fini dell’equo indennizzo (Tabella A e Tabella B) e formulato il giudizio di idoneità, ma non più, come avveniva prima, anche il giudizio di dipendenza. Quest’ultimo spetta ora soltanto al Comitato istituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze che ha cambiato il suo nome in Comitato di verifica delle cause di servizio. Rispetto a prima, d’altro canto, la valutazione del danno con le cosiddette categorie non può essere scardinata dal suddetto Comitato e resta tale anche in caso di giudizio negativo riguardo alla dipendenza.
Rispetto a prima quindi è praticamente cambiata la procedura sulla dipendenza che ora spetta soltanto al Comitato di verifica mentre prima spettava alle Cmo con il parere successivo del Cppo, solo nei casi in cui veniva richiesto l’equo indennizzo. Tuttavia, mentre prima il Cppo poteva esprimersi anche sulla valutazione della menomazione, ora il Comitato di verifica non ha voce in capitolo su questo argomento e , come abbiamo già detto, le/la categoria espressa dalle Cmo resta tale anche in caso di giudizio di non dipendenza. Rispetto a prima quello che è inoltre cambiato è che ora il dipendente che esce dalle Cmo col processo verbale non può usufruire di nessun beneficio immediato in quanto deve aspettare comunque il giudizio sulla dipendenza da parte del Comitato. Prima dell’introduzione del dpr 461 invece il ministero dell’Interno o anche altre Istituzioni (esempio il Servizio sanitario nazionale) erogavano al dipendente che possedeva un verbale delle Cmo con giudizio positivo circa la dipendenza da causa di servizio i benefici previsti (riforma parziale, cure termali eccetera) senza aspettare che il Cppo si pronunciasse al riguardo, fermo restando che tali diritti cessavano in caso di successivo parere negativo. Quest’ultima considerazione è molto importante soprattutto riguardo al futuro lavorativo di un soggetto che, affetto da malattie che non ne consentono una idoneità assoluta, deve essere avviato verso una idoneità parziale (o riforma parziale). Perché è importante? Perché, come vedremo dopo, per poter usufruire della riforma parziale (il cui scopo legislativo è recuperare forza lavorativa giovane affetta da infermità che non ne comportino un riforma assoluta) è necessario che la malattia o lesione che rende idoneo parziale il soggetto sia dipendente da causa di servizio. È facile a questo punto capire che in una situazione del genere se la malattia che provoca la riforma parziale ancora non è dipendente bisogna aspettare che la pratica di dipendenza venga giudicata dal Comitato di verifica col dubbio se sarà giudicata dipendente o meno.

b) Con procedura d’ufficio
La procedura amministrativa della richiesta di dipendenza da causa di servizio di una infermità e/o lesione può essere istruita, come già accennato, non solo a richiesta dall’avente diritto, ma anche direttamente dall’ufficio di appartenenza. Questo deve avvenire quando la infermità/lesione presenta due caratteristiche: sia certa o presunta (su solide basi), la correlazione con il servizio e possa divenire causa di invalidità o altra menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale o abbia causato la morte. Sappiamo che, per i reparti, non è facile stabilire la seconda condizione necessaria per far partire la procedura d’ufficio. Anche in questo caso consigliamo di chiedere un parere sulla prognosi ai nostri medici, cosa peraltro già in uso. Sicuramente le lesioni per le quali sarà l’ufficio a doversi preoccupare di far partire la domanda sono soprattutto quelle traumatiche. In tal caso ricordiamo che si può procedere in due modi: o con la procedura diremo “regolare”, di cui stiamo parlando in questo paragrafo, o con il “famoso modello C”, che verrà spiegato subito dopo. La differenza fra le due modalità è non solo procedurale, ma sostanzialmente legata al fatto che, nel primo caso, la pratica verrà trattata dalle Cmo analogamente alla normale domanda da parte del richiedente (cambia solo il soggetto) e quindi andrà anch’essa al Comitato di verifica per il giudizio di dipendenza mentre, nel secondo caso, la pratica verrà trattata presso gli Ospedali militari di cura, che si esprimeranno direttamente sulla dipendenza o meno, e non andrà mai al Comitato di verifica.
Di solito i reparti della Polizia di Stato che più frequentemente utilizzano la procedura amministrativa d’ufficio della richiesta di dipendenza sono quelli più operativi, dove sono più frequenti le lesioni traumatiche, come i Reparti mobili, le Sezioni volanti e la Polizia stradale. La procedura d’ufficio prende l’avvio, generalmente, o dai referti di pronto soccorso o dalle Dichiarazioni di lesione traumatica (Dlt) redatte dal medico di polizia della sala medica di competenza (rispetto al luogo dove si è verificato l’evento di cui trattasi). La Dlt, ricordiamo, dovrà riportare brevemente le circostanze di quanto è successo (riferite dall’appartenente alla Polizia di Stato e/o attestate dallo stesso sanitario, se presente all’accaduto), un esame obiettivo, una diagnosi, una prognosi, il provvedimento medico-legale e un giudizio preliminare sulla correlazione o meno tra la lesione, il fatto e il servizio prestato.

c) Con modello C (riquadro 1)
Se le lesioni di origine traumatica sono state sicuramente conseguenza del servizio svolto e hanno provocato il ricovero del dipendente in un qualunque ospedale allora si dovrà avviare la procedura d’urgenza della dipendenza istruendo il famoso modello C. Esso, ricordiamo, è soggetto a una precisa tempistica: intanto va compilato solo se il ricovero in ospedale civile non è avvenuto oltre i dieci giorni dal trauma, secondariamente va fatto pervenire all’ospedale militare di zona (come l’ospedale Celio a Roma) entro cinque giorni dal ricovero ed infine il soggetto, uscendo dall’ospedale civile, dovrà recarsi (o essere trasportato in caso di lesioni gravi) all’ospedale militare non solo per il provvedimento medico-legale di riconoscimento di dipendenza o meno da causa di servizio da parte del direttore dell’o

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/01/2013