Alessandro Presti*

Onore al merito

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Ricompense ed onorificenze della Polizia di Stato

Introduzione
Il panorama delle norme che regolano la premiabilità delle condotte degli appartenenti alla Polizia di Stato ha subìto negli ultimi anni una trasformazione e una evoluzione che hanno garantito, da una lato, una maggiore celerità ed efficacia delle relative procedure di conferimento e, dall’altro, la creazione di strumenti di gratificazione maggiormente commisurati all’attività posta in essere. Molto spesso, infatti, l’individuazione del confine tra il comportamento meritorio e il diligente adempimento dei compiti istituzionali ha rappresentato una difficoltà che ha causato una eccessiva proliferazione di proposte premiali il cui esito negativo, per carenza di presupposti, ha ingenerato comunque senso di insoddisfazione nel destinatario del provvedimento di rigetto; lo strumento premiale ha perso così quella prerogativa di incentivazione e di stimolo all’espletamento dell’attività professionale.
L’attuale impianto normativo consegna nelle mani dell’organo proponente una serie di fattispecie premiali tra le quali individuare quella che si adatta maggiormente all’attività che si intende segnalare, distinguendo il diligente adempimento di compiti istituzionali svolti, però, in ambiti degni di rilievo (per esempio Croce commemorativa per missioni internazionali) dalla realizzazione di specifici comportamenti che, esulando dalla normale attività di istituto, danno diritto al conferimento di particolari ricompense (Medaglia al valor civile, Promozione per merito straordinario, eccetera).

1. Croci commemorative e diplomi di benemerenza
Istituzione della Medaglia al merito di servizio, della Croce per anzianità di servizio, della Medaglia al merito di lunga navigazione, della Medaglia al merito di lunga navigazione aerea, delle Medaglie commemorative per la partecipazione ad operazioni di soccorso e della Medaglia di commiato in argento.
Il decreto del ministro dell’Interno del 5 giugno 1990 fissa le tipologie e i criteri con i quali procedere al conferimento di ricompense per avere svolto specifiche mansioni per un lungo periodo ovvero in particolari condizioni; in particolare l’art. 13 dispone che la concessione “di medaglie commemorative e diplomi di benemerenza per la partecipazione ad operazioni di soccorso di popolazioni colpite da pubbliche calamità verrà disciplinata, di volta in volta, con apposito decreto ministeriale”. Con tale fattispecie premiale si intende gratificare il dipendente che, in particolari contesti emergenziali, ha messo la propria professionalità al servizio delle popolazioni colpite da calamità; nei decreti istitutivi delle singole benemerenze sono contenuti i requisiti richiesti per il relativo conferimento.

Missioni internazionali per il mantenimento della pace
Il decreto interministeriale del 6 ottobre 1986, firmato dai ministri della Difesa e delle Finanze, dispone l’istituzione della Croce commemorativa, con nastrino e diploma “per il personale delle forze armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana e per il personale civile della Difesa che abbia partecipato o presti servizio in una forza o missioni destinate al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell’Onu”. Lo stesso decreto elenca i requisiti per detta benemerenza e le relative procedure di conferimento; tale beneficio è stato successivamente esteso al personale del ministero dell’Interno con decreto interministeriale del 9 maggio 2007.

Missioni internazionali per soccorso umanitario
Il decreto interministeriale del 27 novembre 1996 dispone la concessione della “Croce commemorativa, con nastrino e diploma, per il personale militare e civile della Difesa, della Guardia di Finanza, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, del ministero dell’Interno e del ministero dei Trasporti della Navigazione, nonché per selezionato personale straniero benemerito dello Stato italiano, che, con alto senso del dovere, irreprensibile comportamento disciplinare ed ammirevole spirito di solidarietà umana abbia partecipato o presti servizio in forze o missioni impegnate nel soccorso umanitario di popolazioni al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali, multilaterali o per conto dell’Onu”. Lo stesso decreto elenca i requisiti richiesti per il conferimento della benemerenza e le relative procedure di conferimento.

Attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile
Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008 prevede l’istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile che può essere concessa a titolo individuale (ai civili, ai militari, ai volontari e a quanti abbiano operato in zone interessate da eventi calamitosi o da grandi eventi o che siano stati comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi) e a titolo collettivo (alle amministrazioni centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, nonché alle componenti e alle articolazioni delle predette strutture coinvolti nelle attività di soccorso, assistenza o solidarietà a seguito degli eventi). Gli eventi per i quali può essere concessa la benemerenza in argomento sono individuati con provvedimento del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile.

Attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di Ordine Pubblico
Il decreto del ministro dell’Interno del 10 novembre 2011 istituisce il riconoscimento in esame per i meriti conseguiti dal personale della Polizia di Stato in attività espletate nei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; in particolare, vengono gratificati gli operatori che sono stati impiegati in tale tipologia di servizi, senza demerito, per un periodo continuativo di almeno 30 giorni (si prescinde da tale requisito temporale per chi, nel corso di un servizio di ordine pubblico, sia deceduto o abbia riportato ferite) e quelli che hanno prestato servizi nei reparti mobili per almeno 7 anni. Nel caso di più riconoscimenti, l’attestato resta unico ma il nastrino viene completato da una o due barre verticali, a seconda se le decorazioni sono rispettivamente due o tre; per riconoscimenti superiori a tre il nastrino viene completato da tre barre verticali. Infine, con la circolare ministeriale n. 559/A/2/765 del 4 maggio 2012, sono state disciplinate le relative procedure di conferimento.

2. Ricompense Ricompense al Valore Civile
(Legge 2 gennaio 1958, n. 13)

Le ricompense al valor civile (Medaglia d’oro d’argento e di bronzo e Attestato di pubblica benemerenza) “sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore”. Le Medaglie al valor civile, corredate dal relativo brevetto, sono concesse con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’Interno a coloro che, al cosciente rischio della vita, hanno compiuto atti di coraggio per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l’ordine pubblico, per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori, per il progresso della scienza od in genere per il bene dell’umanità; possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi per atti di coraggio effettuati collettivamente. Una commissione istituita presso il ministero dell’Interno esamina le proposte ed esprime il proprio parere sulla ricompensa da concedere; nel caso in cui la stessa commissione non ravvisi la cosciente esposizione a pericolo di vita, può proporre che venga deliberata la concessione di una ricompensa al Merito Civile, di cui si dirà in seguito. L’Attestato di pubblica benemerenza al valor civile è concesso dal ministro dell’Interno, sentito il parere della medesima commissione. Il dpr 6 novembre 1960, n. 1616, Regolamento di esecuzione della Legge 2 gennaio 1958, n. 13 contenente norme per la concessione di ricompense al valore civile, dispone, tra l’altro, che le proposte per il conferimento di ricompense al valor civile debbano essere inoltrate al ministero dell’Interno entro il termine perentorio di 1 anno dal compimento dell’atto di coraggio e che l’istruttoria relativa ai fatti che possono dar luogo alla relativa concessione venga svolta dai prefetti competenti per territorio.

Ricompense al Merito Civile
(Legge 20 giugno 1956, n. 658)

Le ricompense al merito civile (Medaglia d’oro d’argento e di bronzo e Attestato di pubblica benemerenza) sono istituite “per premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare le sofferenza altrui o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno”. Le Medaglie al merito civile, corredate dal relativo brevetto, sono concesse con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, sentita la commissione competente per

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01/10/2012