Lorenzo D�Onofrio
Tutto esaurito
Nuove disposizioni normative e modifiche al codice di procedura penale per contrastare il sovraffollamento delle carceri italiane
Premessa
Il dl 22 ottobre 2011, n. 211 recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri è stato convertito con modificazioni dalla legge del 17 febbraio 2012, n. 9.
Il testo normativo comprende i seguenti articoli:
1. modifiche al cpp;
2. modifiche alle norme di attuazione del cpp;
2-bis. modifiche in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza;
2-ter. modifica in materia di illeciti disciplinari dei magistrati;
3. esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi;
3-bis. norme in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione;
3-ter. disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
4. integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie;
5. copertura finanziaria;
6. entrata in vigore (la legge di conversione è entrata in vigore il 21 febbraio 2012).
Modifiche al cpp
In via preliminare occorre ricordare che il giudizio direttissimo è caratterizzato dall’eliminazione dell’udienza preliminare (richiesta del pm al gup di rinvio a giudizio, art. 416 cpp) e dal passaggio dalle indagini preliminari, ritenute sufficienti, al dibattimento.
I casi e modi del giudizio direttissimo sono disciplinati dall’art. 449 del cpp, ma ci sono altre ipotesi, previste da leggi speciali, in cui è possibile procedere al giudizio direttissimo.
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica1 il giudizio direttissimo è disciplinato dall’art. 558 cpp.
L’art. 1 della presente legge dapprima integra l’art. 386 cpp relativo ai doveri della pg in caso di arresto o fermo, aggiungendo al co. 4 l’inciso “salvo quanto previsto dall’art. 558” e poi apporta modifiche a quest’ultimo articolo, sostituendo il co. 4 ed aggiungendo i commi 4-bis e 4-ter.2
Le modifiche dell’art. 558, come si evidenzierà nel seguito, riguardano solamente alcuni aspetti relativi alla convalida dell’arresto in flagranza e contestuale giudizio, sia nel caso di presentazione diretta al dibattimento da parte della pg, sia ne