Ivan Currà*

La confisca degli strumenti informatici

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In che modo vengono riutilizzati dalle forze dell’ordine i computer sequestrati a seguito della commissione di un reato. Cosa prevede la legge

La legge n. 12 del 15 febbraio 2012 nel disciplinare nuove misure per il contrasto ai preoccupanti fenomeni di criminalità informatica prevede al primo comma un’importante modifica dell’art. 240 del codice penale introducendo la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies.
La neo-introdotta confisca consegue, pertanto, in estrema sintesi, alla commissione di tutte le tipologie di reati informatici introdotte dalle leggi n. 547/1993 e n. 48/2008, dai reati più propriamente informatici (violazione di sistemi, creazione di virus eccetera) fino alla truffa o alla frode informatica.
La norma in esame rappresenta un significativo punto di arrivo nel contrasto alla commissione dei reati informatici. La disciplina previgente, infatti, nel distinguere fra confisca facoltativa, in cui la pericolosità della cosa deve essere di volta in volta accertata dal giudice, e confisca obbligatoria, in cui la pericolosità è presunta essendo considerata intrinseca al bene stesso, disponeva l’applicazione della seconda soltanto nelle ipotesi in cui oggetto della confisca fosse il prezzo del reato o quella diversa res la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato.
Pertanto, sulla scorta di tale disposizione legislativa, gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati di cui alla nove

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01/04/2012