Vincenzo di Lembo*
La contestazione disciplinare
È l’atto con cui inizia l’iter dell’attribuzione degli addebiti al dipendente. Ecco come funziona
Il procedimento disciplinare si apre con la contestazione degli addebiti all’incolpato.
La contestazione degli addebiti non è una qualsiasi comunicazione di servizio, emessa da un soggetto “non responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”, ma una “segnalazione qualificata”, proveniente dal responsabile dell’ufficio (o da chi, in caso di impedimento ne fa le veci), con invito a dedurre in merito ai fatti oggetto di contestazione.
La richiesta di informazioni e/o chiarimenti rivolta al dipendente, non configura gli estremi di un atto di contestazione, essendo distinti, per la diversità di funzione, gli atti di mera indagine preliminare circa i comportamenti assunti dal personale, da quelli aventi ad oggetto la vera e propria contestazione degli addebiti.
La contestazione degli addebiti (art. 14 dpr 737/1981 “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”), in materia disciplinare, esplica una funzione difensiva, diversa dalla funzione partecipativa (non solo meramente difensiva), cui è preordinata la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, così come modificata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), obbligatoria nei confronti dei soggetti verso i quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti; dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; dei soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dall’adozione del provvedimento.
La contestazione formale non esige una preventiva constatazione dell’infrazione da parte del superiore gerarchico (pur richiesta, dall’art. 12, dpr 737/1981) allorché l’infrazione emerge in maniera palese, precludendo in via assoluta la possibilità di attenuare e/o limitare le responsabilità disciplinari (es. nel caso in cui la condotta disciplinarmente rilevante abbia già consumato i propri effetti).
In ogni caso, anche difettando la constatazione dell’infrazione, preliminare all’apertura del procedimento disciplinare, non è inficiata la regolarità del procedimento, non è pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato, ed è fatta salva la legittimità della misura disciplinare eventualmente assunta.
Nell’ambito del procedimento disciplinare non è prevista alcuna ipotesi d’incompatibilità per