Valentino Mariniello*
I nuovi reati ambientali
Tutela degli animali e dell’habitat: due nuove fattispecie che si aggiungono al codice penale
Nel luglio del 2011 il legislatore nazionale, su impulso di quello europeo, ha novellato il codice Rocco introducendo due nuove fattispecie di reato in materia ambientale. Si tratta degli artt. 727 bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche) e 733 bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto); tali nuove figurae criminis sono state introdotte nel diritto positivo interno dall’art. 1 dlgs n. 231/2011, che ha recepito la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo in materia di tutela penale dell’ambiente.
L’art 727 bis cp recita: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4mila euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4mila euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
Dalla lettura della disposizione appare evidente come si tratti di un reato a condotta plurima, potendosi esso perfezionare, come in un