Lorenzo D’Onofrio

Prevenzione e antimafia

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Il coordinamento delle disposizioni

Il dlgs 6 settembre 2011, n. 159 ha introdotto una disciplina unitaria in materia di misure di prevenzione, abrogando ed innovando la normativa precedente e disponendo in altri settori attinenti alla criminalità organizzata.
In particolare il dlgs comprende 120 articoli, suddivisi in quattro libri; il primo a sua volta è diviso in cinque titoli.
Nel presente scritto sono delineati i vari tipi delle misure di prevenzione, i relativi effetti e sanzioni ed è fatto cenno delle altre disposizioni del testo legislativo.

Misure di prevenzione personali applicabili dal questore
I provvedimenti in materia applicabili dal questore sono l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio.
Il questore nella cui provincia la persona dimora può adottare l’avviso orale nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 1, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3. L’interessato può chiedere la revoca del provvedimento in qualsiasi momento al questore, che deve provvedere entro 60 giorni, altrimenti la richiesta si intende accettata. Contro il rigetto è ammesso ricorso al prefetto (art. 3, co. 3).
Alle persone che risultino condannate definitivamente per delitti non colposi il questore con l’avviso orale può imporre i divieti di cui al co. 4 di detto articolo. Gli stessi divieti possono essere imposti dal questore ai soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale condannati definitivamente per delitti non colposi (art. 5, co. 5). Avverso il provvedimento dei divieti è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica (art. 3, co. 6).
Nel caso in cui i soggetti di cui all’art. 1 si trovino fuori dai luoghi di residenza e siano pericolosi per la sicurezza pubblica, il questore può rimandarli nella loro residenza con provvedimento motivato e foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare nel comune dal quale sono allontanati senza preventiva autorizzazione e per un periodo non superiore a tre anni (art. 2).

Misure di prevenzione personali applicabili dall’autorità giudiziaria
I destinatari dei provvedimenti in materia applicabili dall’a.g. sono indicati nell’art. 4. Tra essi sono compresi i soggetti destinatari dei provvedimenti del questore (lett. c)), nonché gli indiziati di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni (sportive) di violenza di cui all’art. 6 della legge 401/1989 e succ. mod. (lett. i)).
Quando le persone sopraindicate siano pericolose per la sicurezza pubblica può essere applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di ps, alla quale può essere aggiunto, salvi i casi di cui all’art. 4, co. 1 lettere a) e b), ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Non sembra ragionevole la deroga di cui all’inciso “salvo i casi di cui all’art. 4, co. 1 lettere a) e b)”; è auspicabile a riguardo e nei casi che saranno evidenziati nel seguito un intervento legislativo correttivo. Se le misure di cui sopra non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (art. 6).
La titolarità della richiesta compete al questore, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, al direttore della Dia. Nei casi previsti dall’art. 4, co. 1, lettere c) ed i) sopra richiamati, la titolarità della richiesta compete al procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. La proposta è presentata al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora (art. 5, commi 1, 2 e 4).
In nessun caso è richiesto il preventivo avviso del questore.
Il tribunale provvede con decreto motivato entro 30 giorni dalla proposta, stabilendo la durata della misura di prevenzione, che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque e le prescrizioni che l’interessato deve osservare. Alle persone sottoposte all’obbligo di soggiorno o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o province è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di ps (art. 8).
Se la proposta riguarda la sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno il presidente del tribunale può disporre, nella pendenza del procedimento, il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione di ogni altro documento equipollente ai fini dell’espatrio. In caso di particolare gravità può disporre l’applicazione in via provvisoria dell’obbligo o del divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione (art. 9).
Gli artt. 10 e 11 contengono disposizioni relative all’impugnabilità ed esecuzione del provvedimento.
Per motivi di salute o per gravi motivi di famiglia il tribunale può autorizzare le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno a recarsi in un determinato luogo per un periodo non superiore a dieci giorni, oltre al tempo per il viaggio. Nei casi di assoluta urgenza il presidente del tribunale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo per il viaggio.
Il provvedimento è comunicato all’autorità di p.s., la quale oltre ad esercitare la vigilanza del caso, deve informare l’

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01/02/2012