Giandomenico Protospataro* e Giuseppe Franco**

Il nuovo codice della strada (agg. al 31/12/2011)

CONDIVIDI

La guida completa per chi si mette al volante ma anche per chi è chiamato a far rispettare le regole del viaggiare sicuri

Le modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, pubblicata sulla Gu serie generale n. 175 del 29.07.2010, e quelle introdotte dal decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 (pubblicato G.U. 21/9/2011 n. 220) costituiscono, in ordine di tempo, l’ultimo intervento di un processo di riforma quasi continuo che affonda le sue radici nel 1993, cioè lo stesso anno di entrata in vigore del codice, con le prime modifiche per sanare errori di carattere formale e per attenuare il contenuto di alcune disposizioni ritenute troppo restrittive. Da allora gli aggiornamenti e gli interventi correttivi si sono succeduti con assiduità per adeguare il codice ai profondi e rapidi mutamenti socio-economici e soprattutto alle pressanti esigenze di sicurezza stradale.
La finalità prioritaria della legge in esame è quella di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l’aggravamento delle sanzioni per alcune violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione e all’incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale.
Il tema della sicurezza stradale era stato peraltro affrontato con particolare impegno nella scorsa legislatura dalla Commissione trasporti che aveva svolto un’apposita indagine conoscitiva in materia, conclusasi con l’approvazione di un documento, ampiamente condiviso da tutte le componenti politiche. Anche sul piano legislativo si era pervenuti alla definizione di un testo sul quale vi era stata una sostanziale convergenza delle stesse forze politiche. Prima della trasmissione all’Assemblea, lo scioglimento anticipato delle Camere aveva però interrotto l’iter del provvedimento.
Nel complesso i 61 articoli della legge n. 120/2010 hanno modificato, integrato e abrogato direttamente più di 80 articoli del codice della strada (le dimensioni delle modifiche indirette sono ancora tutte da definire) e oltre 20 della normativa complementare e in qualche modo correlata alla circolazione e alla sicurezza stradale.
Le modifiche che si andranno a esaminare sono la gran parte di questi 61 articoli, ma non sono tutte. Sono state per il momento escluse quelle che non presentano profili di specifico interesse per l’attività degli organi di polizia stradale o la cui attuazione è rimandata nel tempo. Alcune (artt. 97, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219, 219-bis cds) sono entrate in vigore il 30 luglio 2010, le altre il 13 agosto 2010, anche se per qualcuna di esse è necessaria l’emanazione di norme attuative.

Obbligo di catene a bordo dei veicoli (Art. 6 cds)
Gli enti proprietari della strada, ovvero il sindaco nei centri abitati, possono imporre non solo l’utilizzo ma anche l’obbligo di avere a bordo del veicolo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, anche quando non c’è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In altri termini, anche quando tale situazione critica è solo astrattamente prevedibile.

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo della presenza a bordo del veicolo di tali dispositivi e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all’applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell’art. 7, comma 13, cds, nel centro abitato. Restano fermi i poteri degli organi medesimi, previsti dagli articoli 192 e 175 cds, di ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di tali dispositivi di fermarsi o di proseguire con l’osservanza di specifiche cautele, quando è attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.

Competizioni sportive su strada (Art. 9 cds)
Ai veicoli partecipanti alle competizioni sportive su strada, fermo restando l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile (art. 193 cds), è permessa la circolazione con caratteristiche costruttive, funzionali e con dispostivi di equipaggiamento non approvati, limitatamente però agli spostamenti all’interno del percorso della competizione, laddove il percorso di gara sia aperto al transito anche degli altri utenti della strada e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi. Ovviamente nessuna limitazione è imposta per i veicoli impegnati in competizioni lungo percorsi non aperti al traffico.

Gli organi di polizia stradale, sul piano operativo, verificheranno che i veicoli in questione circolino effettivamente nell’ambito del percorso autorizzato e, soprattutto, per il tempo strettamente necessario allo spostamento. La deroga in argomento non si riferisce tuttavia all’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall’art. 79 cds, ma soltanto alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono essere presenti e risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.

Scorta tecnica per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (Art. 10 cds)
Dal 13.08.2010 è stato soppresso il servizio di scorta da parte della polizia stradale, per cui tale servizio sarà svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati ai sensi del dm 18 luglio 1997 e successive modificazioni e integrazioni che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis cds, avranno gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale della polizia stradale. Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio i quali, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o a eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
La novità legislativa richiede l’emanazione di apposite direttive sulle procedure burocratiche da osservare in caso di richiesta di intervento degli organi di polizia stradale da parte della scorta tecnica, nonché sulla composizione e sulle modalità operative da adottare da parte della stessa scorta in relazione agli accresciuti impegni.

Con le modifiche introdotte dalla legge n. 120/2010 si è completato il processo di riforma avviato nel 1997 volto ad alleggerire gli impegni non strettamente istituzionali della polizia stradale, i cui poteri restano tuttavia immutati in quanto esercitati indirettamente attraverso il rilascio dei necessari titoli abilitativi al personale della scorta tecnica, nonché mediante l’attività di controllo ed eventualmente sanzionatoria verso tali soggetti.

Atti vietati sulle strade e loro pertinenze (Art. 15 cds)
Si è ribadito il divieto di insozzare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. Identica previsione normativa era prima contenuta, e più gravemente sanzionata, nell’art. 34-bis del cds in tema di decoro urbano, che era stato introdotto dalla legge 15.07.2009, n. 94, che è stato abrogato.

Gli operatori di polizia stradale, per tali comportamenti illeciti, potranno infliggere la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ed euro 400,00 e la sanzione accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese. Nel caso in cui, invece, l’oggetto gettato dal veicolo non determini insozzamento, trova applicazione la sanzione da euro 23 a euro 92 (art. 15, comma 3).

Pubblicità sulle strade e sui veicoli (Art. 23 cds e art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 120/2010)
C’è la possibilità di installare lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, in deroga al divieto assoluto di pubblicità, segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada il quale, inoltre, entro i limiti indicati in un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in via di emanazione, può autorizzare cartelli di valorizzazione e di promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, da individuare anch’essi con decreto.
Inoltre, in attesa di una generale revisione e aggiornamento degli itinerari internazionali, si è stabilito che i divieti e le prescrizioni dettati dal comma 7 dell’art. 23 cds, in materia di tipologia e ubicazione della cartellonistica pubblicitaria, siano limitati alle categorie di strade classificate come “autostrade” e “strade extraurbane principali” (tipo A e B). Per le “strade extraurbane secondarie” (tipo C), il divieto di collocazione di cartelli pubblicitari potrà essere imposto solo nel caso in cui l’ente proprietario della strada, volta per volta, verifichi la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della sicurezza stradale, i cui criteri saranno fissati da un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Interessanti novità anche per ciò che concerne la pubblicità sui veicoli: la novella della l.120/2010 prevede la modifica dell’art. 57 reg. cds, per consentire la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicoli destinati a tale uso (es. le c.d. vele), nel medesimo art. 57 reg. cds saranno indicate le prescrizioni da osservare, in particolare l’obbligo che sostino nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati. Le disposizioni relative alla pubblicità sui veicoli non sono, perciò, immediatamente operative ma richiedono l’approvazione di norme attuative.

Per contrastare più efficacemente le varie forme di abusivismo nel settore pubblicitario, la nuova formulazione dell’art. 23, comma 13-bis cds prevede che gli organi di polizia stradale possano accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario abusivo, al fine di consentirne la rimozione a opera dell’ente proprietario o concessionario della strada.
L’ente proprietario della strada ha inoltre la facoltà di disporre delle opere pubblicitarie rimosse, una volta superato il termine di sessanta giorni senza che i soggetti coinvolti (autore della violazione, proprietario o possessore del terreno) ne abbiano chiesto la restituzione.

Segnaletica stradale (Art. 38 cds)
Con la modifica dell’art. 38 cds si è consentita la collocazione temporanea di segnali stradali che impongono prescrizioni, anche in deroga agli artt. 6 e 7 cds, non solo nei casi di urgenza o necessità ma anche in caso di emergenza ovvero di attività ispettiva delle reti e degli impianti tecnologici posti al disotto della piattaforma stradale.
Sono state, inoltre, significativamente incrementate le sanzioni per chiunque, diverso dall’ente proprietario o concessionario della strada, colloca segnaletica irregolare ovvero viola le altre disposizioni dell’art. 38 cds.

Controlli della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità (Art. 77 cds)
Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non omologati, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma 3-bis dell’art. 77 cds, per punire chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale, ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’art. 75, c. 3-bis, cds

Gli operatori di polizia stradale, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in funzione della tipologia di dispositivo o componente – da euro 155 a euro 624, elevata da euro 779 a euro 3.119 quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza o pneumatici – dovranno procedere al sequestro amministrativo, per la successiva confisca, dei sistemi, componenti e delle entità tecniche non conformi, anche se installati sui veicoli.

Nuove regole per i controlli dell’effettuazione delle revisioni dei veicoli (Art. 80 cds)
È stata profondamente modificata la procedura di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione a seguito di contestazione dell’art. 80, comma 14, cds (omessa visita di revisione). Infatti, salvo che l’illecito sia stato commesso in autostrada, dove continuerà ad applicarsi l’articolo 176, comma 18, del cds, a chi circoli con la revisione scaduta non sarà più ritirato il documento di circolazione ma si provvederà ad annotare sul documento stesso che il veicolo è sospeso dalla circolazione e che è consentita la sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno dei centri di revisione autorizzati o presso l’Ufficio del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
La modifica agevola le operazioni di regolarizzazione del veicolo, atteso che il cittadino che abbia fatto circolare il proprio veicolo oltre il termine dell’obbligo di revisione, non ha più l’onere di rivolgersi solo all’Ufficio territoriale del citato Dipartimento, ma potrà avvalersi anche dell’opera di uno dei centri autorizzati alla revisione, se la tipologia del mezzo lo consente.
La procedura trova applicazione sia per la carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazione dei ciclomotori o per ogni altro documento di circolazione di veicoli a motore.

L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione l’indicazione dell’Ufficio da cui dipende, seguita dalla dicitura “... veicolo sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della visita di revisione. Verbale n... del...”. La predetta dicitura deve essere accompagnata dalla data di inizio del periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione. Nel caso in cui il veicolo dovesse circolare prima di effettuare la visita di revisione, quindi sospeso dalla circolazione, applicherà la sanzione amministrativa da euro 1.842 a euro 7.369 e il fermo amministrativo per 90 giorni. In caso di reiterazione il suo sequestro ai sensi dell’art. 213 cds, è finalizzato alla confisca amministrativa.

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (Art. 94 cds)
Due sono le novità introdotte:
La previsione del secondo comma, che determina sempre l’emissione di una carta di circolazione all’atto in cui venga dichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché la carta di circolazione, quando la nuova normativa sarà a regime, sarà abbinata alle targhe del veicolo le quali, diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà per effetto dell’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 100 del cds;
quella di cui al comma 4-bis, per cui tutti gli atti diversi e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, che comportino una variazione di disponibilità superiore a 30 giorni, debbono essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, il quale provvede ad annotarli sulla carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risolto entro i predetti 30 giorni (atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc…). L’annotazione in questione è finalizzata al mero aggiornamento degli archivi di cui agli articoli 225/1° lett. b) e 226/5° del cds, non avendo valore modificativo dell’intestatario del veicolo.

Gli operatori di polizia, per l’omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4-bis, applicheranno la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 a carico dell’avente causa e il ritiro immediato del documento di circolazione per il successivo aggiornamento. Non è prevista, invece, la sanzione di cui al comma 4 a carico del conducente sorpreso a circolare con quel veicolo.

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli (Art. 94-bis cds)
La novella normativa si pone l’obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate di veicoli e che, pertanto, eludono o pregiudicano l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. Il profilo applicativo verrà meglio delineato da successivi decreti ministeriali.

Ferma restando la perseguibilità penale se i fatti costituiscono ipotesi di reato, la nuova norma prevede in questi casi il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000, che gli agenti accertatori applicheranno, con distinti verbali, a carico del richiedente l’immatricolazione, del titolare delle carte di circolazione così ottenute, del soggetto che ha la materiale disponibilità del veicolo, nonché del proprietario dissimulato se diverso da uno dei precedenti. Il veicolo è soggetto a provvedimento di cancellazione sia dal Pra che dall’archivio nazionale dei veicoli del Dtt, disposta su richiesta dell’ufficio di polizia procedente. La richiesta di cancellazione dovrà essere avanzata agli Uffici competenti solo quando è definito l’iter amministrativo del verbale di contestazione.
La circolazione del veicolo dopo la sua cancellazione è sanzionata ai sensi dell’art. 93, comma 7, cds, con conseguente sequestro e confisca amministrativa, salvo che nel frattempo sia divenuto di proprietà di persona estranea all’illecito.

Pene più severe per chi modifica i ciclomotori (Art. 97 cds)
Le modifiche relative alle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori, non tutte trasfuse nell’articolo 97 cds, attengono sostanzialmente ai seguenti punti:
l’aumento della sanzione pecuniaria per chi fabbrica, produce, vende o pone in commercio ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’articolo 52 del cds (Km/h 45) e, sia pure in misura minore, per chi – diverso dai fabbricanti e commercianti – effettua modifiche sugli stessi tali da fargli sviluppare una velocità superiore a quella anzidetta;
l’aumento della sanzione a carico del conducente sorpreso a guidare un ciclomotore alterato che sviluppa una velocità superiore a quella prevista dall’articolo 52 cds e per chi circola con un ciclomotore avente i dati della targa non chiaramente visibili;
obbligo per i ciclomotori in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della nuova targa (in pratica quelli immessi in circolazione prima del 14.7.2006) di conseguirli secondo un calendario che sarà stabilito con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per chi fabbrica, produce, commercializza ciclomotori che sviluppino una velocità su strada orizzontale superiore a 45 km/h la sanzione amministrativa è ora da euro 1.000 a euro 4.000, mentre prima era da euro 78 a 311.
Per chi circola, invece, con un ciclomotore non rispondente a una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è di una somma da euro 389 a euro 1.559; precedentemente era da euro 38 a 155. Infine, chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311; precedentemente era da euro 23 a 92.

Targhe personali di autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (Art. 100 cds)
Si è introdotto il sistema della targa personale per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, analogamente a quanto già previsto dall’art. 97 cds per i ciclomotori. La targa è destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo ed è pertanto trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. Non può essere abbinata a più di un veicolo, per cui chi ha più veicoli deve chiedere il rilascio di più targhe. È stato eliminato, inoltre, l’obbligo di apporre posteriormente a un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all’emanazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le caratteristiche della nuova targa per rimorchi. La disposizione non si applica ai carrelli appendice che, perciò, dovranno continuare ad avere la targa ripetitrice del veicolo che li traina.
Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge e, comunque, non saranno immediatamente operative ma richiederanno l’approvazione del citato decreto ministeriale.

Per gli operatori di polizia stradale si evidenzia che il quadro sanzionatorio dell’art. 100 cds prevede ora l’adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi anche nei seguenti casi: mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1,2, 3 e 4 dell’art. 100; installazione della targa in posizione o con modalità non conformi alle norme degli artt. 258 e 259 reg. cds; circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Sarà, pertanto, ad esempio, sottoposto a fermo amministrativo il veicolo la cui targa è installata con inclinazione diversa da quella prevista dall’art. 259 reg. cds ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta le disposizioni dell’art. 258 reg cds.

Guida assistita a 17 anni (Art. 115 cds)
Viene introdotta nell’ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni, sono titolari di patente di guida A1 e intendono conseguire la patente di categoria B. A tal fine occorre: il rilascio di un’apposita autorizzazione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (uno speciale “foglio rosa”); che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore conseguita da almeno dieci anni; un’adeguata e preliminare formazione (dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato).
Durante la guida accompagnata sul veicolo non può prendere posto altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore, il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA” e si applicano le limitazioni di potenza e di velocità previste dall’art. 117, commi 2 e 2-bis, cds (100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali).
L’attuazione di tali disposizioni richiede tuttavia l’adozione di appositi decreti ministeriali con i quali saranno fissate le modalità di rilascio delle speciali autorizzazioni a esercitarsi.

Sul piano operativo, fermo restando le sanzioni di cui all’art. 122 cds, il conducente autorizzato a effettuare l’ esercitazione di cui sopra che, durante la stessa, commette violazioni gravi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata, con il divieto di conseguirne una nuova. A tal fine, si applica la procedura prevista dall’art. 219 cds con l’obbligo per l’Ufficio cui appartiene l’agente accertatore di dare immediata comunicazione al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell’immediatezza dell’accertamento della violazione, ma dovrà essere consegnata dal conducente al momento dell’esecuzione del provvedimento di revoca.
Per l’accompagnatore che funge da istruttore, fatta salva la sua autonoma responsabilità ai sensi dell’art. 122, comma 7, è prevista la responsabilità solidale per tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato durante l’effettuazione delle esercitazioni di guida. Tale responsabilità solidale, che si aggiunge a quella del genitore o di chi esercita l’autorità parentale o del tutore del conducente minorenne, impone che gli sia immediatamente contestata la violazione.

Limiti massimi di età per la guida dei veicoli (Art. 115 cds)
Si è introdotta la possibilità di innalzare, anno per anno, da 65 a 68 anni, l’età massima dei conducenti di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, e da 60 a 68 anni per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone. Per poter beneficiare di questa estensione, il conducente deve ottenere uno specifico attestato di idoneità. Inoltre, si è prevista la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,B,C,E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale.

Con l’entrata in vigore del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 settembre 2010, contenente le relative disposizioni applicative, la norma è pienamente in vigore. Per cui gli organi di controllo possono sanzionare ai sensi dell’articolo 115 cds la mancanza dell’attestato di idoneità alla guida e ai sensi dell’articolo 180, comma 7, la circolazione senza averlo al seguito.

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, autoveicoli e certificato idoneità alla guida di ciclomotori (Art. 116 cds)
Il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, organizzati dalle autoscuole o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, dovrà prevedere in futuro una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del conseguimento del certificato di idoneità in questione, gli aspiranti che hanno superato la prova di verifica espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi, dovranno, previa idonea attività di formazione, superare anche una prova pratica di guida del ciclomotore.
Le disposizioni relative al superamento della prova pratica di guida suddetta si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011, mentre le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, saranno oggetto di un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare, di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.

Limitazioni per i neopatentati (Art. 117 cds)
La modifica apportata al comma 2-bis dell’art. 117 del cds definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente categoria B. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate. In sostanza i titolari di patente di guida di categoria B non possono guidare, per il primo anno dal rilascio, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t (prima stabilito in 50 kW/t). Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le nuove disposizioni entreranno in vigore per le patenti di categoria B rilasciate a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.

Patente a punti (Art. 126-bis cds e art. 22 comma 4 Legge n. 120/2010)
Oltre alle modifiche e alle integrazioni di cui si dirà, è stata rimodulata la tabella di decurtazione dei punti, per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni.
Con la modifica del comma 4 si è introdotto l’obbligo di una prova di esame alla fine dei corsi di aggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmente persi, purché il punteggio non sia esaurito (1). L’ art. 22, comma 4, della legge in esame introduce inoltre i corsi di guida sicura avanzata, che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino a un massimo di cinque.
I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame saranno stabiliti con apposito decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre con altro decreto dello stesso ministero saranno disciplinati i corsi di guida sicura avanzata e individuate le norme del cds in relazione alle quali sarà consentito il recupero dei 5 punti.
Con la modifica del comma 6 si è previsto l’obbligo di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 cds per chi commette un’infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni non contestuali da almeno 5 punti ciascuna. Un meccanismo premiale si è invece previsto per i neopatentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino a un massimo di tre punti. Il comma 6-bis afferma, infine, l’obbligo per la cancelleria dell’Ag, per le violazioni penali per le quali è prevista una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15 giorni, copia autentica della sentenza all’organo accertatore.

Revisione della patente di guida (Art. 128 cds)
Sono state introdotte nuove ipotesi di revisione della patente di guida che, diversamente dagli altri casi indicati nella stessa norma, diviene provvedimento cautelare obbligatorio, senza, cioè, lasciare margini di valutazione ai competenti Uffici del Dtt. La novella prevede che sia sempre disposta la revisione della patente di guida nei confronti del conducente: a) che ha provocato un incidente stradale dal quale sono derivate lesioni gravi alle persone e, a suo carico, sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del cds da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; b) del minore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del cds, da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che la sanzione accessoria non sia applicabile nei confronti del minore.
Le strutture ospedaliere dovranno segnalare agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, i casi di coma superiore alle 48 ore, per la successiva procedura di revisione della patente di guida da parte delle Commissioni mediche locali.

Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di revisione dell’art. 128, è sempre disposta la sospensione cautelare della patente di guida fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione non richiede l’emissione o la notificazione di un ulteriore provvedimento ma decorre, in modo automatico, dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione.
La sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624 e la revoca della patente di guida sono disposte, invece, nei confronti di chi circola durante il periodo di sospensione cautelare della patente, nonché a chiunque guidi dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di uno dei suddetti accertamenti sanitari.

Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea (Art. 136 cds)
Con la modifica e l’integrazione dell’articolo in esame, si sono adeguate e meglio delineate le ipotesi sanzionatorie, per cui oggi:
il comma 6 prevede di punire coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità;
il comma 6-bis sanziona coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente valida, guidano con un certificato di abilitazione professionale (cap), con la carta di qualificazione del conducente (cqc) o con un altro prescritto documento abilitativo (es. certificato di formazione professionale per le merci pericolose – cfp) rilasciati da uno Stato estero non più in corso di validità;
il comma 7 continua a sanzionare coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo rilasciati da uno Stato estero scaduti di validità, ovvero coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro titolo abilitativo esteri in corso di validità.
Il legislatore ha inoltre esteso a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero il sistema di inibizione alla guida sul territorio nazionale a seguito di violazione per cui è prevista la decurtazione dei punti, sistema attualmente valido solo per i guidatori di quegli Stati dove non vige il sistema della patente a punti.
La modifica ha infine reso completamente applicabile la procedura, prevedendo che il provvedimento di inibizione alla guida sia emesso dal prefetto del luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio.

Gli operatori di polizia stradale nell’ipotesi a), violazione del comma 6, applicheranno le sanzioni penali previste per chi guida senza patente (art. 116, commi 13 e 18). Nell’ipotesi b), violazione del comma 6-bis, applicheranno invece le sanzioni amministrative previste dai commi 15 e 17 dell’art. 116 cds. Nell’ipotesi c), violazione del comma 7, applicheranno le sanzioni previste dall’art. 126 cds.

Velocità dei veicoli (Art. 142 cds)
La norma prevede nuove modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso le apposite apparecchiature. Il 50% dei proventi delle violazioni dell’art. 142 cds, da chiunque accertate, dovrà essere infatti corrisposto agli Enti proprietari delle strade sulle quali sono state accertate. A tal fine sarà adottata un’apposita procedura di attribuzione delle diverse quote dei proventi.
Sempre in materia di velocità, l’art. 41, comma 1, del cds è stato modificato al fine di consentire l’installazione sulle strade di tabelloni luminosi rilevatori di velocità in tempo reale dei veicoli in transito. Questi dispositivi, che hanno ora la natura di segnali stradali, non possono essere utilizzati come strumento per l’accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità dei veicoli ma hanno solo la funzione di indicare la velocità del veicolo che si approssima a essi, con un’evidente finalità di prevenzione di eventuali illeciti stradali.
L’art. 25 della l. 120/2010 ha inoltre previsto che, fuori dei centri abitati, i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 cds debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità. La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell’art. 4 della l. 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale. L’obbligo di rispettare la predetta distanza minima non trova applicazione nei centri abitati e nei casi in cui il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato.

Per effetto della modifica del comma 9 dell’art. 142 del cds, il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma di non oltre 60 km/h viene ora punito con una sanzione amministrativa più pesante (da euro 500 a euro 2.000) e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. È stato, invece, soppressa la previsione dell’ulteriore periodo di inibizione alla guida nelle ore notturne. Anche il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h viene punito con più grave sanzione amministrativa (da euro 779 a euro 3.119), cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Interventi in materia di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli (Art. 152 cds)
Con la modifica dell’art. 152 del cds si è esteso l’obbligo di usare i proiettori anabbaglianti di giorno, nei centri abitati, anche ai tricicli e ai quadricicli. Sono esentati da tale obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico. Rimane l’obbligo per i veicoli a motore di utilizzare i predetti dispositivi (nonché le luci di posizione, della targa e di ingombro se prescritti) fuori dei centri abitati. Di giorno, in luogo delle luci anabbaglianti, i veicoli possono utilizzare, qualora ne siano dotati, le luci di marcia diurna (si tratta di dispositivi di illuminazione che si accendono automaticamente all’avvio del motore che, a differenza dei fari tradizionali, non aiutano il conducente a vedere la strada ma gli altri utenti a vedere il veicolo in avvicinamento).

Per effetto della riformulazione della norma, che ha determinato l’abrogazione del comma 3 dell’art. 152, non è più possibile applicare la decurtazione dei punti della patente per l’inosservanza dell’obbligo di tenere accesi le luci, quando previsto. Infatti, nella tabella allegata all’art. 126-bis, che per tale norma non ha subito modifiche, la decurtazione di un punto si riferisce all’art. 152, comma 3, che come si è detto, è stato soppresso.

Arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli (Art. 157 e 158 cds)
Per effetto delle modifiche all’art. 7-bis dell’art. 157 del cds, il divieto di tenere il motore acceso, allo scopo di far funzionare l’impianto di condizionamento d’aria, è stato limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo. Con una modifica dei comma 5 e 6 dell’art. 158 cds si è, invece, intervenuti sul sistema sanzionatorio per le violazioni dell’articolo 158 (divieto di sosta e di fermata dei veicoli), prevedendo che, se queste violazioni sono commesse con ciclomotori a due ruote e con i motocicli, trova applicazione una sanzione amministrativa più ridotta rispetto a quella applicata se sono commesse con tutti gli altri veicoli.

Uso delle cinture di sicurezza, di lenti o di determinati apparecchi durante la guida anche per le minicar (Artt. 172 e 173 cds)
Si è previsto l’obbligo di utilizzo della cintura di sicurezza anche per il conducente (e il passeggero qualora il ciclomotore sia omologato per il suo trasporto) del quadriciclo leggero a carrozzeria chiusa (c.d. minicar), classificato come ciclomotore in base allart. 52 cds, sempre che ne sia dotato sin dall’origine. È stata introdotta, inoltre, un’ulteriore esenzione dall’obbligo di utilizzare la cintura di sicurezza, per gli autisti dei veicoli allestiti per la raccolta e trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale impegnati in attività di igiene ambientale all’interno del centro abitato,comprese le zone industriali e artigianali.
Il titolare di un certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, qualora prescritto, avrà l’obbligo di utilizzare durante la guida le lenti o gli apparecchi correttivi in maniera da integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali.

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (Art. 174 cds)
Sono previste più elevate sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese di trasporto – sia di persone che di cose in conto proprio e in conto terzi – che, nell’espletamento della propria attività, non osservano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tengono i documenti prescritti o li tengono scaduti, incompleti o alterati (su questo punto la norma è stata meglio formulata sostituendo la congiunzione “e” con il termine “ovvero”); in caso di ripetute inadempienze si aggiunge la sospensione ed eventualmente la revoca dei titoli abilitativi.
A carico dei conducenti,invece, la nuova normativa interviene in modo graduale sull’impianto sanzionatorio, punendo in modo progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata massima dei periodi di guida e di durata minima dei periodi di riposo. Attualmente, infatti, la sanzione è unica, qualunque sia la durata temporale dello sforamento dei limiti, penalizzando, di fatto, allo stesso modo chi commette violazioni gravi rispetto a chi realizza minimi illeciti.
Le violazioni sulla normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea ma accertate in Italia, sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsi giurisdizionale e amministrativo il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.

Il comma 11 dell’art. 174 cds dispone che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 (inosservanza dei periodi di guida, di riposo, di pausa, delle norme sulla corretta tenuta del registro di servizio e della copia dell’orario di lavoro) l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (patente e carte di circolazione), intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario. Sia dell’avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell’intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore dove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 174 cds il comando o l’ufficio restituisce la patente e la carta di circolazione del veicolo all’interessato.
La circolazione durante il periodo di intimazione a non proseguire il viaggio è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro immediato della patente di guida, se non già ritirata in precedenza in occasione dell’accertamento della violazione da cui deriva l’intimazione. In ogni caso la patente sarà restituita solo dopo che siano stati completati le interruzioni o i riposi prescritti.
Per effetto della novità introdotta dall’articolo 202, comma 2-bis, la violazione dei commi 5,6 e 7 dell’art. 174, cds (sono esclusi i commi 4 e 8, quindi il superamento dei periodi massimi di guida e dei periodi minimi di riposo di non oltre il 10% e le interruzioni) comporta l’obbligo del pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore, analogamente a quanto accade per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE di cui all’articolo 207 cds.


Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (Art. 176 cds)
A carico di chi sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito si applica ora, in luogo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, la più grave sanzione della revoca della patente.

In caso di accertamento della violazione, si attua la procedura di cui all’articolo 219 cds La patente non è pertanto ritirata dall’accertatore ma è data immediata comunicazione alla prefettura affinché sia disposta la revoca del documento di guida che dovrà essere ritirato al momento dell’esecuzione del provvedimento stesso.

Mezzi di soccorso per animali e incidenti con danni ad animali (Artt. 177 e 189 cds)
Con la modifica apportata all’art. 177 cds e l’integrazione all’art. 189 cds si equiparano di fatto alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali e per i servizi di vigilanza zoofila e si estende l’esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità al trasporto di animali in gravi condizioni di salute e ai servizi urgenti d’istituto.
L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha ora l’obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
In conseguenza delle predette disposizioni, nell’espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi. La disposizione, tuttavia, non è immediatamente operativa. Infatti, potrà essere applicata solo quando sarà approvato un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui saranno stabilite le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l’uso di tali sistemi. Il medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari per comprovare l’esclusione della responsabilità del conducente per le violazioni commesse durante il trasporto di animale in gravi condizioni di salute che viene effettuato da un privato con un veicolo diverso da quelli sopraindicati.

Le ipotesi di violazione sono punite con le specifiche sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dal comma 9-bis dell’art. 189 cds.

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (Art. 178 cds)
L’articolo 178 cds si riferisce ai veicoli non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui all’art. 179 del cds, cioè con il cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale, i quali, in luogo delle registrazioni di tali dispositivi, recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio, che devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali. La fonte normativa di riferimento per la regolamentazione della durata della guida degli autoveicoli in questione è l’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (Aetr), reso esecutivo dalla legge n. 112/1976, analoga al Reg.(CE) n. 561/2006.

L’impianto sanzionatorio è il medesimo di cui all’articolo 174 cds con l’unica differenza costituita dalla maggiorazione della sanzione prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni dei tempi di guida.

Cronotachigrafo e limitatore di velocità (Art. 179 cds)
Si è previsto, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi, l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente (Direzione provinciale del lavoro) da parte del comando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini della verifica presso l’impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso. Questa segnalazione differisce da quella prevista dall’art. 7, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 (come modificato dall’articolo 51 della legge n. 120/2010) in quanto quest’ultima riguarda i casi di incidenti da cui sia derivata la morte di persone o lesioni personali gravi e gravissime, provocati per violazioni al cds da veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C o C+E adibiti al trasporto di cose in conto terzi; qui la verifica ha come destinatari tutti i soggetti della filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce).

Per effetto della modifica apportata al comma 2 dell’art. 179 del cds, gli operatori di polizia stradale vedono definitivamente risolto il dubbio interpretativo e superata la relativa teoria secondo la quale era applicabile la violazione di cui all’art. 19 della legge n. 727/78 al caso di guida senza carta tachigrafica inserita nell’apparecchio di controllo digitale. Si è infatti stabilito che la circolazione senza card-conducente nel tachigrafo digitale è sanzionata ai sensi dell’articolo 179, comma 2, al pari di quanto già accadeva per la circolazione senza foglio di registrazione inserito all’interno del cronotachigrafo analogico.

Possesso dei documenti di circolazione e di guida (Art. 180 cds)
È stato introdotto l’obbligo giuridico di portare al seguito la carta qualificazione conducente (cqc) durante la conduzione di veicoli utilizzati in attività che ne richiedono la titolarità.

All’atto in cui l’agente accerta che il trasgressore non ha con sé la cqc applica la sanzione prevista dall’articolo 180, commi 5 e 7, cds, intimandogli di esibire il documento mancante ai sensi dell’articolo 180 comma 8 cds. Nel caso in cui il trasgressore esercita l’attività privo del necessario titolo abilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà soggetto alle ben più gravi sanzioni previste dall’articolo 116, comma 15, cds.

Giubbotti rifrangenti per velocipedi (Art. 182 cds)
Con l’inserimento del comma 9-bis si è previsto l’obbligo, per i conducenti di velocipedi che circolano fuori da centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, le cui caratteristiche tecniche sono quelle stabilite con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2003. L’obbligo entrerà in vigore solo dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della l. 120/2010.

Guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 e 186-bis del cds)
L’articolo 33 della l. 120/2010 ha apportato significative modifiche all’articolo 186 cds (guida in stato di ebbrezza alcolica) e ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chi guida dopo aver assunto bevande alcoliche (art. 186-bis cds) da parte di alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d’incidente.
Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, cds ha affermato il principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche: a) giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida; b) neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; c) conducenti che esercitino di professione l’attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente; d) tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati; e) conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all’articolo 56, comma 4, cds), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi Tats di cui all’articolo 56, comma 2, lettere e) e f), cds quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.

Il controllo del tasso alcolemico può essere effettuato, nei riguardi dei conducenti sopra citati, secondo le procedure e con gli strumenti indicati dall’articolo 186, commi 3, 4 e 5, cds.
Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all’art. 186-bis, comma 1, cds saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell’aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l’impiego dell’etilometro a fini di raccolta della prova.
La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti sopraindindicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 155 a Euro 624 (art. 186-bis, c.2, cds). La stessa viene raddoppiata, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202 cds; non è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie ed è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente. Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopraindindicati, cui è stato riscontrato un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene sottratto alla disponibilità del conducente.


Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per i conducenti di cui all’articolo 186-bis cds: quando uno dei soggetti richiamati dall’art. 186-bis cds rifiuti di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all’art. 186, commi 3, 4 o 5, cds, è punito con le sanzioni penali di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cds (ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Analogamente a quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l’accertamento alcolimetrico (art. 186, c. 7, cds), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all’art. 186, c. 7, cds, il prefetto, con l’ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell’art. 223 cds, dispone l’obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’articolo 119, c. 4, cds che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del comma 8 dell’art. 186 cds. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all’art.186-bis cds non determina la decurtazione di punti dalla patente di guida.

Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni: ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), cds, dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell’articolo 2 della l. 689/1981, è stata prevista l’applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida. Infatti, l’accertamento dell’assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Condotta depenalizzata: con la modifica apportata alla lett. a) del comma 2 dell’art. 186 cds, è stata depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, della quale è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 cds. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l’illecito è commesso da uno dei soggetti indicati dall’art. 186-bis cds sopra indicati.

All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In particolare: è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo edittale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale; è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e il conducente abbia provocato un incidente stradale; per i conducenti di cui all’art. 186-bis cds che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall’art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà; nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell’art. 186-bis, c. 2, cds, è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.


Confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o in caso di rifiuto di accertamenti: conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26.5.2010, la confisca del veicolo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico oltre 1,5g/l, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cds, nonché per il rifiuto di effettuare accertamenti di cui all’art. 186, comma 7, e art. 186-bis, comma 6, cds non è più qualificata come misura di sicurezza patrimoniale. Tale circostanza, unitamente all’espresso rinvio alle nuove disposizioni dell’art. 224-ter cds, introdotto dall’articolo 44 della l. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cds, induce a ritenere che la confisca di cui si parla abbia assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati. Di conseguenza, nei casi soprarichiamati, ai fini del sequestro del veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all’art. 213 cds, in quanto compatibili. Tuttavia, per espressa previsione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 224-ter cds, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 213 cds, che consentono l’affidamento della custodia del veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di polizia che accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo a uno dei soggetti di cui all’art. 214-bis cds (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, a uno dei soggetti autorizzati dal prefetto a effettuare la custodia amministrativa ai sensi del dpr 571/1982. Dopo la condanna per i reati sopraindicati, secondo le disposizioni dell’art. 224-ter cds, il veicolo sequestrato è oggetto di confisca con provvedimento del prefetto.

Applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza: il comma 2 bis all’articolo 186 del cds ha previsto che sia disposto il fermo amministrativo del veicolo condotto dal conducente in stato di ebbrezza alcolica che abbia provocato un incidente stradale. Per effetto delle nuove disposizioni del citato art. 224-ter cds, al momento dell’accertamento dell’illecito si procede all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo. A tal fine, l’art. 224-ter, stabilisce che l’operatore di polizia stradale provveda a disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni mentre il restante periodo di fermo sarà disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Il fermo amministrativo provvisorio è disposto secondo le procedure dell’art. 214 cds, in quanto compatibili.

Guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 cds)
Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità. In particolare: è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo edittale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti; è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale; per i conducenti di cui all’art. 186-bis cds le pene previste dall’art. 187 cds sono aumentate da un terzo alla metà; nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell’art. 186-bis cds, è sempre disposta la revoca della patente di guida.

Accertamento dello stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti: significative novità in materia di accertamenti analitici sono state introdotte con la nuova previsione dell’art. 187, comma 2-bis, cds per rilevare, in chi guida, lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. La nuova norma ha infatti previsto che, qualora le prove non invasive forniscano esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale procedenti. La nuova disposizione sarà operativa solo dopo l’emanazione di un decreto interministeriale che determini le caratteristiche degli apparecchi per l’analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.
Per effetto della completa riformulazione del comma 3 dell’art. 187 cds, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. La nuova previsione lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati, correlati a evidenti sintomi di alterazione psicofisica.


Confisca del veicolo in caso di guida in stato di alterazione o in caso di rifiuto di accertamenti: in caso di condanna per guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativi accertamenti, la prescritta confisca del veicolo appartenente al conducente, che ha commesso gli illeciti indicati, ha assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria. Per il relativo sequestro, perciò, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 224-ter cds, secondo le quali si procede al sequestro amministrativo (e non più al sequestro preventivo ex art. 321 cpp), con affidamento ai soggetti di cui all’art. 214-bis.

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni (Art. 191 cds)
Con la modifica di cui all’art. 191 cds è stato eliminato il riferimento al “dare precedenza” ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali che è stato sostituito con l’imperativo “fermarsi”, facendo così venir meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità da parte del conducente. In tali casi, perciò, il conducente che si approssima a un attraversamento pedonale impegnato da un pedone deve fermarsi in ogni caso per dargli la precedenza. È stato, inoltre, introdotto l’obbligo di dare la precedenza, di rallentare e all’occorrenza fermarsi, allorché i pedoni abbiano manifestato in modo non equivoco l’intenzione di attraversare, quando, cioè, essi si trovano in un momento immediatamente precedente all’azione di attraversamento vera e propria.

Le violazioni commesse dal conducente del veicolo comportano ora una decurtazione di punti sulla patente di guida in misura maggiore rispetto alla corrispondente ipotesi previgente.

Responsabilità solidale per la circolazione dei complessi veicolari (Art. 196 cds)
Nel caso di complessi veicolari, a differenza della precedente previsione normativa, ove il responsabile solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con il venir meno dell’obbligo di apposizione della targa ripetitrice sul rimorchio, che sarà dotato solo della propria targa di immatricolazione, la responsabilità solidale incombe ora in capo al proprietario del veicolo trainato. Ne consegue che in caso di violazioni in cui non sia identificato il conducente (es. le ipotesi di contestazione differita di cui all’art. 201 cds), responsabile in solido è il proprietario del rimorchio a cui dovrà essere notificato il verbale di contestazione.
La nuova norma, che non si estende ai carrelli appendice che dovranno continuare a essere muniti posteriormente della targa ripetitrice contenente i dati di immatricolazione del veicolo trainante, non sarà immediatamente operativa. Affinché trovi corretta applicazione nel contesto normativo, occorre, infatti, l’approvazione di un Regolamento attuativo, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, che fissi le caratteristiche delle targhe dei rimorchi in modo che esse siano meglio leggibili delle attuali. Di conseguenza, la nuova previsione si applicherà ai soli rimorchi immatricolati dopo l’approvazione del Regolamento e che sono muniti delle nuove targhe.

Tempi più ridotti per la notificazione delle violazioni (Art. 201 cds)
La nuova norma riduce, da centocinquanta a novanta giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada; qualora, invece, la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica all’obbligato in solido è di cento giorni.
Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in esame, cioè dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece, continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni.
Sono stati, inoltre, integrati i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni (articolo 201, comma 1-bis, lettera g) e g-bis) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici, alle aree pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocità non moderata ai sensi dell’art. 141, di circolazione contromano, di violazione della segnaletica stradale, di trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, di uso del casco sui medesimi veicoli, nonché quelle relative al fermo, al sequestro e alla confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesi indicate dalla nuova lettera g-bis) del comma 1 bis dell’art. 201 cds non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Gli strumenti devono però essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati e utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo le direttive fornite dal ministero dell’Interno, sentito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Obbligo di pagamento in misura ridotta sulla strada (Art. 202 cds)
Per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, si è introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall’articolo 207 del cds per i conducenti dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE. Infatti, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell’articolo 202.

Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Interventi in materia di ricorso al giudice di pace (Art. 204-bis del cds)
L’articolo 7 del dlg 150/2011 ha dettato nuove disposizioni procedimentali in ordine al ricorso avverso il verbale di contestazione di un illecito stradale. Vediamo un po’ meglio:
il ricorso deve essere presentato, anche per posta, entro 30 giorni dalla contestazione sulla strada o dalla notificazione del verbale a mezzo posta. Se il ricorrente risiede all’estero, il termine è portato a 60 giorni.
Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati a cura della cancelleria, all’opponente o al suo procuratore, nonché al prefetto, regione, province e comune, quando i proventi a mente dell’art. 208 sono a loro attribuiti, anche a mezzo fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’art. 7 del reg. del dpr n. 123/2001.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, si pronuncia con ordinanza nel corso della prima udienza. Tuttavia, in casi eccezionali di particolare urgenza, in cui sia possibile ipotizzare un danno grave e irreparabile, il giudice può sospendere il provvedimento impugnato con decreto emesso fuori udienza. In tali casi, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice almeno dopo 30 giorni dal deposito dello stesso e il provvedimento di sospensione deve essere confermato nel corso della stessa udienza. Il provvedimento di sospensione non è ricorribile.
La legittimazione passiva in giudizio spetta al prefetto quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo dell’art. 208, mentre spetta alle regioni, alla province e ai comuni quando le violazioni sono state accertate dai rispettivi funzionari, ufficiali e agenti o comunque quando i relativi proventi devono essere a essi devoluti.
In caso di rigetto del ricorso il Giudice di pace con sentenza determina e impone il pagamento della somma dovuta. ll pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza e deve essere effettuata a favore dell’amministrazione cui dipende l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinata.

Pagamento in misura ridotta per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE (Art. 207 cds)
Si è definitivamente chiarito che, nelle more del versamento della cauzione e in assenza del pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressori anzidetti, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo togliendolo dalla disponibilità degli aventi titolo e affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’art. 214-bis, con spese a carico del responsabile della violazione. È stato inoltre abrogato il comma 4-bis dell’articolo in esame, che prevedeva l’applicazione di questa procedura anche ai veicoli immatricolati in Italia quando erano condotti da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell’Unione europea.

Effetti della revoca della patente di guida (Art. 219 cds)
I soggetti ai quali viene revocata la patente, quale sanzione amministrativa accessoria, non potranno conseguire una nuova patente se non siano trascorsi almeno due anni (prima era un anno). Se la patente viene, invece, revocata in seguito alle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 cds non è possibile ottenere una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
È stato chiarito che il titolare di patente revocata non può conseguire il certificato di idoneità alla guida per ciclomotore.
La revoca della patente di guida che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 187 e 186 (solo nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro), nei confronti di un conducente professionale, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

Niente sanzioni accessorie ai conducenti di veicoli che non richiedono la patente di guida
L’articolo 43 della l. 120/2010, modificando l’art. 219-bis cds, ha soppresso la previsione contenuta nella precedente formulazione della stessa norma, secondo la quale le misure della sospensione, della revoca o del ritiro della patente nonché la decurtazione di punti, potevano essere applicate al conducente titolare di patente anche quando la violazione da cui le misure discendevano era stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida.
In caso di violazione commessa da conducenti di ciclomotori, per la quale ricorre la sanzione accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente posseduta ai sensi dell’art. 116, comma 1-quinqies. Qualora il conducente circoli durante il periodo di applicazione delle predette sanzioni amministrative accessorie si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 216, 218 e 219.

Interventi relativi al ritiro ed alla sospensione della patente in caso di incidenti stradali (Art. 223 cds)
Con la completa riscrittura dell’art. 223 cds, sono state apportate significative modifiche al procedimento di applicazione della sospensione cautelare della patente di guida disposta dal prefetto in occasione dell’accertamento di reati che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie sulla patente ovvero nei casi in cui il conducente coinvolto in incidente stradale abbia provocato, con il proprio comportamento colposo, lesioni personali o la morte di una o più persone. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Questo Ufficio, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino a un massimo di due anni. Secondo la nuova formulazione del comma 2, dell’art. 223 cds, la stessa previsione normativa si applica anche quando il conducente sia coinvolto in un incidente stradale, determinato da una sua condotta imprudente per la violazione delle norme del codice della strada, dalla quale derivino lesioni personali colpose ovvero un omicidio colposo.

Per effetto della nuova formulazione della norma, l’operatore di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia provocato lesioni personali a terzi ovvero la morte di una o più persone, deve procedere al ritiro immediato della patente di guida del conducente responsabile del sinistro nei confronti del quale sia accertata la violazione di una norma di comportamento che abbia determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte. La patente ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradale, unitamente a copia del rapporto del rilevo dell’incidente e del verbale di contestazione per il comportamento dell’illecito da cui derivano i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, deve essere trasmessa, entro i dieci giorni successivi e a cura dell’Ufficio da cui dipende l’accertatore, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata commessa la violazione. Questo Ufficio, valutata la responsabilità del conducente e nei casi in cui sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità di questi, provvede alla sospensione cautelare della patente di guida per un periodo massimo di tre anni.

Occorre sottolineare che la nuova procedura presuppone che, nell’immediatezza dello stesso evento, sia evidente la responsabilità o la corresponsabilità dei conducenti coinvolti e che, perciò, sia stato redatto, sempre nell’immediatezza, nei confronti del conducente responsabile, un verbale di contestazione amministrativa per la violazione di una norma di comportamento del codice della strada. In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della particolare complessità della dinamica del sinistro o per la mancanza di concreti e univoci elementi, non si possa procedere alla contestazione immediata di un illecito amministrativo a carico del conducente responsabile o corresponsabile dell’incidente, il ritiro immediato della patente di guida non sarà effettuato. In tale ultima ipotesi, completata la ricostruzione dell’incidente e accertata successivamente la responsabilità dei coinvolti, l’Ufficio da cui dipende l’accertatore provvederà ad inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo copia del rapporto dell’incidente e del verbale di contestazione notificato al responsabile dell’incidente ai sensi dell’art. 201 cds.
Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida, non è più necessario acquisire il preventivo parere tecnico degli Uffici provinciali del Dtt. Come già previsto, avverso il provvedimento di sospensione cautelare della patente, è ammesso ricorso in opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 205 cds.

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (Art. 224-ter cds)
L’articolo, di nuova formulazione, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste dal cds, consentendo così una immediata applicazione di tali misure, ancorché parziale nel caso del fermo, prima della sentenza di condanna da parte dell’Ag.

In base alla nuova norma perciò, l’operatore di polizia stradale, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (es. art. 187 e 186/2° lettera c), procede al sequestro dello stesso, ai sensi dell’articolo 213 cds, affidandolo a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis cds (c.d. custode acquirente). Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Nelle ipotesi di reato per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’art. 214 cds, quindi affidandolo in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, sempre che le circostanze lo consentano ovvero dandone la custodia a uno dei soggetti di cui all’art. 214-bis o comunque autorizzati, se non sono presenti i soggetti indicati o non possono assumere la custodia.


L’articolo in esame disciplina anche la fase successiva alla sentenza, prevedendo che, nel caso della confisca, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 cds, in quanto compatibili. In tali casi, perciò, non possono trovare applicazione le disposizioni dell’art. 213 comma 2-quater che consentono l’alienazione anticipata del veicolo al custode-acquirente. Analogamente per le ipotesi di reato per le quali è previsto il fermo amministrativo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’art. 214 cds per il rimanente periodo.

Divieto di somministrazione e vendita di alcolici
Significative modifiche sono state apportate anche in materia di vendita o di somministrazione di alcol. Con una modifica dell’art. 6 del decreto legge 3.8.2007 n. 117, convertito in legge 2.10.2007 n. 160 si è previsto che tutti i locali che effettuano attività di vendita e somministrazione di alcolici o superalcolici e che devono essere muniti della licenza prevista dall’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:
devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non vale nella notte di capodanno e per quella di ferragosto.
Se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso.
Resta fermo l’obbligo di esporre una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e anche le quantità di alcol che determinano il superamento del tasso alcolemico. Per i locali in cui la somministrazione non è associata ad attività di spettacolo o altre forme di intrattenimento, le previsioni relative all’obbligo di dotarsi di strumenti di misura nonché a quello di esporre la tabella di cui sopra entrano in vigore dopo tre mesi dall’entrata in vigore della l. 120/2010 e cioè dal 13 novembre 2010.

Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori degli obblighi o dei divieti di cui sopra (da 5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensione della licenza o dell’autorizzazione a svolgere l’attività in caso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è disposta dal prefetto. Per la procedura di applicazione delle sanzioni di cui sopra valgono le disposizioni della l. 689/81.

Si è inoltre rimodulato il divieto di vendita o di somministrazione di alcolici e superalcolici in autostrada. Si è previsto che:
nelle aree di servizio delle autostrade è sempre vietata la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle ore 6;
nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la vendita per asporto dei superalcolici dalle ore 22 alle 6.

La violazione dei divieti di somministrazione o vendita in autostrada comporta pesanti sanzioni per i trasgressori con l’obbligo del pagamento di una somma da euro 2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto e da 3.500 a 10.500 euro nell’ipotesi di somministrazione. È inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del prefetto nel caso di reiterazione delle violazioni in questione in un biennio. Per la procedura di applicazione di queste sanzioni valgono le disposizioni della l. 689/81.

* Vice questore aggiunto e ** sostituto commissario della Polizia di Stato

Scarica l’inserto in formato PDF

01/01/2012