Angelo Vicari*
Armi: cosa dice la legge
“Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”
Introduzione
Il decreto legislativo 204/2010 è composto da n. 8 articoli ed è entrato in vigore il 1 luglio 2011 (art. 8).
Alcune previsioni normative troveranno applicazione successivamente a tale data, siccome la loro attuazione è subordinata all’emanazione di decreti ministeriali (art. 6, comma 4); nell’attesa “continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia” (art. 6, comma 4).
Con decreto del presidente della Repubblica dovrà essere emanato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche, il nuovo regolamento di esecuzione del tulps, in considerazione delle modifiche apportate al testo vigente del 1940, n.635 (art. 6, comma 1).
Si continua, anche dopo il 1 luglio 2011, ad applicare la normativa vigente sulle armi, ove non modificata dal presente decreto legislativo (art. 6, comma 5).
Precedenti normativi di riferimento
Il 18 giugno 1991 venne pubblicata la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE relativa al “Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” (Gazz. Uff. dell’Unione europea, 11 novembre 1991, n. 87).
Tale direttiva si rese necessaria per poter sottoporre a maggior controllo la movimentazione di armi all’interno della Comunità europea, rendendo, nel contempo, più omogenea la legislazione delle armi dei singoli Paesi, in previsione della libera circolazione delle persone e delle merci (31 dicembre 1992).
La direttiva 91/477/CEE è importante perché ha introdotto:
a) la definizione e classificazione delle armi, loro parti e delle munizioni;
b) i requisiti generali, anche psicofisici per l’acquisto e la detenzione di armi;
c) l’accordo preventivo con il paese di destinazione per l’esportazione di armi;
d) la Carta europea d’arma da fuoco per facilitare la circolazione di armi per l’attività venatoria e quella sportiva.
La direttiva 91/477/CEE fu recepita nel nostro ordinamento con la legge 19 dicembre 1992, n. 489, relativa alle “Disposizioni in materia di direttive comunitarie del mercato interno” (Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n. 299), con la quale, all’art. 9, si delegò il Governo a emanare un decreto legislativo per l’attuazione, nel rispetto di principi e criteri direttivi.
Il 30 dicembre 1992 fu emanato il decreto legislativo n. 527, “Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” ( Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7), con il quale furono apportate modifiche alla legge 110/75 (acquisto, detenzione, importazione, esportazione di armi da parte di cittadini comunitari) e resa operativa la Carta europea di arma da fuoco con apposito regolamento di esecuzione, emanato con decreto del ministro dell’Interno del 30 ottobre 1996, n.635 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297).
In data 21 maggio 2008, la Comunità europea ha ritenuto opportuno emanare una nuova direttiva, 2008/51/CE (Gazz. Uff. Unione europea, 8 luglio 2008, n. 179), che “Modifica la direttiva 91/477/CEE”, in considerazione:
a) della firma del Protocollo (16 gennaio 2002) contro la fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;
b) della conseguente necessità di disporre e regolamentare migliori metodologie per rendere sempre più efficiente la “Tracciabilità” delle armi, loro parti, munizioni ed esplosivi;
c) della opportunità di definire e classificare, più puntualmente, le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, nonché le relative attività commerciali;
d) della necessità di un maggior controllo sull’affidabilità dei soggetti che acquistano e detengono armi.
La direttiva 2008/51/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 luglio 2009, n. 88, relativa alle “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008” (Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, Suppl. Ord. n. 110), con la quale, all’art. 36, si delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l’attuazione di tale direttiva, con l’indicazione di principi e criteri direttivi.
La legge n. 88/2009 prevede, inoltre:
all’art. 29, la delega per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa alla “Immissione sul mercato di articoli pirotecnici”, attuata con decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Gazz. Uff. 22 aprile 2010, n. 93), normativa non rilevante ai fini del decreto legislativo 204/2010;
all’art. 30, la delega per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa alla “Istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”, attuata con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, normativa rilevante ai fini del decreto legislativo 204/2010 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 33).
In data 26 ottobre 2010, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 204 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288), per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, con il quale si apportano modifiche e integrazioni:
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
al t.u. delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione;
alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 sulle “Disposizioni per il controllo delle armi”, così come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 relativa alle “Nuove norme sulla criminalità”;
alla legge 18 aprile 1975, n. 110.
Decreto legislativo 26 ottobre 2010, N. 204
“Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e detenzione di armi” (Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288)
Articolo 1
(Oggetto e campo di applicazione)
Non rilevante ai fini della presente sintesi.
Articolo 2
(modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527)
Con il comma 1, lettera b), viene inserito l’art. 1- bis, dopo l’art. 1 del dlgs 527/1992 (attuazione prima direttiva 91/477/CEE), per meglio definire i concetti di:
a) “arma da fuoco”. “qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata a espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente”.
Sono esclusi gli “oggetti”, elencati nell’allegato i, punto III, della direttiva 91/477/CEE, che, seppure conformi alla definizione:
sono stati disattivati, rendendoli “definitivamente inservibili”;
sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione, oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, “purchè siano utilizzati unicamente per tali scopi specifici”.
Viene considerato “oggetto idoneo a essere trasformato” in arma da fuoco:
“se ha l’aspetto di un’arma da fuoco”;
ha particolari caratteristiche di fabbricazione;
è stato costruito con materiale adatto.
b) “parte”. “Qualsiasi componente o elemento di ricambio” di un’arma “da fuoco”, quando sia:
“specificatamente progettato per un’arma da fuoco”;
“indispensabile al suo funzionamento”.
Vengono elencate,“in particolare”:
la canna;
il fusto;
la carcassa;
il carrello;
il tamburo;
l’otturatore;
il blocco di culatta.
Non si esclude che, anche altre “parti”, aventi ambedue le caratteristiche di cui sopra, possano essere considerate tali.
Nonostante sia mancante del requisito della indispensabilità al funzionamento, viene, per la prima volta, considerato parte anche “ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco”, cioè il silenziatore, prima considerato accessorio, come previsto dalla circolare del ministero dell’Interno del 14 gennaio 1996, n. 559/C.22425/10179(7), il cui impiego è, comunque, espressamente vietato nell’attività venatoria (art. 21, legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157).
In precedenza le “parti” di arma erano elencate nell’art. 19 della legge 110/75, relativo al loro trasporto, ove non erano ricompresi:
l’otturatore;
il blocco di culatta;
il silenziatore.
Il caricatore, già inserito nell’art. 19 della legge 110/75, non essendo stato riportato nell’elenco delle “parti”, e a seguito di espressa cancellazione di tale parola, con la modifica dell’art. 19, apportata dal presente dlgs (art. 5, comma 1, lettera L), non è più considerabile “parte” di arma, ma declassato ad accessorio, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione della normativa sulle armi, come esplicitato nella circolare del 24 giugno 2011 ( pag. 11).
Devono essere considerati, ancora, “parti” i caricatori delle armi da guerra, per le motivazioni che, di seguito, andremo a illustrare, relativamente alla modifica dell’art. 19 della legge 110/75.
Non è parte, per espressa disposizione del presente dlgs, il “semilavorato”, cioè “quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche”(art. 5, comma 1, lettera L).
c) “parte essenziale”, è quella parte di un’arma “da fuoco” che rientra “nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco” di cui fa parte o è destinata a farne parte, cioè:
il meccanismo di chiusura;
la camera;
la canna.
Questa definizione era già presente nell’Allegato I, punto II, lettera B, della direttiva 91/477/CEE.
d) “munizione”. “l’insieme della cartuccia o (e) dei componenti” compresi:
i bossoli;
gli inneschi;
la polvere da sparo;
le pallottole;
i proiettili.
Nel presente dlgs non viene prevista alcuna modifica a quanto già stabilito in materia di detenzione di munizioni e polvere dall’art. 97 del regolamento del tulps; pertanto, nonostante la suddetta definizione, che sembrerebbe far rientrare tra le munizioni anche i “bossoli”e le “pallottole”, sottoponendoli, così, all’obbligo di denuncia, si continuano ad applicare gli artt. 38 del tulps (denuncia di detenzione), 58 e 97 del relativo regolamento (modalità della denuncia e quantitativi detenibili).
Ogni dubbio in merito viene fugato dall’art. 3, comma 1, lettera e) del presente dlgs., il quale, relativamente alla modifica dell’art. 38 del tulps, dispone l’obbligo della denuncia di detenzione solo per le “munizioni finite”, come chiarito, anche, dalla circolare del 24 giugno 2011 (pag. 5).
e) “tracciabilità”. possibilità di “controllo sistematico del percorso” delle armi “da fuoco”, loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, per prevenire la fabbricazione e traffico illeciti.
f) “intermediario”. persona fisica o giuridica che:
non è armaiolo;
esercita professionalmente l’attività di vendita, acquisto, trasferimento di “armi” (da fuoco, da sparo, bianche), loro parti, munizioni;
non ne ha la materiale disponibilità.
I “meri vettori” (trasportatori) non sono considerati espressamente intermediari.
g) “armaiolo”. Persona fisica o giuridica che:
esercita professionalmente le attività di fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, disattivazione (omessa per dimenticanza la demilitarizzazione), locazione di “armi” (da fuoco, da sparo, bianche), loro parti e munizioni.
Lo stesso art. 2, comma 1, lettera c), del presente dlgs, modifica l’art. 2 del dlgs 527/92, relativo al rilascio della carta europea d’arma da fuoco, inserendo la possibilità di richiedere tale documento, da parte dei cittadini dell’unione europea, al “questore della provincia di domicilio”, anziché di sola residenza.
Tale previsione colma la lacuna lasciata dal dpr 28 maggio 2001, n.311 (“regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per attività disciplinate dal tulps”), che, con l’art. 3, ha modificato l’art. 61 del regolamento di esecuzione del tulps, nella parte in cui vincolava la richiesta di licenze di porto d’armi alla residenza, inserendo anche il domicilio.
Articolo 3
(modifiche al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773)
Vengono modificati gli artt. 28, 31, 35, 38, 42, 55, 57 del tulps.
Viene inserito l’art. 31 bis.
Il comma 1, lettera a), modifica l’art. 28 del tulps relativo alle licenze per le attività commerciali per armi da guerra:
estendendo tale obbligo anche per “assemblaggio” delle stesse;
la validità delle relative licenze viene portata da 1 a 2 anni.
Questo aumento riguarda solo le licenze commerciali, con implicita esclusione della licenza di collezione di armi da guerra (si veda, di seguito, la modifica dell’art. 31 del tulps, al nuovo comma 3, dove è confermata la validità della licenza di collezione per armi antiche) ;
la sanzione prevista dall’art. 28 viene aumentata esclusivamente per la “multa”( da 3.000 a 30.000 euro).
Il comma 1, lettera b), (art. 3), modifica l’art. 31 del tulps, relativo alle licenze commerciali per le armi comuni:
estendendo tale obbligo anche per “assemblaggio” delle stesse;
la validità delle relative licenze viene portata da 1 a 3 anni.
Da tale aumento viene esclusa espressamente la licenza di collezione di armi antiche (permanente, art. 32 tulps).
In merito alla estensione della validità delle suddette licenze, è da rilevare che non è stata presa in considerazione quella di “riparazione” (art. 8, legge 110/75). Trattandosi, comunque, di licenza di minore importanza per la salvaguardia della sicurezza pubblica, rispetto a quelle di fabbricazione e vendita, considerato il principio di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene che si debba considerare estesa da 1 a 3 anni anche la validità di questa autorizzazione.
Il comma 1, lettera c), (art. 3), inserisce l’art. 31 bis per disciplinare la nuova attività professionale di “intermediario” “nel settore delle armi”.
Sebbene si faccia esplicito riferimento alla nuova figura di “intermediario”, la cui attività viene definita all’art. 2, comma 1, del presente dlgs, con riferimento alle “armi”, “parti” e “munizioni”, tuttavia, nel nuovo art. 31 bis, tale attività viene limitata al “settore delle armi”, come confermato dalla circolare del 24 giugno 2