Vincenzo Di Lembo*

Livelli di guardia

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Manifestazioni, conseguenze e riflessi giuridici del mobbing

L’espressione anglofona “mobbing”, sviluppatasi solo di recente nella pratica giudiziaria, (“to mob” significa “assalire o aggredire in gruppo”) è stata utilizzata per la prima volta dall’etologo Konrad Lorenz per descrivere il comportamento con cui più animali isolano e allontanano un altro dal gruppo o dal territorio cui questi appartiene.
Non esiste in ambito internazionale una nozione di “mobbing” univocamente recepita e accettata per qualificare la violenza psicologica sul luogo di lavoro.
Il termine è fungibile con altre espressioni attraverso cui si rappresentano i comportamenti vessatori di un soggetto nei confronti di altri soggetti più deboli.
Si parla di “bossing” (o mobbing verticale ) per indicare le pressioni psicologiche esercitate dall’azienda, e dai preposti di essa, nei confronti di uno o più dipendenti, al fine di ottenerne le dimissioni o l’accettazione di una dequalificazione.
Si tratta di un’ azione persecutoria funzionale a una politica di organizzazione o di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla riduzione del personale o all’esclusione di lavoratori “scomodi”.
Con l’espressione “bullying” (bullismo) si indicano le forme di terrorismo psicologico esercitate non solo sul luogo di lavoro, ma anche in casa, a scuola, nelle caserme, nelle carceri, che si sostanziano in atti di prevaricazione e di prepotenza tra soggetti non necessariamente ordinati per via gerarchica.
Anche in Italia, la condotta di “mobbing”, varcando gli ambiti originari dell’etologia, della sociologia e della psicologia del lavoro, progressivamente acquista dignità giuridica.
Se sul versante sociologico o psicologico il mobbing presenta i caratteri di una condotta omogenea, sul versante giuridico esso crea imbarazzo per le disomogenee manifestazioni che lo caratterizzano, le quali rendono difficoltoso un puntuale inquadram

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01/12/2011