Maurizio Santoloci*

Reati fluidi

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Tecnica di polizia giudiziaria ambientale in materia di trasporto illegale di rifiuti liquidi

Un nuovo crimine ambientale in crescita
Nel quadro dei crimini ambientali, lo smaltimento illegale dei rifiuti liquidi (trasportati su gomma, treno e nave) rappresenta un aspetto di primaria importanza in quanto ogni giorno in tutta Italia rilevanti quantitativi di liquami industriali pericolosi (e anche domestici) vengono riversati sui terreni, nei tombini, nei pozzi in campagna, nelle acque pubbliche in modo illegale.
Il caso dell’autospurghista – documentato dai Tg nazionali – colto sul fatto mentre riversava il proprio carico di rifiuti liquidi sulla costa della Grotta azzurra è significativo di un fenomeno di illegalità diffusa e silente che crea quotidianamente danni ambientali spaventosi. I rifiuti sono meno appariscenti e “rumorosi” dei rifiuti solidi e – dunque – questa realtà criminale è silenziosa e spesso sottovalutata. Ma ogni giorno un veicolo che trasporta liquami tossici transita accanto a una pattuglia della Polizia di Stato; un vagone intriso di rifiuti liquidi pericolosi viaggia davanti a un ufficio della polizia ferroviaria e un cargo, con tali liquami, parte da un porto nostrano che ha un posto di polizia marittima di controllo. Purtroppo molti di questi trasporti sono abusivi e tali carichi sono ben dissimulati sotto apparente legalità.
È dunque prioritario, in particolare per la polizia stradale, per la polizia ferroviaria e per la polizia marittima percepire la dimensione, la gravità e – soprattutto – la natura giuridica del problema per poter attivare efficaci azioni di contrasto. Anche le terminologie sono importanti perché nel gergo comune ancora si usa dire “un autospurghista scarica i liquami”, confondendo la normativa sugli scarichi (che qui non c’entra nulla) con quella del trasporto dei rifiuti liquidi (penalmente rilevante e appropriata a tali casi). “Roba liquida che viaggia, non scarica, ma smaltisce”. Su questo presupposto quasi dogmatico iniziale, deve essere impostato ogni accertamento su strada e su rotaia (oltre che per le navi) in materia di rifiuti liquidi illegali e sulle connesse attività della criminalità organizzata che a tutti i livelli si è inserita a tutto campo in questo nuovo micidiale business illegale.
Molto spesso l’attenzione degli investigatori è rivolta allo smaltimento e al traffico illegale dei rifiuti solidi. Esiste tuttavia sul nostro territorio nazionale, nel contempo, una produzione continua e incessante di quantitativi rilevantissimi di rifiuti liquidi industriali (anche molto pericolosi) e questa realtà criminale logicamente è meno evidente e meno appariscente e forse anche meno conosciuta, in quanto non crea né accumuli vistosi né produce conseguenze sul territorio immediatamente visibili e percepibili. Ma il danno è paradossalmente superiore a quello dei rifiuti solidi, in quanto i liquami vengono assorbiti immediatamente dal suolo, dal sottosuolo o dalle acque e quindi se ne perdono immediatamente le tracce. Le conseguenze che tali liquami tutti i giorni arrecano all’ambiente e alla salute pubblica sono dunque realmente diffuse e drammatiche.
Questi smaltimenti illegali – quotidiani e polverizzati sul territorio – sono attivati da un intero mondo di operatori occulti che agiscono con aziende, veicoli e personale totalmente invisibili in quanto non registrati in alcun modo a livello formale, e dunque gestiscono peraltro un regime in violazione alle regole fiscali e tributarie permanente e diffuso di enorme valore. In altri casi, si tratta di aziende ufficialmente e regolarmente registrate, ma che dichiarano solo una parte dei liquami effettivamente ritirati e viaggiano con tali carichi in modo irregolare, in quanto non compilano correttamente le documentazioni rituali e quindi violando le regole in materia di gestione di rifiuti a livello cartolare.

Acque di scarico e rifiuti allo stato liquido: dov’è il confine?
Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di equivoci interpretativi e applicativi da parte di molti organi di pg, pur essendo campo di gravissime illegalità. Vale dunque la pena tracciare qualche nota di chiarimento in merito a fini sostanziali e procedurali. Soprattutto perché chi delinque con i liquami tende a spacciare la propria attività come “scarico” per rientrare nelle sanzioni della parte terza del testo unico ambientale che sono molto più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo e analisi estremamente complesse che rendono spesso vani gli accertamenti della pg.
Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi, anche pericolosi, è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l’organo di controllo per indurlo a operare entro il contesto molto più blando a livello regolamentativo e soprattutto sanzionatorio delle norme sugli scarichi anziché in quelle dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del testo unico ambientale è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria.
La parte quarta del dlgs n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 2, lett. a, dopo modifiche del dlgs: n. 205/2010). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso dlgs 152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo 152/1999 e prima ancora dalla “Legge Merli”), le disposizioni sui rifiuti dettate dal testo unico ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della

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01/10/2011