Lorenzo D�Onofrio

Armi, munizioni, esplosivi: le novità

CONDIVIDI

Tutte le innovazioni secondo la recente direttiva europea

Premessa
Il d.lgs. 26-10-2010, n. 204, emanato in attuazione di una direttiva europea e composto da 8 articoli, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle seguenti leggi:
d. lgs. 30-12-1992, n. 527 (Attuazione delle direttiva 91/477/ CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi);
testo unico delle leggi di p.s. e relativo regolamento esecutivo;
legge 2-10-1967, n. 895, modificata dalla legge 14-10-1974, n. 497 (Disposizioni per il controllo delle armi);
legge 18-04-1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).
Il provvedimento è entrato in vigore il 1-7-2011 (art. 8, co. 1), ma l’efficacia di alcune disposizioni è subordinata all’emanazione di appositi decreti ministeriali, nonché del regolamento modificativo del regolamento esecutivo della legge di p.s.
Nel seguito sono indicati i lineamenti generali delle innovazioni apportate ai testi legislativi richiamati, con la specifica delle disposizioni che entreranno in vigore successivamente al 1 luglio 2011.
D. lgs. 30-12-1992, n. 527 – L’art. 2 del decreto legislativo sostituisce il co. 1 dell’art. 1, inserisce l’art. 1- bis e modifica l’art. 2.
Il co. 1 dell’art. 1 stabilisce che il presente provvedimento costituisce attuazione di una direttiva europea (la 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE) relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
L’art. 1-bis contiene le definizioni di: a) arma da fuoco, b) parte, c) parte essenziale, d) munizione, e) tracciabilità, f) intermediario, g) armaiolo.
In ordine a tali definizioni si evidenzia quanto segue:
le armi da fuoco costituiscono una categoria della armi da sparo, che comprende anche armi che lanciano proiettili utilizzando una energia diversa dall’esplosivo, per es. ad emissione di gas, (vedasi art. 2, co. 3 della legge 110/1975);
nella voce “parte” non è indicato il caricatore, mentre è compreso il silenziatore;
le definizioni di “parte”, “parte essenziale”, “munizioni” e “tracciabilità” si riferiscono alle armi da fuoco, mentre nella disciplina dell’attività di “intermediario” e “armaiolo” il riferimento è alle armi (ogni tipo di arma da sparo e armi bianche), loro parti e munizioni.
L’art. 2, co. 2, prescrive che possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate. Il co. successivo precisa che per i cittadini dell’Ue la domanda è presentata al questore della provincia di domicilio.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento esecutivo – L’art. 3 del decreto legislativo modifica gli artt. 28, 31, 35, 38, 42, 55, 57 ed inserisce l’art. 31-bis.
Gli artt. 28 e 31, relativi rispettivamente alla licenza del ministro dell’Interno per le armi da guerra e altre categorie indicate nell’articolo e del questore per le armi comuni, sono modificati con l’inserimento dell’attività di “assemblaggio” e con l’elevazione della validità delle licenze rispettivamente a 2 e 3 anni; fermo restando la permanenza della licenza di collezione di armi; la multa di cui all’art. 28 è aumentata.
L’art. 31-bis disciplina l’attività di intermediario, che può essere espletata con licenza del Prefetto ed ha la validità di 3 anni.
Non essendo indicata alcuna sanzione per l’attività d’intermediario senza licenza, si ritiene che l’inosservanza sia sanzionata dall’art. 17, co. 1 della legge di p.s.
La norma entrerà in vigore dopo la modifica del regolamento esecutivo della legge di p.s. (co. 4).
L’art. 35 disciplina l’attività dell’armaiolo. Il medesimo è obbligato a tenere un

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/09/2011