Alessandra Lanzetti*

A caccia dei… liquidi

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Appalti pubblici più trasparenti grazie ad una legge che prevede l’individuazione certa dei flussi finanziari, soprattutto per le “grandi opere”

 Premessa
La legge 136/2010, recante un piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia, deve essere inserita all’interno di una più complessa manovra in tema di legislazione antimafia che ha avuto il suo esordio agli inizi dell’attuale legislatura con il dl 92/2008, è stata rafforzata con il pacchetto sicurezza del 2009, legge n. 94 e con l’istituzione dell’Agenzia nazionale per i patrimoni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al dl 4/2010.
La legge 136/2010 assembla un complesso piuttosto eterogeneo di disposizioni, introducendo, tra l’altro, disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, applicabili anche ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche comunitari, per la gestione dei relativi flussi finanziari.
La finalità che ha orientato la scelta del legislatore è stata quella di combattere l’infiltrazione delle imprese mafiose, rendendo trasparente, e quindi facilmente verificabile, la gestione dei denari pubblici dati alle imprese che si aggiudicano gli appalti e i finanziamenti.
Da ultimo, con il dl 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza, il Governo ha operato un rafforzamento delle norme introdotte dal piano straordinario antimafia mediante disposizioni interpretative ed attuative.

Il fenomeno da contrastare
Negli ultimi anni si è avuto conferma che l’efficacia dei controlli antimafia è collegata alla effettiva possibilità di intercettare, in via preventiva, i tentativi di infiltrazione mafiosa. In questo senso, si spiega la valorizzazione, da parte del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza nelle grandi opere (Ccasgo), dello strumento delle informazioni del prefetto, introdotto con il dlgs 490/1994, allo scopo di anticipare la soglia di intervento nei confronti dell’ingerenza mafiosa negli appalti pubblici.
Tale misura è stata progressivamente estesa a tutte le forme contrattuali e sub-contrattuali, nonché a forniture e servizi, che rappresentano, nell’ambito delle opere pubbliche, l’area più sensibile e più facilmente penetrabile dalle mafie.
Quando si analizza l’azione delle organizzazioni criminali nell’ambito dei rapporti economici, bisogna considerare che le forme di criminalità organizzata con cui confrontarsi, attengono sia alle cosiddette manifestazioni economiche del crimine organizzato, quali la nascita e lo sviluppo di imprese criminali che agiscono nel mercato sfruttando i vantaggi derivanti dall’origine illecita dei capitali o il modus operandi mafioso, sia alle condotte di criminalità dei cd. colletti bianchi.
Nel settore dell’abuso di finanziamento pubblico entrambi i fenomeni meritano di essere esplorati, considerato il crescente interesse delle associazioni criminali di stampo mafioso a captare flussi di denaro pubblico destinati allo sviluppo di attività imprenditoriali, soprattutto in ambiti territoriali interessati da politiche di sviluppo economico e dell’occupazione.
In tali contesti, le mafie hanno manifestato la propria vitalità non solo con condotte parassitarie, cioè attuando condotte estorsive in danno di imprese destinatarie di agevolazioni pubbliche, oppure imponendo alle stesse forniture di beni e servizi; ma anche con finalità di allocazione di risorse di origine criminale proprio nei segmenti di mercato regolati e apparentemente legali, quelli cioè assistiti da forme di incentivazione pubblica,

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01/08/2011