Lorenzo D�Onofrio
Gare senza violenza
Le ultime disposizioni in materia di sicurezza in ambito sportivo, con l’importante novità del fondo di solidarietà civile per le vittime
Premessa
Il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, attinente a vari settori della sicurezza, con gli artt. 1 e 2 ha modificato alcune disposizioni relative alle manifestazioni sportive e con l’art. 2-bis ha istituito un fondo di solidarietà civile per le vittime dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o di altra natura.
Arresto in flagranza differito
L’arresto in flagranza differito relativo ai reati previsti dal co. 1-bis dell’art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, scaduto il 30 giugno 2010, è stato ripristinato con decorrenza 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013 (art. 1, co. 1 della presente legge, che ha inserito il co. 1-quinquies nell’art. 8 della legge 401/1989).
Si richiamano i reati per i quali è consentito l’arresto differito e l’indicazione delle condizioni che consentono il differimento.
L’arresto in flagranza differito è possibile per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 cpp; nonché per i seguenti reati previsti dalla legge 401/1989;
lancio di materiale pericoloso (art. 6-bis, co. 1);
possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive (art. 6-ter);
violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal questore, anche se non accompagnato dalla prescrizione di presentazione all’ufficio di polizia (art. 6, commi 1 e 6);
violazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportiv