a cura di Francesca Federici*

In nome della legge

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Cassazione civile

Comodato – Responsabilità del comodatario
In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall’uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l’uso conforme al contratto e, in ogni caso, di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma cc, che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell’uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa.
(Sez. III – 19 febbraio 2010 n. 3900)

Cassazione penale

Appropriazione indebita di cose smarrite e ricettazione
Il delitto di appropriazione indebita di cose smarrite si differenzia dal delitto di ricettazione perché postula sia il requisito obiettivo, per il quale la cosa sia stata effettivamente smarrita e sia, perciò, uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, che quello obiettivo, per il quale occorre che colui, il quale la deteneva, non sia più in condizione di riacquistare il primitivo stato di fatto

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01/04/2011