Giovanni Calesini

Ritiro cautelare delle armi

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Comportamenti a rischio e possesso legittimo di armi. Come possono intervenire gli organi di polizia in situazioni di emergenza

Il 1° luglio 2011 entrerà in vigore il dlgs 204/2010 che apporta rilevanti modifiche alle norme in materia di armi.
Nella norma manca, purtroppo, l’attesa precisazione sulla possibilità, per gli organi di polizia, di procedere al ritiro cautelare delle armi in caso d’urgenza. Tuttavia la nuova formulazione dell’art. 38 tulps aiuta ad avanzare alcune ipotesi, in ordine ai poteri di intervento possibili, nelle more della determinazione del prefetto.

Il caso pratico e i dubbi operativi
Durante la normale attività di controllo del territorio, avviene spesso che gli operatori della forza pubblica debbano affrontare comportamenti non costituenti reato, ma che coinvolgono soggetti non più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione delle armi.
L’art. 39 tulps stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Tuttavia a volte il rischio si presenta con carattere di attualità e occorre perciò l’immediato spossessamento dell’arma, in attesa del definitivo provvedimento del prefetto (si pensi al legittimo detentore di un’arma in preda a una crisi depressiva).
Dalla una ricerca effettuata per la tesi da un frequentatore della Scuola superiore di polizia, è emerso che, quando vengono riscontrate o ipotizzate irregolarità in ordine alle modalità di detenzione di un’arma, viene sovente effettuato un cosiddetto “ritiro cautelare” di tutte le armi denunciate, anche con motivazioni insufficienti.
In questi termini, la procedura non è corretta. Che fare, in questi casi?
È opportuno riassumere le norme che regolano la materia.

Divieto di detenzione
Come si è già detto, in quest’ambito la legge non attribuisce alcun potere di iniziativa né alla polizia giudiziaria, né agli ufficiali o agenti di ps, né genericamente all’autorità di ps: unico titolare del potere di divieto è il prefetto (art. 39 tulps). La giurisprudenza ha costantemente affermato che la misura si ricollega a un giudizio ampiamente discrezionale in ordine alla capacità personale di abuso da parte dei soggetti detentori, e trova giustificazione tutte le volte che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, non vi è la certezza della completa affidabilità del soggetto (Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 febbraio 2002, n. 1066; cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 11/10/1999, n. 429).
Tuttavia la decisione del prefetto deve essere supportata da adeguata istruttoria, a volte con comunicazione di avvio del procedimento, il che fa spesso sorgere la necessità di adottare soluzioni temporanee.
Secondo la giurisp

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01/04/2011