a cura di Maurizio Santoloci* e Carla Campanaro**
Reati bestiali
La polizia giudiziaria per i reati a danno degli animali
Una competenza trasversale di tutta la polizia giudiziaria
Va precisato che i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di pg. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.
La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di pg può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).
Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati e in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere-dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.
Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di princìpi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).
Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base secondo il quale tutta la pg è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni e per i cittadini. Ma nulla di più.
Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di pg, su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine a un reato a danno degli animali. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 cp) qualora un privato o un’associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi a un organo specializzato.
Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell’art. 55 cpp il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (…)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati ecc. con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possano demandare ad organi di pg specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai princìpi generali del codice di procedura penale.
Proprio in forza dei princìpi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo 2007, con il quale Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell’azione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l’effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza.
In realtà, tali decreti individuano – con un fine logico – un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire “politico”) alcuni organi di pg con funzioni di priorità operativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di pg non citati.
Per essere più chiari e in altre parole, se oggi nel decreto del ministro dell’Interno il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Provinciali sono – come è logico e giusto che sia – organi di riferimento primario per l’applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri organi di pg (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. E il rifiuto per presunta “incompetenza” sarebbe una grave omissione di atti di ufficio.
2. reati a danno degli animali: aspetti procedurali
Abbiamo già rilevato che l’attività della polizia giudiziaria è caratterizzata da un aspetto fondamentalmente repressivo, al contrario della finalità preventiva che è tipica della polizia amministrativa. Ed è proprio laddove l’impegno preventivo della polizia amministrativa non è riuscito a impedire il verificarsi di un reato che interviene la polizia giudiziaria, appunto per reprimere il reato stesso e comunque per assicurare alla giustizia i responsabili.
Il cpp tratta della polizia giudiziaria (di seguito pg) in due diverse parti: nel libro primo, titolo terzo, dedicato ai soggetti (artt. 55-59) e nel libro quinto, titolo quarto, con riferimento all’attività della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (artt. 347-357).
La pg in tale contesto, opera secondo il disposto di cui all’art. 55 cpp in una serie di articolate finalità. Vediamole insieme:
1) Prendere notizia dei reati. È il presupposto per avviare ogni attività. La pg ha il potere-dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Tale informazione può giungere da una fonte esterna (denuncia o querela di un privato, referto medico, segnalazione di un pubblico ufficiale ecc.), ma punto importante è che la pg può, e anzi deve, ricercare tali informazioni anche di propria iniziativa in via del tutto autonoma e indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. L’acquisizione della notitia criminis fa sorgere l’obbligo in capo alla pg di riferirla, senza ritardo e per iscritto, al pubblico ministero (art. 347 cpp). Dunque – per citare un esempio concreto – ove un organo di pg noti durante il servizio ordinario un reato in atto a danno di un animale, deve (sottolineiamo deve per dovere di ufficio) intervenire direttamente e di iniziativa per reprimere tale reato e denunciare i responsabili; ove, invece, un reato sempre a danno di animali viene denunciato ad un organo di pg con qualunque mezzo (di persona in via orale o scritta, per telefono o altro), tale organo analogamente deve intervenire con le medesime finalità sopra citate.
2) Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Ed è naturale. Questa attività rappresenta la primaria funzione di pg ed è antecedente anche alla operatività per ricercare gli autori e assicurare così la pretesa punitiva dello Stato. Perché è logico che prima di attivare il procedimento per irrogare la sanzione, lo Stato impone al proprio organo di polizia giudiziaria di spezzare il comportamento antigiuridico (e quindi antisociale) posto in essere e che, dopo, verrà censurato con la pena. La situazione deve essere riportata, anche forzatamente, nella condizione di legalità perché certamente non sarebbe ipotizzabile che lo Stato si attivasse solo per punire i colpevoli ma li lasciasse nel contempo liberi di continuare a portare avanti le conseguenze antigiuridiche della loro azione. Sarebbe dunque del tutto illogico che un organo di pg, avuta notizia di un reato in esecuzione e in atto, si limitasse a prenderne notizia e a denunciare i responsabili consentendo la prosecuzione del reato stesso e quindi il protrarsi della situazione antigiuridica in atto in modo indisturbato. Naturalmente se il reato è allo stato del tentativo, la pg ha il dovere di impedire che si consumi l’evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare detta continuazione; se il reato è già stato consumato deve cercare, ove possibile, di ripristinare in qualche modo lo status quo ante a favore della parte lesa. Nei reati a danno degli animali l’esigenza di impedire la continuazione dell’attività illecita assume particolare rilievo per l’irreversibilità del danno pubblico che detta condotta può cagionare. Si pensi ad esempio a un comportamento violento e attivo a danno di un animale che può portare a sofferenze e/o morte dello stesso. In tale contesto il sequestro appare uno dei mezzi più idonei per raggiungere la finalità in esame; sequestro che, come è meglio specificato in un successivo capitolo, può essere eseguito dalla pg per le finalità in questione sulla base del cpp e di conformi sentenze della Cassazione.
È logico che la sfera di azione autonoma della pg prevista in un’area del codice di procedura penale (prima dell’intervento del pm) è finalizzata anche e soprattutto a questo scopo (e gli strumenti che l’ordinamento offre alla pg in via autonoma – seppur sempre poi sottoposti in via successiva al controllo e al vaglio di conferma del magistrato – confermano che sussiste un momento di urgenza e di autonomia entro la quale l’organo di polizia giudiziaria non solo può, ma deve operare come sopra delineato.
3) Ricerca degli autori dei reati. È un po’ l’ulteriore funzione predominante della pg attraverso la quale lo Stato fa valere il diritto-dovere di azione per attuare la pretesa punitiva che deriva dalla violazione della legge penale (dopo che la violazione di legge è stata repressa e la situazione antigiuridica riportata nella legalità). Tale specifica attività deve essere svolta in perfetta sincronia con il pubblico ministero che è il titolare primario della relativa azione. Tuttavia, nella immediatezza del fatto e prima dell’intervento del pm, la polizia giudiziaria opera di propria totale iniziativa per ricercare gli autori del reato appena scoperto.
4) Assicurazione delle fonti di prova. Certamente vi è una abissale differenza operativa tra il vecchio e l’attuale codice di procedura riguardo questo punto. In passato infatti la pg assicurava le prove e queste, così congelate ad iniziativa diretta ed immediata della pg stessa, avevano poi pieno valore probatorio in dibattimento. Oggi le cose sono radicalmente cambiate. Le prove si assumono e si formano in dibattimento e quindi la pg deve limitarsi ad individuare ed assicurare le “fonti di prova”. Circa quest’ultimo punto, la pg ne assicura il contenuto mediante atti di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri e mediante tutti gli altri atti consentiti.
In altre parole, per citare un esempio pratico, in passato la pg ascoltava un testimone a verbale e detto atto cartaceo era la “prova” che giungeva fino in dibattimento e poteva essere utilizzata per la decisione da parte del giudice. In pratica, il teste in aula di udienza in genere confermava soltanto quanto già dichiarato in precedenza alla pg e il verbale assumeva così in se stesso un valore di prova diretta. Oggi questo non è più possibile. Anzi la procedura è esattamente opposta. Anche se la pg raccoglie una testimonianza a verbale, questo atto non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento utilizzato dal giudice, ma può solo essere finalizzato all’attività e al fascicolo del pubblico ministero. In aula di udienza il teste non potrà confermare il verbale (che il giudice non conosce e non ha come allegato al suo fascicolo) ma dovrà esporre di nuovo in via integrale nel verbale di udienza quanto già dichiarato alla pg. Ed ecco che, dunque, il teste diventa “fonte di prova” e come tale deve essere “assicurato” al dibattimento tramite la individuazione e la identificazione con conseguente segnalazione circostanziata al pm affinché lo citi in dibattimento.
È logico che “fonte di prova” primaria per il pm è lo stesso operatore di pg che in aula dovrà esporre sempre in via integrale tutti i fatti e gli accertamenti svolti essendo anche a tale teste inibito di “confermare” gli atti a propria firma che (salvo eccezione per quelli “irripetibili”) sono rimasti nel fascicolo del pubblico ministero e non sono allegati ai documenti del dibattimento (e quindi non sono a disposizione del giudice). Ma anche per gli atti “irripetibili” vige il divieto di lettura da parte dell’operatore di pg (salvo per una consultazione parziale “in aiuto alla memoria” per dati e nozioni tecniche) e dunque il ruolo di “fonte di prova” resta sempre inalterato nel contesto della cross examination dibattimentale.
In tale contesto, nei reati a danno degli animali particolare e preziosa importanza sostanziale e procedurale assumono le foto e i filmati, che sono peraltro “atti irripetibili” che potranno poi essere acquisiti direttamente dal giudice nel dibattimento penale e utilizzati al fine del decidere e nella sentenza.
5) Raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale e svolgere attività informativa dell’autorità giudiziaria. La comunicazione di notizia di reato al pm rappresenta l’atto conclusivo delle attività (iniziali o definitive) di indagine ed è finalizzata a mettere al corrente il pubblico ministero dei fatti per consentirgli di decidere se avviare o meno il promovimento dell’azione penale. Un inciso dalle finalità generali che va senz’altro connesso alla vasta attività della pg collegata all’azione del pubblico ministero, il quale si basa essenzialmente sugli elementi che la pg stessa è in grado di fornirgli. Peraltro va ancora tenuto presente il principio-cardine che vuole il pm sempre costantemente informato da parte della polizia giudiziaria in ordine a notizie di reati, seguiti a tali primarie segnalazioni, attività svolta e risultati ottenuti.
3. L’ ausiliario: la figura della “persona idonea” a collaborare con la PG
Il vasto campo, praticamente indefinibile, dei casi che possono determinare un intervento operativo della pg crea a volte difficoltà pratiche allorquando gli organi di polizia giudiziaria si trovino di fronte a fattispecie e materie che non sono in grado di esaminare e approfondire senza la collaborazione di un tecnico o di un esperto in materia. E non sempre è possibile reperire questo tecnico o esperto all’interno della forza di polizia operante. Di conseguenza la pg può avvalersi dell’opera di “persone idonee” che vengono comunemente indicate come “ausiliari di pg” (l’art. 348 quarto comma, cpp stabilisce che «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera»). Essi operano sotto le direttive e il controllo degli ufficiali di pg e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto dello stesso ufficiale di pg (la cui carenza tecnica è stata integrata dall’apporto del terzo soggetto esterno). È logico che tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera, sono considerati pubblici ufficiali.
La definizione rende molto ampio il campo dei soggetti potenzialmente adatti per operare giacché non si richiede necessariamente una particolare qualificazione professionale, ma la categoria degli ausiliari così delineata è molto ampia e può riguardare qualunque soggetto che sia idoneo dal punto di vista delle capacità tecniche; dunque, secondo i casi e le esigenze, si può richiedere anche la collaborazione integrativa di un falegname per forzare una porta o di un idraulico per sigillare una condotta.
Il soggetto nominato non può rifiutarsi di espletare l’incarico ricevuto essendo un pubblico dovere. Secondo la dottrina (vedi Vigna-D’Ambrosio) il rifiuto o il ritardo integra il reato di omissione di atti di ufficio. Quando ne ricorrono le condizioni, l’ausiliario di pg è obbligato a mantenere il segreto in ordine all’operazione compiuta (principio generale previsto dall’art. 329 cpp) incorrendo in caso opposto nel reato di cui all’art. 326 cp.
Ricordiamo che la Corte di Cassazione (pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 – Pres. Gambino, Est. Postiglione) ha confermato, in relazione ai reati ambientali, che «naturalmente la pg potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa pg».
Nel campo dei reati a danno degli animali tale figura può trovare notevole applicazione stante la natura particolare degli accertamenti, che necessitano a volte di specifiche conoscenze e preparazioni tecniche per forza di cosa estranee al bagaglio operativo di organi di pg, non selettivamente specializzati allo scopo (vedi ad esempio un veterinario anche privato o un tecnico specializzato in biologia o zoologia).
Va sottolineato che – a nostro avviso – la figura dell’ausiliario finché resta tale in senso stretto non è soggetta a pagamento da parte dell’organo che lo ha nominato. Si rileva sul punto che l’ordinamento giuridico laddove intende che un soggetto venga remunerato per la prestazione svolta a favore dello Stato preveda espressamente un protocollo specifico e modalità preventive (come nel caso, ad esempio, del custode giudiziario o del perito). Nel caso in esame, non essendo invece riscontrabile tale previsione, si deve dedurre che non sia possibile una contrattazione di tipo libero-professionale nel contesto dell’ausiliario, questa figura corrisponde a un onere pubblico coattivo non remunerato. Naturalmente l’onere deve essere limitato nel tempo e come impegno personale, e dunque deve trattarsi di un contatto veloce per esigenze contingibili ed urgenti.
Laddove, invece, si presenti la necessità di impegnare il collaboratore per maggiore tempo e/o elaborati più approfonditi cessa la figura istituzionale in esame e lo stesso va considerato come un vero e proprio consulente; di conseguenza, appare opportuno a questo punto far regolarizzare la sua figura dal pm che può nominarlo proprio consulente anche per via breve telefonica (seguirà poi atto formale) con contestuale delega all’organo di pg; dal quel momento il soggetto opererà come consulente ufficiale, remunerato secondo i protocolli di rito dall’ufficio della Procura. Ovviamente sarà opportuno nominare ausiliario un soggetto sostanzialmente estraneo ai fatti. Anche un dipendente di altra amministrazione può essere nominato ausiliario con la conseguenza che l’attività posta in essere non è da considerarsi propria dell’ufficio di tale soggetto ma resterà sempre attività diretta dell’organo di pg procedente atteso che, peraltro, la nomina viene effettuata dallo stesso organo di pg. Il ricorso agli ausiliari deve essere fatto con prudenza ma anche auspicando una sempre più diffusa specializzazione delle forze di polizia nel settore specifico.
4. L’IMPORTANZA DELLA GIURISPRUDENZA
Tutte le sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di Appello formano la giurisprudenza che si chiama «di merito». Tutte le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione formano la giurisprudenza che si chiama «di legittimità». Ogni sentenza (che può essere lunga decine di pagine) è poi riassunta in un estratto di poche righe che si chiama “massima”. Le “massime” della Cassazione sono naturalmente più autorevoli perché provengono dall’organo di vertice.
La giurisprudenza, sia chiaro, non può creare innovazioni legislative. Tuttavia esercita un ruolo fondamentale per due motivi: da un lato, orienta l’interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo perché non sempre è palese e univoco il dettato di una norma; dall’altro, consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo in via interpretativa e consentendo pertanto possibilità di azione sia alla pg che alla magistratura.
È importante seguire i passi più noti e rilevanti della giurisprudenza da parte di tutti, compresi gli attivisti delle associazioni animaliste e la polizia giudiziaria, perché possono trarsi da queste letture spunti e mezzi utilissimi sia a livello procedurale che di applicazione di norme nella loro sostanza. (Si pensi, ad esempio, al fatto che negli ultimi decenni la giurisprudenza ha creato di fatto una evoluzione applicativa importante delle vecchie norme a tutela degli animali, anticipando di fatto le successive evoluzioni legislative; e si può vedere come anche in altri campi la giurisprudenza abbia creato una realtà processuale completamente nuova, non codificata ma da applicare comunque da parte della pg che non può e non deve ignorare questa realtà).
La filosofia di fondo del presente lavoro è dunque anche quella di fornire una informazione operativa in sinergia tra testo di legge e giurisprudenza correlata e per tale motivo ampio spazio è dedicato alle massime delle sentenze.
Non è vero che questo settore è riservato ai magistrati e agli avvocati. Riteniamo che un attivista di associazione animalista e un operatore di pg che si limiti alla stretta lettura del testo di legge senza integrarlo, perlomeno nei punti più rilevanti, con l’esame della giurisprudenza della Cassazione non ha assunto le informazioni utili per un’azione corretta ed aggiornata.
Ancora oggi molti privati e associazioni e molti organi di polizia giudiziaria non ricollegano alla lettura della giurisprudenza l’importanza che essa rappresenta ai fini della loro attività operativa. Anzi, al contrario, molto spesso si tende a manualizzare o prontuarizzare in modo schematico ed estremamente semplificato il dettato normativo (nel basilare e asettico rapporto tra precetto, sanzione e procedura) senza soffermarsi, invece, in un’analisi caso per caso (si sottolinea: caso per caso) di tutti gli elementi non solo oggettivi e soggettivi dell’evento in corso di accertamento ma anche della connessa specifica costruzione giuridica ad esso ricollegabile.
Questa costruzione giuridica nel campo della tutela giuridica degli animali in generale quasi mai può prescindere dalla conoscenza e dalla lettura anche della giurisprudenza oltre che del testo normativo. Ignorare o comunque non tenere in debita considerazione la giurisprudenza sui casi concreti almeno più rilevanti, da un lato, significa perdere l’occasione di conoscere (e poter applicare) princìpi procedurali e sostanziali utili che sulla norma non ci sono (e sono dettati appunto dalla giurisprudenza) e, dall’altro, di commettere errori a volte determinanti sulla esatta individuazione della qualificazione giuridica del reato.
5. LA RILEVANZA PRIMARIA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO ANCHE NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI
I due elementi costitutivi del reato
Molto spesso chi opera una denuncia da un lato e la polizia giudiziaria dall’altro concentrano particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell’elemento oggettivo del reato, sottovalutando e in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l’elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all’efficacia delle indagini che può tradursi, e anzi spesso si traduce in dibattimento, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero.
In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l’altro soggettivo. L’elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa.
Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l’onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la pg prima, e il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato.
Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente a essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la “colpevolezza” e questa va individuata in prima battuta dalla polizia giudiziaria. In diversi casi la pg sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale a essere responsabile, e non approfondisce dunque l’elemento soggettivo. In questo modo si inverte l’onere della prova e spesso la sentenza – nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto – esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull’elemento soggettivo.
La colpevolezza: aspetto spesso sottovalutato dalla pg nel campo dei reati a danno
degli animali e dell’ambiente
Molto spesso la pg in sede di accertamento e denuncia dei reati a danno degli animali sottovaluta – dunque – la necessità di accertare e dimostrare la colpevolezza nella comunicazione di notizia di reato, presumendo (erroneamente) che esista una specie di responsabilità oggettiva in base alla quale solo sulla base del fatto che il soggetto ha cagionato dinamicamente l’evento penalmente illecito, ne è automaticamente responsabile. E sarà suo onere dimostrare semmai il contrario. Invertendo così l’onere della prova.
Questo è profondamente sbagliato. Infatti perché si abbia un reato, in base al principio di personalità della responsabilità penale, occorre la possibilità di muovere un qualche rilievo al soggetto agente, a carico del quale si deve rilevare (ad opera della pg) un atteggiamento psicologico rimproverabile (cosiddetto elemento soggettivo), vale a dire la colpevolezza. E questo perché nel nostro ordinamento nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Dunque l’applicazione della sanzione penale è strettamente e inevitabilmente collegata a una libera scelta individuale e può essere connessa semplicemente ed automaticamente a un processo di causalità materiale (che potrebbe essere non controllabile dall’agente).
Ecco dunque che in questo contesto appare di importanza primaria la colpevolezza, intesa come l’atteggiamento – a livello di volontà – antidoveroso del soggetto agente, che ha poi cagionato dinamicamente il fatto-reato.
La colpevolezza può assumere diverse forme: il dolo e la colpa sono quelle di diretta e comune incidenza nei reati ambientali (sussiste poi anche la preterintenzione, presente nell’art. 544 ter cp ultimo comma – maltrattamento aggravato dalla morte: il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente).
Il dolo e la colpa
Il dolo è la coscienza e volontà dell’azione e, dunque, sussiste una volontà specifica e preordinata dell’individuo verso quello specifico evento illecito; la colpa è imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, per la sussistenza del reato colposo, quindi, occorre che manchi la volontà dell’evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo.
Quando il soggetto pone in essere a livello comportamentale un’attività basata sull’uno o sull’altro aspetto automaticamente scatterà a suo carico la responsabilità penale (dolosa o colposa) per quel fatto che oggettivamente siamo andati ad accertare. Ma è la pubblica accusa che deve ricercare le prove della responsabilità soggettiva e non viceversa.
In molti reati a danno degli animali il dolo eventuale rappresenta un concetto di primaria importanza per dimostrare la realizzazione di tali illeciti a livello di elemento soggettivo. In difetto di tale dimostrazione, e con elementi basati solo sull’elemento oggettivo, il reato non verrà riconosciuto come integrato a carico del soggetto denunciato che verrà dunque assolto o prosciolto.
Senza addentrarci troppo in complicate disquisizioni sui vari tipi di dolo (che rischierebbero di complicare il quadro e di portarci fuori strada), va premesso che come concetto di base il dolo ordinario vede la volontà del soggetto agente come diretta proprio verso la realizzazione dell’evento. Nel dolo eventuale, invece, la volontà del soggetto non era rivolta direttamente all’evento, ma il soggetto ne ha accettato consapevolmente il verificarsi in termini di probabilità (superando di gran lunga il confine con la colpa cosciente). Infatti il dolo eventuale si ha quando l’agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono dirette e precise possibilità o probabilità che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli. Esiste – pertanto – un’accettazione consapevole della verosimile attuabilità dell’evento e tale dato fa differire questa figura dalla apparentemente simile colpa cosciente. Qui il soggetto decide di agire comunque e ad ogni costo e pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio elevatissimo di cagionarle. Il pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed agire a costo di esso in piena coscienza e volontà.
In questo contesto, con il dolo eventuale, si richiede l’accettazione potenziale dell’evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale adempimento – che resta onere della pg – non può essere snaturato nella pratica attraverso una scorciatoia procedurale improntata a una presunta e automatica responsabilità oggettiva, ma va delineato nella comunicazione di notizia di reato che l’azione è stata basata sul pensare alla possibilità che si verifichi un evento e aver agito a costo di esso in piena coscienza e volontà. E cioè che l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si è rappresentato la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, abbia agito accettando il rischio o la quasi certezza di cagionare l’evento. Va delineata così la commissione di un crimine eseguito senza un’intenzione diretta, ma con la ragionevole certezza che dal proprio comportamento non poteva che scaturire il crimine medesimo: e tutto ciò è poi assimilabile al dolo vero e proprio a tutti gli effetti di norme sostanziali e procedurali.
La necessità per la pg di approfondire caso per caso gli aspetti soggettivi
Si potrebbe continuare a lungo, ma l’esemplificazione manualistica testé esposta conferma come non è sufficiente accertare il fatto storico in se stesso, ma in qualche modo la posizione comportamentale diretta o implicita del soggetto titolare deve essere subito e preventivamente vagliata e congelata a livello di sistema probatorio.
Soltanto dopo che tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, in sinergia, sono stati appurati ed acquisiti la polizia giudiziaria avrà sostanzialmente completato le indagini e fornito al pubblico ministero un quadro completo della situazione del fatto reato accertato e fornirà allo stesso pm tutti gli elementi necessari per poi essere tradotti dal pubblico ministero o nell’esercizio dell’azione penale in seguito sostenuta in dibattimento dalla pubblica accusa o, al contrario, per l’immediata archiviazione del caso ove non si ravvisino estremi di responsabilità soggettiva specifica.
Limitarsi esclusivamente a documentare gli aspetti esteriori del reato equivale a una indagine parziale che in dibattimento necessiterà inevitabilmente di successivi accertamenti sugli elementi soggettivi.
Molto spesso ciò si traduce, di fatto, in una possibile dichiarazione di estraneità formale come verità processuale del soggetto denunciato di fronte al fatto reato oggettivamente rilevato e documentato in modo inoppugnabile verso il quale la pg (e di conseguenza il pm) non sono stati in grado di fornire in aula, sempre a livello di verità processuale, la prova della responsabilità soggettiva dell’imputato specifico.
6. UCCISIONE DI ANIMALI (ART. 544 BIS CP)
L’animalicidio
Il primo reato che apre il nuovo capo a tutela degli animali è l’art 544 bis cp sotto il nomen iuris di “Uccisione di animali”, stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”. Non può non riconoscersi come il suo dettato letterale ricalchi la fattispecie di cui all’art. 575 del codice penale “omicidio” che punisce ‘‘chiunque cagiona la morte di un uomo’’, e infatti è stato ribattezzato dalla dottrina più recente con il neologismo di “animalicidio” (Pistorelli Guida al Diritto 2004 n. 33 p. 21). Rispetto alla precedente disciplina l’uccisione di animali diventa così, finalmente, un’autonoma ipotesi di reato, mentre nella precedente formulazione non era punibile autonomamente ma comportava solo un aggravamento della pena del reato di maltrattamento, se attuata con gravi sofferenze. Quest’articolo colma così una grave e inspiegabile lacuna del nostro ordinamento per cui, prima dell’introduzione della norma, l’uccisione immotivata di animali propri non era sanzionabile né ai sensi dell’art. 638 cp che punisce solo l’uccisione di animali altrui, né ai sensi dell’art. 727 cp se attuata senza gravi sofferenze, ad esempio con metodi indolore. Tale vuoto normativo fu anche oggetto di una questione di legittimità costituzionale, risoltasi però con la dichiarazione d’inammissibilità di una sentenza additiva in malam partem da parte della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 411/95) che non ha potuto fare altro che ribadire la sua impossibilità all’introduzione di nuove fattispecie penali (Aldo Natalini Diritto e Giustizia, estratto su legge 189 del 2004, Stop ai maltrattamenti di animale).
Il reato di uccisione di animali è un reato a forma libera, incentrato sulla condotta di cagionare, considerando ogni tipo di azione collegata all’evento morte dell’animale da un nesso di causalità. Assai rilevante e da tener presente è dunque l’ampia prospettiva del verbo cagionare, condotta tipica del reato de quo, che porta alla penale rilevanza di molteplici azioni o omissioni, potendo tale condotta essere costituita sia da un’azione sia da un’omissione, come confermato dalla Corte di Cassazione con una rilevante pronuncia per cui “il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale – che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo – sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità’’. (Cass.Pen Sez III Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. n. 44822/07). Dunque, aspetto di non poca importanza per gli operatori di settore, il reato in esame potrà essere integrato anche da una condotta omissiva ad esempio di incuria ed abbandono come confermato da un costante orientamento giurisprudenziale in merito. È stato infatti riscontrato il reato di uccisione di animali ai sensi dell’articolo 544 bis cp nel caso di un cane da caccia tenuto segregato con altri in una stanza senza cibo né luce e successivamente morto d’incuria e disidratazione (Trib. di Treviso Dpc 2005), mentre il Tribunale Penale di Roma ha condannato per uccisione di animale il proprietario di un gatto colpevole di averne causato la morte avendolo lasciato morire di inedia nella propria abitazione. Non pare inoltre superfluo precisare come, per quanto riguarda la causalità omissiva ex art. 40, comma 2, del codice penale in relazione all’art. 544 bis, ter e art. 727 cp questa si ravvisa ogni qual volta si integri la violazione dell’obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell’evento danno di morte e maltrattamento, in violazione del cosiddetto obbligo di garanzia del soggetto, generalmente il padrone dell’animale, ma ben può trattarsi anche del gestore di un canile che ha la responsabilità dei cani in custodia o del medico veterinario che aveva il controllo sanitario sugli animali da esso posseduti e dunque anche la responsabilità sul loro benessere. In tali casi occorre identificare, oltre la ricostruzione in via meramente ipotetica dell’efficacia del trattamento omesso, l’individuazione delle condotte positive che, se poste in essere, avrebbero evitato il prodursi degli eventi danno, quali le cure più basilari ed il nutrimento e sostentamento agli animali eventualmente morti per inedia. Ininfluente, al fine della rilevanza penale della condotta, il mezzo impiegato per cagionare il decesso, che può essere fisico, diretto o indiretto, e il fine dello stesso.
È evidente che in linea di massima comportamenti cruenti consisteranno in condotte positive come il colpire un animale, mentre quelli non necessitati potranno consistere anche in una condotta omissiva come precedentemente esposto.
Essendo l’evento morte il momento in cui si consuma tale reato sarà configurabile il tentativo, sia nella forma del tentativo compiuto che incompiuto, con logiche ripercussioni in tema di intervento delle forze di polizia giudiziaria che, su denuncia di privati o di propria iniziativa, ai sensi dell’art. 55 cpp potranno/dovranno intervenire sul nascere della condotta criminosa per impedire il consumarsi dell’evento morte, ad esempio compiendo un sequestro preventivo d’urgenza ex art. 321 cpp ed ovviamente a tal fine sarà necessario l’accertamento concreto sull’idoneità dell’azione posta in essere dall’agente.
Ciò considerato non può non rilevarsi come l’introduzione del reato di “animalicidio” configura una scelta di tecnica di tutela assai intensa seppur come è ovvio, non sarà punita l’uccisione di animale di per sé, ma soltanto quella ingiustificata o in alternativa crudele, in base ai requisiti di illiceità speciale previsti dalla norma, che saranno di seguito analizzati. Per quanto riguarda l’uccisione di animale ad opera di altro animale sfuggito al custode, in linea di principio non dovrebbe rientrare nell’ipotesi di reato in oggetto, trattandosi di evento colposo che può generare però una forma di responsabilità civile (art. 2052 del codice civile), ma andrà comunque effettuato un accertamento attento caso per caso, in quanto nulla vieta che l’animale sia stato utilizzato come arma per uccidere, senza necessità o con crudeltà, un altro animale.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo la fattispecie in esame prevede il dolo nella forma del dolo generico inteso non come la necessaria e specifica volontà di cagionare l’evento morte, essendo invece sufficiente per la responsabilità penale la previsione che l’azione o omissione intrapresa anche per altre finalità comporti anche la mera possibilità del ravvisarsi di tale evento, anche a titolo di dolo eventuale inteso quale mera accettazione del rischio di verificazione dell’evento come conseguenza di una propria condotta. Esula invece, dall’ambito di applicazione della norma, l’uccisione meramente colposa, tuttavia, l’ammissibilità del dolo eventuale, assai vicino all’atto pratico alla “colpa cosciente”, potrebbe consentire la punibilità di comportamenti limite, qualora di oggettiva gravità.
La reclusione prevista è stata innalzata dalla legge n. 201 del 2010, Legge di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia dai quattro mesi ai due anni di reclusione. Non sono ammesse misure di arresto o misure cautelari, mentre la competenza è del giudice monocratico su citazione diretta del pm.
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (ART. 544 TER CP)
Caratteri generali della norma
L’articolo 544ter cp rubricato “Maltrattamento di animali” stabilisce letteralmente che ‘‘Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale’’. L’articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratti in svariati modi un qualunque animale, sia con condotta attiva che omissiva, per cui per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l’azione materiale di cagionare lesione fisica ad un animale, ad esempio percuotendolo o colpendolo, ma è anche sufficiente lasciarlo soffrire per inedia e mancanze di cure attraverso una condotta omissiva consapevole delle inflizioni poste. Trattasi di una norma penale mista, contenendo diverse previsioni, consistenti alternativamente al primo comma nel cagionare una lesione ad un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono previste la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposizione dell’animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, in questi ultimi casi è importante notare come si prescinde dai requisiti di illiceità speciale, necessari invece per le prime due condotte, per cui ci si richiama a quanto riferito in tema di uccisione di animale. Il maltrattamento di animali, da semplice contravvenzione assurge oggi al rango di delitto con la previsione della reclusione da tre mesi a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro, come previsto dalla legge n. 201 del 2010, pena eventualmente aggravata dalla morte dell’animale maltrattato. Importante sottolineare in particolare nel caso di maltrattamento mediante condotta attiva (es. colpire o ferire un animale) come per il perfezionarsi del reato sia sufficiente un’unica condotta, potendo consistere in reato istantaneo o permanente a seconda dei casi, a differenza del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp) reato abituale in cui sono richieste più condotte reiterate.
La prima fattispecie considerata consiste nel cagionare una lesione, sulla falsariga del reato di cui all’art 582 cp “lesione personale”, per cui è importante analizzarne il contenuto per capire la portata applicativa della norma. È ormai consolidato che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del codice penale, come ogni apprezzabile diminuzione dell’integrità psicofisica dell’animale. Nella sentenza del Tribunale penale di Torino in composizione collegiale del 25 ottobre 2006 i giudici confermano che le lesioni, di cui si parla nell’articolo indicato, non sono necessariamente fisiche (comunque presenti negli animali sequestrati e poi confiscati) bastando la mera sofferenza dell’animale causata anche da una condotta omissiva di abbandono ed incuria degli animali di cui si è responsabili e “garanti”, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore (Cas. Pen. Sez. III sentenza 3/12/2003 n. 46291). A tale tesi accedeva anche la giurisprudenza di legittimità più consolidata fin dal 1998, che riferendo in ordine al reato in esame, rilevava che per la configurabilità dello stesso “non è necessaria la lesione fisica dell’animale essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità” (cfr. ex multis, Cas. Pen. Sezione III 2003 n. 46291). Dunque la nuova legislazione sul maltrattamento non prevede la necessità di una lesione all’integrità fisica, essendo sufficiente una lesione di tipo ambientale e comportamentale derivante da condotta attiva o omissiva, aspetto molto importante per l’accertamento del reato sul campo da parte degli operatori di settore (autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, guardie zoofile volontarie, medici veterinari ed enti esponenziali). A conferma di tale assunto anche la Cassazione Penale, sezione III, n. 25229/05 che ha rinvenuto il concorso formale dei reati di cui agli articoli 544 ter cp e 727, comma 2 cp per la condotta omissiva del gestore di un canile che deteneva i propri cani in stato di denutrizione in celle fatiscenti buie e anguste, nonché il Tribunale di Montebelluna che ha emesso decreto penale di condanna (dpc 14.6.2006) per maltrattamento di animali dovuta alla condotta omissiva nei confronti di due husky privati di acqua, cibo, luce e cure, e il Tribunale di Monza il 23.11.2006 che ha condannato ex art. 544 ter cp un cacciatore colpevole di aver tenuto in assoluto degrado il suo cane da caccia.
In merito alla condotta di sottoposizione a sevizie o a fatiche o a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche contenute nell’art. 727 cp, la sevizia si contraddistingue per la brutalità dell’azione. Il secondo comma dell’articolo in esame prevede poi per la prima volta il reato di “doping” a danno di animali, reato di pericolo essendo ritenuta la condotta pericolosa di per sé e per cui si prescinde dal concetto di necessità o di crudeltà, orientato a reprimere le competizioni con animali legati alla zoomafia e alle scommesse clandestine, infatti i primi effetti di queste disposizioni si sono avuti in casi di detenzione illecita di uccelli dopati per esaltarne le doti canore. Per quanto riguarda il reato di sottoposizione dell’animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, questo è stato ritenuto dalla più recente giurisprudenza reato di condotta analogamente al reato di doping previsto dal medesimo articolo, per cui non è necessario il verificarsi concreto dell’evento di danno “essendo sufficiente porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e modalità di applicazione a porre in essere condotte di per sé lesive dell’integrità fisica dell’animale” (Tribunale penale di Bologna, sentenza n. 2555 – 08/10/07).
In relazione all’elemento soggettivo dell’art. 544 ter cp nelle sue varie disposizioni, analogamente a quanto disposto per l’art. 544 bis cp “uccisione di animali”, sono escluse le forme colpose di negligenza, imprudenza e imperizia, ma è previsto il dolo, anche eventuale inteso come previsione del rischio di maltrattare un animale mediante propria condotta, e accettazione dello stesso. Al di là della crudeltà (dolo specifico si agisce con il fine di essere crudeli – cfr. Trib. Pen Torino 25/10/06), il secondo requisito soggettivo ovvero la mancanza di necessità è alternativo al primo e non è a esso assimilabile, in quanto il suo presupposto è la coscienza e volontà delle azioni (dolo generico) in assenza di giustificati motivi, e perciò ad esempio nelle condotte omissive sarà sufficiente la coscienza che le proprie colpevoli omissioni causano gravi sofferenze agli animali, e l’accettazione di esse, (Tribunale penale di Torino cit.), anche a titolo di rischio (cfr. dolo eventuale).
Il terzo comma dell’art. 544 ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che porta a un aumento fisso della metà della pena, che si concreta nell’ipotesi in cui dalle condotte del comma 1 dell’articolo in questione derivi la morte dell’animale, come ipotesi di vera e propria preterintenzione, che denota l’intento fortemente sanzionatorio del legislatore. Tale aggravante sussiste solo se la morte dell’animale è conseguenza non voluta del maltrattamento, e della quale l’agente neppure ha accettato il rischio, in caso contrario, evidentemente, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art. 544 bis cp.
ABBANDONO DI ANIMALI (ART. 727 COMMA 1 CP)
L’art. 727 cp era, ed è ancora, inserito nel terzo libro del codice penale nel capo II, sezione I, dedicate alle “Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”, ma nonostante ciò può essere estesa (soprattutto alla luce del mutato contesto sociale) sino a tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali in linea con le pronunce della Cassazione (cfr. Cass.Pen. Sezione III sentenza del 14 marzo 1990) per cui ‘‘l’art. 727 cp è norma diretta alla tutela dell’animale in quanto tale e cioè come essere vivente”. Tale previsione punisce con la pena detentiva dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”. Prosegue la norma affermando: “Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Tale fattispecie, in quanto contravvenzione è punita sia a titolo di dolo che di colpa, rendendo punibili tutti quegli atti colposi d’incuria e negligenza che danneggiano l’animale. Un’importante sentenza della Cassazione in merito (Cass Pen. Sez. III n. 21744 /05) stabilisce che “la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può sicuramente essere ascritta anche a condotte colpose dell’agente in una delle connotazioni dell’art. 43 cp” cassando così una pronuncia di merito che aveva ritenuto che non integrasse reato de quo il trasporto di cani in condizioni incompatibili, mancando il requisito del dolo.
Le sanzioni sono sensibilmente elevate rispetto alla previsione precedente, comprendendo la pena pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro alternativa alla pena dell’arresto fino ad un anno, la prescrizione passa da due a tre anni elevabili a quattro anni e mezzo in caso d’interruzione, essendo l’illecito punibile con pena alternativa è consentita mediante il prezzo di 5.000 euro l’estinzione del reato mediante oblazione discrezionale ex art. 162 bis cp. Un aspetto rilevante dell’art. 727 cp è che, secondo l’art. 3 legge 189 del 2004 che introduce l’art. 19 ter disp coord cp che individua il rapporto di specialità tra reati di cui al titolo IX bis del cp e normativa speciale, la sussistenza di una disciplina speciale di settore esclude unicamente le norme contenute nel titolo IX-bis cp lasciando in vigore così l’art. 727 nella sua nuova formulazione, che è dunque sempre applicabile. La prima condotta tipica consta nell’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito l’abitudine alla cattività, con questa precisazione vediamo come la norma può ritagliarsi sia su animali propriamente detti d’affezione sia su animali che, sebbene selvatici o esotici, abbiano perso l’attitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi. Per quanto riguarda il rapporto tra l’art. 727 cp e l’art. 5 legge 281 del 1991 che sanziona in via amministrativa l’abbandono, attraverso la parziale abrogazione per incompatibilità dell’illecito amministrativo, prevale così la norma penale. Presso il Tribunale di Roma è attualmente in corso un processo per abbandono ex art. 727 comma 1 cp molto importante che riguarda il concetto di abbandono in relazione agli animali ereditati in seguito alla morte di un congiunto, a carico di un soggetto il quale, a seguito della morte della sorella ne ereditava la casa e i suoi gatti, che allontanava dall’abitazione della predetta, non curandosi di fornir loro l’adeguata assistenza, abbandonandoli in strada, e conseguentemente alla sua condotta conseguivano, per i suddetti animali, gravi sofferenze e per alcuni anche la morte.
La Cassazione (Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 3969/06) ha condannato per abbandono un uomo che ha lasciato all’interno di un canile la propria cagnetta ferita, che non voleva più curare. Nonostante la difesa sosteneva non poteva trattarsi di abbandono, ma piuttosto di un deposito al canile pubblico, e che il giudice di merito erroneamente aveva ravvisato l’illecito penale in considerazione della sofferenza inferta all’animale per essere stato allontanato dai padroni, in assenza di pericolo per l’incolumità del cane abbandonato, i giudici di legittimità hanno stabilito che, essendo stato accertato che il cane era stato abbandonato di nascosto nel recinto in cui erano custoditi altri cani randagi, non poteva trattarsi di consegna al canile pubblica, e tale gesto comportava un indubbio pericolo per il cane ferito, che subito veniva attaccato dagli altri randagi, oltre alla sofferenza dovuta al distacco dall’ambiente affettivo cui era abituato.