Annalisa Bucchieri e Aldo Grenga
Come siamo cambiati
Viaggio fotografico nella polizia. Dalla riforma fino ai giorni nostri
La riforma in pillole
Da corpo a istituzione
Il ministro dell’Interno diviene autorità nazionale di pubblica sicurezza.
È istituita la nuova Amministrazione della pubblica sicurezza che è civile e ha un ordinamento speciale. Nel suo ambito è istituito il Dipartimento della pubblica sicurezza a cui è preposto il Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza.
È istituita la Polizia di Stato struttura composta dalla forza di polizia diretta e amministrata dal Dipartimento nonché dalla componente tecnico-operativa dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Sono istituiti gli uffici e le Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Vengono istituiti presso le prefetture i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
Viene soppresso l’Ufficio antidroga e istituito con analoghe attribuzioni un servizio presso la Direzione centrale della polizia criminale.
Donne in polizia
Sono disciolti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il Corpo di polizia femminile.
Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di ps e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.
È abolito l’uso delle stellette sul bavero dell’uniforme , al loro posto verranno indossati gli alamari con la fiamma oro e con la sigla R.I.
L’ingresso dei Sindacati
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto ad associarsi in sindacati. Non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli di Polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.
I sindacati d’Istituto devono essere formati, diretti e rappresentati solo da appartenenti alla Polizia di Stato in servizio o assoggettabili agli obblighi di servizio. Non possono aderire o affiliarsi ad altre sigle sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che effettuate durante il servizio possono pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.
Gli appartenenti alle forze di polizia non possono iscriversi ai partiti politici fino a che non intervenga una disciplina della materia e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge.
È abolita la quota servitù a carico degli appartenenti alla Polizia di Stato per le spese relative alla pulizia delle caserme.
Sono abolite le norme che disciplinano la facoltà di contrarre matrimonio per il personale dell’Amministrazione della ps.
L’orario di servizio è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Verrà altresì retribuito come straordinario qualsiasi servizio svolto in eccedenza all’orario stabilito.
Per l’assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari.
Gli appartenenti all’Amministrazione della ps sono soggetti alla giurisdizione penale dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Sono previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato le seguenti figure di reato: abbandono del posto di servizio, rivolta, movimento non autorizzato di reparto, manifestazioni collettive con mezzi o armi della polizia, alterazione di armi o munizioni e porto di armi non in dotazione, arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative.
A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia è scontata negli stabilimenti penali militari.
Personale civile
Il ruolo organico dei funzionari civili dell’Amministrazione della ps assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato, fermo restando qualifiche e denominazioni.