Lorenzo Commodo*
Stanze d'albergo
Poteri, limiti e competenze amministrative nelle operazioni di controllo degli hotel e dei residence da parte della polizia
Il potere di accesso della polizia amministrativa nei locali ricettivi quali hotel, alberghi o residence, presenta peculiarità insite nella natura stessa degli esercizi commerciali in questione. Gli stessi infatti vanno analizzati rilevandone la duplice natura. Da un lato essi sono esercizi commerciali soggetti a tutti i poteri di polizia amministrativa che si possono dispiegare nelle normali operazioni di controllo. Diversamente questi locali assumono, in maniera limitata nello spazio e nel tempo, anche una natura di domicilio privato. Questo evento, ovviamente, si configura come un limite a tutti i poteri di polizia amministrativa, che possono essere superati indossando le vesti giuridiche di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
I poteri d’accesso e la competenza amministrativa
La normativa di riferimento è chiaramente rappresentata dal regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e in particolare dall’art. 16 in relazione agli articoli 86 e seguenti che nel tulps si occupano dei locali in oggetto. È altresì di rilievo ovviamente la legge 24 dicembre 1981 n. 689, il cui articolo 13 consente ugualmente l’accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza per l’accertamento delle violazioni amministrative. Tali poteri si attuano in relazione a tutte le strutture interessate dalla legge quadro in materia di turismo 23 marzo 2001 n. 135 che, pur abrogando in gran parte la precedente legge 217/1983, mantiene sostanzialmente invariate le categorie delle strutture ricettive individuate dall’art. 3 di tale ultima legge in una serie minuziosa di attività commerciali, quali alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, ostelli ecc.
La complessa normativa fa sì che tutti gli enti della Repubblica abbiano una trattazione nella regolazione della materia attinente ai locali ricettivi. Il comma 1 dell’art. 2 della legge 135/2001, relativo alle competenze, recita infatti: “Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’ar