Nicola Donadio*

Tolleranza zero alla guida

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Dalla Corte Costituzionale limiti alla confisca obbligatoria del mezzo per guida in stato di ebbrezza

 In occasione dell’ultimo esodo estivo è stato ulteriormente rivisto il codice della strada nella direzione della cosiddetta “tolleranza zero”. Difatti, oltre 80 articoli sono stati modificati dalla legge n. 120 del 2010. Gli italiani alle prese con le partenze per le ferie hanno dovuto fare i conti con le nuove regole, alcune già operative dal 30 luglio, saltando per esse la vacatio legis. Una delle novità più rilevanti in questo senso riguarda l’alcol, ritenuta una tra le principali cause di incidenti, e i giovani, per i quali è stata prevista la tolleranza zero nei primi tre anni di patente. Ma anche per chi lavora al volante – autisti, tassisti, camionisti – funziona lo stesso principio. Nei ristoranti arrivano mini etilometri a disposizione dei clienti. Viene previsto, altresì, il divieto per i locali notturni di servire bevande alcoliche dopo le tre di notte, e per gli autogrill sulle autostrade di vendere superalcolici dalle 22 alla 6 e di somministrare bevande alcoliche dalle 2 alle 7. Salate le multe per gestori e clienti. Al contempo, nell’ottica dell’allineamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti alla previsione normativa della guida in stato di ebbrezza, viene stabilito che il test antidroga diventi obbligatorio per prendere la patente oppure per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion.
Ma le più risolutive innovazioni hanno riguardato l’istituto della confisca obbligatoria (artt. 186 e 187 cds), che per di più sono giunte per via pretoria.
Difatti, lo scorso 4 giugno la Corte Costituzionale, con sentenza n. 196, ha emesso una pronuncia in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, modificando di fatto la natura giuridica della confisca, introdotta con il cosiddetto decreto sicurezza di cui al dl 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125. Modifica confermata, poi, a livello legislativo dalla legge n. 120 del 2010. Il caso è stato sollevato da un gip del Tribunale di Lecce, che si è visto recapitare alla propria firma la richiesta da parte di un pm di emettere decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, con contestuale confisca del mezzo.

L’istituto
In tema di circolazione stradale una delle innovazioni più importanti del decreto sicurezza riguarda l’introduzione, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento, della confisca obbligatoria del veicolo. In particolare, la stessa è prevista, tra le altre, nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza e nell’ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti (artt. 186 comma 2 lett. C e 187 cds). Analoga confisca è prevista nel caso in cui il trasgressore rifiuti di sottoporsi agli accertamenti tecnici per la verifica della condizione di abuso, sia di alcol sia di sostanze stupefacenti.
Nel dettaglio, l’art. 186 comma 2 lett. c) cds stabilisce che nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del

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01/02/2011