Giampiero Putzu

I controlli nei circoli privati

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Le verifiche nei luoghi di svago e socializzazione che necessitano di licenza. Quando scattano e come si svolgono

I controlli nei circoli privati

Circoli privati e diritto di associazione
Per la disciplina dei circoli privati, in virtù della previsione costituzionale dell’art. 18, non sono previste forme autorizzatorie. Per costituire un circolo, infatti, occorrono semplicemente alcune persone, nonché l’atto costitutivo e lo statuto. L’aspetto autorizzatorio viene in considerazione soltanto nei casi in cui nei circoli medesimi vengano esercitate attività per le quali è dalla legge prescritta una licenza, come la vendita di prodotti ai soci (dlgs 114/1998), la somministrazione di alimenti e bevande ai medesimi (dpr 235/2001 e leggi regionali) e l’installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità (artt. 86 e 100 tulps).
Ne deriva che, soltanto con riferimento a questi ultimi, e soltanto limitatamente ai locali in cui si svolgono le attività autorizzate, si può configurare quell’attività di vigilanza e controllo prevista dall’art. 16 tulps e dall’art. 13 legge 689/1981. Viceversa, per tutti gli altri circoli privati, nell’ambito dei quali non vengano svolte attività soggette a licenza, è esclusa l’attribuzione di una siffatta potestà, in quanto gli stessi devono essere assimilati a luoghi di privata dimora. In questi ambiti restano ovviamente salve le prerogative di polizia giudiziaria, laddove, naturalmente, ne ricorrano i relativi presupposti (artt. 352 cpp., 41 tulps, 103 dpr 309/1990, ecc.).
Va da sé che, laddove la qualificazione di un locale come circolo privato (destinatario o meno delle suddette autorizzazioni) costituisse semplicemente l’escamotage per eludere l’obbligo di munirsi delle prescritte licenze (adibendo i locali, ad esempio, alla tenuta di veri e propri pubblici spettacoli), verrebbe meno la natura privata dello stesso, con conseguente assoggettamento dei locali alle normative (e, quindi, anche ai controlli e alle sanzioni) rispettivamente previste per gli esercizi pubblici (art. 86 tulps) e i locali di pubblico spettacolo (artt. 68, 69 e 80 tulps).
Al riguardo, l’elemento discriminatorio ai fini del venir meno della qualità di circolo privato è stato individuato dalla giurisprudenza nel carattere imprenditoriale dell’attività, desumibile, tra gli altri, dai seguenti dati oggettivi: pagamento del biglietto di ingresso, pubblicità degli spettacoli, complessità dei locali, rilevante numero delle persone.

Fonti della potestà di controllo sui circoli privati
Per qualificare correttamente la natura dell’attività di vigilanza e controllo riguardo ai circoli privati, si rende opportuno porre mente alla distinzione tra attività di polizia di sicurezza ed attività di polizia amministrativa (in sens

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01/01/2011