Francesco Donato

L’interrogatorio

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Disciplina, garanzie e modalità

L’interrogatorio

1. Introduzione
Tra i primi atti di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova dopo l’acquisizione della notitia criminis, si collocano, accanto ai rilievi tecnici di sopralluogo finalizzati alla ricerca degli elementi materiali del reato, le sommarie informazioni, gli interrogatori, i confronti e le individuazioni, che vengono acquisiti dalla stessa vittima sopravvissuta, dai testimoni oculari, dai testimoni c.d. indiretti (che non hanno assistito all’evento, ma che ne hanno avuto notizia da altri), dall’eventuale sospettato o indagato.
Attraverso questi strumenti investigativi si ricercano tutte quelle tracce che non sono visibili e tangibili come quelle “materiali”, ma che sono, invece, presenti nella memoria dei diversi soggetti a vario modo legati al reato e perciò dette tracce “mnestiche”; queste tracce, se adeguatamente raccolte, analizzate e interpretate, possono risultare utili a fini investigativi e determinanti per la soluzione dell’intera inchiesta.
Le acquisizioni in argomento assumono tipologie diverse a seconda che siano condotte d’iniziativa dalla pg o su delega del pm e/o solo da quest’ultimo. Occorre, innanzitutto, distinguere tra assunzione di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini, da quella svolta nei confronti della persona informata sui fatti (artt. 350-351 cpp) e tra queste e l’interrogatorio (artt. 64-65, 370 cpp).

2. Le dichiarazioni di persone sottoposte a indagini
Il potere di assunzione di dichiarazioni dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 350 cpp contempla tre possibilità:
1. Sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini.
Si tratta di un atto tipico di indagine preliminare di iniziativa della pg, finalizzato ad assumere informazioni utili per l’investigazione, avvalendosi dello stesso indagato, se disposto a collaborare; tale assunzione di informazioni ha come suoi presupposti lo stato di libertà dell’indagato e la necessaria assistenza del difensore di fiducia o d’ufficio, cui la pg deve dare tempestivo avviso. Le dichiarazioni rese devono essere, comunque, documentate con verbale riassuntivo, il quale avrà “piena utilizzabilità” nelle indagini preliminari (ad es. per giustificare l’esecuzione di perquisizioni, sequestri, ispezioni, individuazioni e sollecitare provvedimenti del Gip), nonchè nel giudizio abbreviato e nel patteggiamento (ove costituiscono prova in senso stretto); mentre avrà “utilizzabilità limitata” nella fase del dibattimento, potendo essere utilizzato soltanto per le eventuali contestazioni di dichiarazioni rese dall’imputato, in caso di difformità.
2. Notizie ed indicazioni assunte dalla persona sottoposta alle indagini sul luogo o nell’immediatezza del fatto.
È un atto tipico di indagine preliminare di iniziativa della pg diretto ad assumere dalla persona sottoposta ad indagine, anche se arrestata in flagranza o fermata e anche in assenza del difensore, notizie e indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini. Presupposto è che queste informazioni vengano rese sul luogo o nell’immediatezza del fatto, con l’avvertimento alla persona indagata della facoltà di non rispondere. L’eventuale e possibile presenza del difensore rende l’atto utilizzabile come per le sommarie informazioni; diversamente è vietata ogni documentazione e utilizzazione, avendo valore solo ai fini della prosecuzione delle indagini come indirizzo per la ricerca e l’acquisizione di altre fonti di prova. Il fatto che l’ordinamento non ne consenta, in modo assoluto, ogni documentazione e utilizzazione, non ne sminuisce però l’importanza; infatti le fasi che seguono un fatto reato sono decisive, sia perché è possibile reperire le tracce più significative per la ricostruzione dell’evento, sia perché tali frangenti, come dimostrato dall’esperienza, rappresentano il momento in cui l’indagato è più vulnerabile e difficilmente è riuscito a predisporre una linea difensiva; pertanto le informazioni rese in quel frangente risultano le più genuine.
3. Dichiarazioni spontanee della persona sottoposta alle indagini.
Anche questo strumento investigativo è un atto tipico di indagine preliminare finalizzato a ricevere dalla persona sottoposta alle indagini, anche se arrestata o fermata, dichiarazioni spontanee, cioè non richieste da alcuna sollecitazione dell’organo inquirente e senza la necessaria presenza del difensore.
Le dichiarazioni rese verranno documentate mediante verbale avente utilizzabilità piena durante le indagini preliminari e nel giudizio abbreviato e con patteggiamento, mentre sarà limitata nella fase dibattimentale, relativamente alla contestazione in caso di dichiarazioni difformi.
Va sottolineato che se nel corso dell’atto si verifichi l’eventuale confessione dell’indagato, l’organo inquirente dovrà darne immediata notizia al pm, affinchè questi proceda ad acquisirla direttamente con formale interrogatorio, per poter essere successivamente utilizzabile nel giudizio.

3. La raccolta di sommarie informazioni da testimoni o da persone che conoscono fatti o circostanze utili alle indagini
Diverso dalle ipotesi precedenti è il potere di audizione della pg previsto dall’art. 351 cpp, ovvero l’assunzione di sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Questo strumento investigativo è un atto tipico di indagine preliminare, diretto a ricevere informazioni dai c.d. “possibili testimoni”, cioè da persone diverse dall’indagato (come la vittima, il querelante, la persona occasionalmente presente sul luogo dell’evento), ovvero da tutti coloro che nella fase successiva del dibattimento diverranno testimoni in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto e dell’individuazione del colpevole.
Si tratta, quindi, di assunzioni testimoniali che possono assumere notevole rilevanza non solo nella costruzione del mosaico investigativo, ma anche in fase dibattimentale, dato che la testimonianza rappresenta un mezzo di prova destinato alla fase processuale.
Raccogliere informazioni da persone informate sui fatti, quali i testimoni oculari ed in particolare le stesse vittime, comporta per l’investigatore il delicato compito di far affiorare, da una parte i ricordi avendo cura di non provocare ulteriori traumi psicologici e dall’altra quello di recuperare dal loro racconto il maggior numero possibile di elementi utili all’indagine. Proprio per questi motivi, si ritiene che un’attività investigativa autodidatta dovrebbe, oggi, lasciare il posto a procedure più qualificate, alla luce degli studi e delle ricerche sperimentali di psicologia giuridica messi a disposizione degli investigatori.

4. L’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini e le sue regole
Il vero e proprio interrogatorio della persona sottoposta alle indagini svolto dalla pg è quello eseguito su esplicita delega del pm ai sensi dell’art 370, sul presupposto che la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di libertà e sia presente il difensore; per il suo svolgimento dovranno essere applicate le regole e le garanzie codificate negli artt. 64 e 65 cpp.
Il primo di questi articoli, sotto la rubrica “Regole generali per l’interrogatorio”, definisce alcune regole preliminari di condotta, la cui osservanza da parte dell’autorità interrogante si pone come esigenza imprescindibile, affinché il soggetto possa addivenire consapevolmente al compimento dell’atto, senza limitazioni o costrizioni. Per il nostro ordinamento giuridico la difesa personale è, infatti, fondata sulla previsione della partecipazione cosciente e in stato di libertà del soggetto indagato: il 1° comma dell’art. 64 richiede che l’individuo, anche se sottoposto ad una misura restrittiva (“in stato di custodia cautelare... o detenuta per altra causa”), compaia libero, “salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze” e ciò per evitare che il suo stato di soggezione psicologica, che normalmente viene a determinarsi nel destinatario di una misura restrittiva della libertà personale, possa influire negativamente sulla propria libertà di autodeterminazione; al 2° comma si afferma che non possono essere utilizzati neppure con il consenso dell’interrogando, “metodi o tecniche” diretti a coartarne, appunto, coscienza e volontà; il riferimento al concetto di “tecniche” vieta il ricorso a strumenti quali l’ipnosi, la narcoanalisi, il lie detector (macchina della verità), ecc., mentre il termine “metodi” è legato alla condizione dell’interrogatorio come sede di dichiarazioni liberamente rese, in assenza di ogni condizionamento psicologico, anche se, in verità, tale generalità del precetto rende difficile definire quali siano le strategie comunicative legittime, che possano essere utilizzate dagli organi di polizia durante gli interrogatori. A tal proposito, la dottrina più accreditata concorda nel ritenere illecito l’utilizzo di mezzi subdoli, come i c.d. tranelli psicologici; il 3° comma, recentemente modificato, prevede che prima che si dia inizio all’interrogatorio la persona debba essere avvertita che: - le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confront

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01/12/2010