di Lorenzo D’Onofrio

Sicurezza urbana

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Regole per le “ronde”. Al via nelle nostre città le associazioni di osservatori volontari, armati di telefonino. La Consulta: non potranno occuparsi di situazioni di disagio sociale

Sicurezza urbana

Premessa
La legge 15 luglio 2009, n. 94 relativa alla sicurezza pubblica con l’art. 3, commi da 40 a 44, dispone in ordine al concorso di associazioni di cittadini non armati per segnalazioni relative alla sicurezza urbana o a situazioni di disagio sociale e rimanda ad un decreto del ministro dell’Interno la disciplina particolareggiata di tale attività.
Il decreto ministeriale, composto da 9 articoli, è stato emanato l’8 agosto 2009 ed ha per oggetto la “Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi”.
La Corte costituzionale, con sentenza 21-24 giugno 2010 n. 226, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 40, di cui sopra, limitatamente agli interventi in situazioni di disagio sociale.
Nel prosieguo viene dunque omesso ogni riferimento alle segnalazioni relative al disagio sociale.

Legge 94/2009
(art. 3, commi da 40 a 44)
I sindaci possono avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per segnalare alle forze di polizia statali o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, cioè segnalazioni volte alla prevenzione e repressione dei reati.
Le associazioni devono essere iscritte in un elenco tenuto dal prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Il prefetto è altresì tenuto a un periodico controllo circa la permanenza dei requisiti richiesti, di cui darà notizia al Comitato.
I sindaci nella scelta delle associazioni iscritte nell’elenco devono avvalersi, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze dell’ordine, alle forze armate e agli altri corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solamente se non siano destinatarie di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
Per l’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui sopra non sono consentiti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Decreto del ministro dell’Interno 8 agosto 2009
Art. 1 In ciascuna prefettura è istituito l’elenco provinciale delle associazioni di cittadini per la segnalazione alle forze di polizia statali o locali degli eventi che possono arrecare danno a

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01/10/2010