a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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 - Cassazione civile -

Condominio - Innovazioni sul decoro architettonico del fabbricato
Ai fini della tutela prevista dall’art. 1120, secondo comma, cc in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall’innovazione, abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato sul punto l’impugnata sentenza che aveva ritenuto dimostrata la violazione del decoro architettonico in un caso in cui la trasformazione in veranda dell’unico balcone esistente al piano ammezzato aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, non potendosi trascurare, a tal fine, anche la rilevanza delle caratteristiche costruttive della veranda ed il suo colore bianco brillante contrastante con le superfici più opache dei circostanti edifici).
(Sez. II – 19 giugno 2009 n. 14455)

Contratto - Clausole vessatorie - Mancata specifica approvazione per iscritto
La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell’art. 1341, secondo comma, cc ne comporta la nullità eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.
(Sez. III – 14 luglio 2009 n. 16394)

Responsabilità per fatto illecito - Legittima difesa
La legittima difesa di cui all’art. 2044 cc, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la proporzione tra l’offesa e la difesa. Tali elementi debbono ritenersi sussistenti nel caso in cui il creditore impedisca di fatto al debitore, minacciando azioni giudiziarie, la dispersione dei propri beni mobili attraverso l’alienazione a terzi. (In applicazione di questo principio la Corte ha confermato la sentenza di merito la quale non aveva ravvisato alcuna responsabilità civile nella condotta del creditore che, dopo aver ottenuto un sequestro conservativo su capi di bestiame del debitore, ma prima che questo potesse essere eseguito, aveva impedito che i beni sequestrati fossero consegnati ad un terzo acquirente, minacciando azioni giudiziarie).
(Sez. III – 28 agosto 2009 n. 18799)

 - Cassazione penale -

Strage aggravata dalla morte di una o più persone ed omicidio volontario
In tema di delitti contro l’incolumità pubblica, la strage aggravata dalla morte di una o più persone assorbe il delitto di omicidio volontario.
(Sez. I – 25 febbraio 2009 n. 8468)

Omissione di atti d’ufficio - Interesse sotteso alla richiesta - Criterio di riferimento
In tema d’omissione di atti d’ufficio, l’interesse sotteso alla richiesta deve afferire ad una situazione

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01/08/2010