Lorenzo D’Onofrio
Arrestare la fuga
Il quadro normativo che regola le attività di polizia giudiziaria per la ricerca di latitanti ed evasi
Premessa
Nel presente scritto, dopo aver richiamato le nozioni di latitante ed evaso, sono indicate le attività che il nostro ordinamento consente alla polizia giudiziaria per la ricerca dei medesimi e richiamate alcune connesse disposizioni.
Latitanza
È latitante secondo l’art. 296, co.1 la persona che volontariamente si sottrae all’ordine di carcerazione (656, co.1), o a una delle seguenti misure cautelari: custodia cautelare in carcere (285) o in un luogo di cura (286), arresti domiciliari (284), divieto di espatrio (281), obbligo di dimora (283).
Perché si configuri la latitanza occorre la volontarietà della sottrazione.
A norma dell’art. 295 lo stato di latitanza è dichiarato dal giudice che ha emesso il provvedimento, dopo aver rilevato l’esito negativo delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ed averle ritenute esaurienti. In materia la pg redige verbale, che trasmette al giudice, indicando specificatamente le indagini svolte, che devono essere integrate, se dal giudice non sono ritenute esaurienti.
Con il provvedimento che dichiara la latitanza il giudice designa un difensore d’ufficio al latitante che ne sia privo ed ordina il deposito in cancelleria dell’ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita, dando avviso del deposito al difensore.
L’ultimo comma dell’art. 296 dispone: “Al latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso”.
Trattasi dell’estensione all’evaso degli effetti giuridici conseguenti allo stato di latitanza, ma non viceversa.
Latitanza e circostanze aggravanti
Costituisce circostanza aggravante comune “l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato” (art. 61, n. 6 cp).
Costituisce invece circostanza aggravante speciale in relazione all’omicidio (art. 575 cp) ed ai reati previsti dagli artt. 582, 583, 583 bis e 584 cp (585 cp) la circostanza di cui all’art. 576, n. 3 cp , se il fatto è commesso “dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza”.
L’ultimo comma di quest’articolo stabilisce che ag