a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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- Cassazione civile -

Responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica
Nel caso in cui venga introdotta, avanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria, a norma dell’art. 2043 cc, nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata sulla scorta di un interesse pretensivo al conseguimento di un’autorizzazione commerciale, nella specie negata, di procedere – sul piano oggettivo-causale – al giudizio prognostico circa la fondatezza o meno dell’istanza di parte, da condurre in relazione alla normativa applicabile, e di compiere, sul piano soggettivo, il doveroso controllo sull’imputazione almeno colposa della condotta del pubblico funzionario, non avendo ritenuto, invece, sufficiente, per l’affermazione della responsabilità risarcitoria dell’ente comunale, l’intervenuto annullamento del diniego del nulla-osta presupposto in sede di giurisdizione amministrativa).
(Sez. III – 27 maggio 2009 n. 12282)

Prova - Giuramento - Divieto di deferirlo su fatti illeciti
Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall’art. 2739 cc, trovando il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.
(Sez. III – 4 giugno 2009 n. 12866)

Lavoro subordinato - Obbligo di fedeltà
L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risul

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01/07/2010