Lorenzo D’Onofrio
Un’Agenzia contro la criminalità organizzata
Sequestro, confisca dei beni e misure di prevenzione patrimoniali. Questi i compiti affidati al nuovo ente
Premessa
Il decreto legge 4/2010, convertito con mod. dalla legge 50/2010, ha istituito l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Nel prosieguo, dopo aver evidenziato gli aspetti salienti della disciplina del sequestro e della confisca in materia di misure di prevenzione e relativamente a talune rilevanti attività delittuose, saranno indicati i compiti attribuiti all’Agenzia in materia gestionale dei beni sequestrati e confiscati.
Misure di prevenzione patrimoniali
La legge 575/1965 e succ. mod. dispone in ordine alle misure personali e patrimoniali applicabili agli indiziati delle attività delittuose specificate nell’art. 1.
Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere applicate disgiuntamente da quelle personali. A riguardo il co. 6 bis dell’art. 2 bis prescrive che “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione”. Il comma, inoltre, stabilisce che le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte della persona proposta e che se la morte avvenga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o aventi causa.
Gli organi preposti ad avviare le indagini patrimoniali nei confronti degli indiziati di cui all’art. 1 sono il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il direttore della Direzione investigativa antimafia ed il questore territorialmente competente. I medesimi, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, procedono ad indagini per accertare le fonti di reddito e la situazione patrimoniale degli inquisiti (art. 2 bis, co. 1).